Valore probatorio della trascrizione di conversazioni telefoniche nelle cause di separazione

23 Marzo 2026

La Cassazione con l’ordinanza n. 2409/2026 ammette che la trascrizione della telefonata con l’amante è fonte di prova dell’infedeltà coniugale anche se manca il supporto audio.

Massima

In tema di separazione personale dei coniugi, la trascrizione di una conversazione telefonica contenente ammissioni di una relazione extraconiugale, ancorché non accompagnata dal deposito del supporto audio, è utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. qualora la parte contro cui è prodotta non ne contesti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito la non corrispondenza alla realtà, limitandosi a eccepire la mancata acquisizione del supporto meccanico.

Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche non può risolversi in una mera contestazione formale, ma deve investire il contenuto sostanziale della riproduzione restando ferma la possibilità per il giudice di accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova.

Il caso

La vicenda trae origine da una sentenza di separazione del Tribunale di Latina che ha respinto la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà.

Quest’ultima ha proposto appello osservando che l’infedeltà del marito era stata dimostrata nel corso del giudizio di primo grado con l’allegazione delle trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni telefoniche (utilizzabili in giudizio) da lui avute con la sua amante.

La Corte d’Appello ha accolto la domanda ritenendola fondata in ragione del fatto che non era stata da lui disconosciuta la fonte di prova ovvero la telefonata registrata.

Il marito ha presentato ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c.:

a) deducendo il mancato deposito in giudizio del supporto audio contenete la registrazione e quindi l’impossibilità di verificarne il contenuto;

b) lamentando che la Corte d’Appello avrebbe confuso la registrazione su supporto meccanico della conversazione con la trascrizione della stessa e sarebbe, quindi, incorsa in errore non essendo stato possibile verificare la genuinità e legittima provenienza del file audio (mancante);

c) rilevando che non avrebbe dovuto assolvere all’onere di disconoscimento delle riproduzioni meccaniche ex art. 1712 c.c. trattandosi di prove di fatto inesistenti perché mai allegate.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso considerando irrilevante, ai fini della decisione, la mancata acquisizione del supporto audio.

La questione

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione affronta il delicato tema dell’efficacia probatoria delle registrazioni di conversazioni private offrendo chiarimenti importanti sull’utilizzabilità in giudizio, come prova di addebito, della trascrizione del contenuto di una telefonata non disconosciuta pur in mancanza del supporto audio che la contiene.

Le soluzioni giuridiche

a) Il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche

Il fulcro della questione giuridica affrontata dai Giudici di legittimità risiede nell'articolo 2712 c.c., che disciplina le c.d. "riproduzioni meccaniche". Categoria che include fotografie, filmati e, per estensione, registrazioni audio, informatiche e telematiche.

La norma stabilisce un principio fondamentale: tali riproduzioni formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, a meno che la parte contro cui sono prodotte in giudizio non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

La Suprema Corte nel respingere il ricorso ha richiamato preliminarmente tale principio chiarendo che la registrazione su nastro magnetico – oggi comprensiva anche delle riproduzioni informatiche e telematiche – può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. civ., sez. VI, 11 settembre 1996, n. 8219; Cfr. Cass. civ. n. 30691/2024).

L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche formatesi al di fuori del processo e senza le relative garanzie è subordinata, quindi, alla mancata contestazione delle stesse da parte del presunto autore.

b) Le modalità del disconoscimento.

La pronuncia chiarisce anche come il disconoscimento debba essere effettuato affinché un documento possa perdere il valore di "piena prova" (art. 2712 c.c.) nel processo civile, degradando a semplice indizio e/o argomento di prova liberamente valutabile dal Giudice.

Il disconoscimento, per essere valido, deve essere "chiaro, circostanziato ed esplicito" e indicare elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra la riproduzione e la realtà dei fatti.

Un disconoscimento generico o puramente formale così come una semplice formula di stile vaga e generica del tipo "se ne disconosce la conformità a quanto rappresentato" non può ritenersi sufficiente.

La parte che intende disconoscere la fonte di prova (nel caso di specie una registrazione audio) deve quindi contestare specificamente che la conversazione sia mai avvenuta, che il suo contenuto è diverso da quello della conversazione reale, che la voce registrata non è la propria e/o che la registrazione sia stata alterata o manipolata.

La giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalla pronuncia in commento, ha più volte ribadito tali principi evidenziando che il disconoscimento della registrazione:

a) soggiace alle preclusioni probatorie, dovendosi lo stesso compiere nella prima difesa utile successiva alla produzione (cfr. Cass. civ. ord. n. 5755/2023);

b) deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. sent. n. 17526/ 2016; Cass. sent. n. 31221/2001; Cass., sez. lav., 21 settembre 2016 n. 18507; in senso conforme, cfr. Cass., sez. lav., 28 gennaio 2011 n. 2117).

Non basta, pertanto, un’eccezione generica ma occorre indicare elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà e la riproduzione.

In altre parole, la contestazione delle riproduzioni informatiche non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un “mero disconoscimento”, ma deve fondarsi su elementi e dati chiari, circostanziati ed espliciti provenienti dalla controparte, in mancanza dei quali dette riproduzioni fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.

Nel caso di specie il marito non aveva contestato l’esistenza della conversazione, la fedeltà del contenuto trascritto, né ha mai negato di aver avuto quella conversazione o che le parole trascritte fossero effettivamente le sue, limitandosi solo ad eccepire la mancata acquisizione agli atti del supporto audio.

Pertanto, la Corte di Cassazione, richiamando i su esposti principi, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello che aveva considerato irrilevante, ai fini della decisione, la mancata produzione del supporto informatico.

Osservazioni

La sentenza della Suprema Corte è certamente importante in quanto consolida l’orientamento rigoroso della giurisprudenza sulla valenza probatoria di documentazione prodotta in giudizio da una parte e non disconosciuta dall’altra ex art. 1712 c.c. dando precise indicazioni sulle forme del disconoscimento.

I Giudici di legittimità hanno chiarito che anche la semplice trascrizione di una conversazione telefonica registrata può rappresentare una prova dell’infedeltà coniugale, pur in mancanza del deposito nel processo del supporto informatico che contiene l’audio, qualora la parte contro cui è prodotta non ne contesti in modo specifico la genuinità ai sensi dell’art. 2712 c.c.

La sentenza in commento, considerando privo di rilievo ai fini probatori il mancato deposito della registrazione audio, ha il pregio di aver richiamato ciascuna parte del processo ad una maggiore responsabilizzazione nell’assolvere il dovere di prendere sempre specifica posizione su qualsiasi fatto o circostanza sfavorevole allegata dall’altra.

Ciò che conta, è la veridicità del fatto storico che la prova intende dimostrare. Chi intende contestare una registrazione deve farlo "nel merito", eccependone la non genuinità e la non corrispondenza al vero con argomenti precisi, e non mediante eccezioni puramente formali.

Il ragionamento logico giuridico dei Giudici di legittimità, sotto tale profilo, pare condivisibile perché presenta anche molti punti di contatto con il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., a mente del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Trattasi di principio cardine del nostro sistema processuale che delimita ciò che è oggetto di contestazione e richiede, quindi, di essere provato in causa da ciò che, invece, è da considerarsi pacifico.

Sull’operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti si è espressamente pronunciata anche la Suprema Corte chiarendo che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto (come nel caso di specie ove, per fondare la domanda di addebito, è stata depositata agli atti la trascrizione di una conversazione telefonica registrata tra il marito e l’amante) ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Corte cassazione, sez. 6 - 3, ord., 23 marzo 2022, n. 9439).

Non si può tuttavia sottacere la perplessità del ragionamento dei Giudici di legittimità nella parte in cui hanno attribuito valenza probatoria piena alla trascrizione della registrazione audio non disconosciuta e ritenuto fondata la domanda di addebito nonostante la mancata produzione in giudizio dell’audio.

Tale posizione pare infatti scontrarsi con un altro orientamento della Suprema Corte che ha ricollegato l’utilizzabilità delle prove documentali nei procedimenti civili (nel caso di specie si trattava di conversazioni WhatsApp e/o messaggistica istantanea) alla verifica della loro provenienza, integrità e autenticità (Cfr. Cass. civ. ord. n. 1254/2025 e Cass., sent. n. 11197/2023; Cass., sez. VI, 21 settembre 2023, n. 38678) ribadendo che:

- è necessario dimostrare che il messaggio provenga da un dispositivo identificabile e che la trasmissione e la conservazione non ne abbiano alterato il contenuto;

- la prova deve essere supportata da strumenti tecnici e, se necessario, da perizie forensi, che attestino che il contenuto non sia stato manipolato e rispecchi fedelmente la comunicazione originaria.

Il principio (che potrebbe trovare applicazione anche per le trascrizioni di conversazioni telefoniche registrate) è che la semplice riproduzione fotografica dei messaggi è sufficiente a garantire la validità della prova non solo se il destinatario non ne contesta la veridicità in maniera circostanziata ma anche se è accertato il corretto iter di acquisizione.

Accertamento che è invece mancato nel caso affrontato nella pronuncia in commento giusta l’assenza del device di riferimento contenente la registrazione audio con conseguente impossibilità di valutarne in concreto l’autenticità.

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