Esecuzione forzata di una clausola sociale e quantificazione del danno
24 Marzo 2026
In linea generale, la c.d. clausola sociale può integrare un vero e proprio obbligo a contrarre, stabilito dalle parti sociali a carico dell'impresa subentrante nell'appalto, sicché il lavoratore interessato può domandare l’esecuzione forzata di detto obbligo ai sensi dell’art. 2932 c.c., purché risultino compiutamente indicati tutti gli elementi del contratto e, quindi, non occorra l'ulteriore intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali. La sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., una volta passata in giudicato, produce retroattivamente l’effetto costitutivo del contratto definitivo non concluso, ossia fin dal momento in cui scadeva il termine - previsto dalle parti sociali come essenziale - entro il quale doveva essere concluso il contratto definitivo di lavoro subordinato. Tuttavia, in applicazione del principio di corrispettività, per il periodo che va dalla scadenza di detto termine essenziale fino al passaggio in giudicato della sentenza, l’obbligazione datoriale nei confronti del lavoratore ha natura risarcitoria e non retributiva, per cui nella liquidazione del danno risarcibile deve tenersi conto anche di eventuali "arricchimenti" che il danneggiato si è procurato proprio a causa ed in virtù di quell'inadempimento della controparte. Tale vantaggio, però, deve rientrare nella serie causale dell'illecito (art. 1223 c.c.), di talché non possono essere detratti dal danno risarcibile i ratei di pensione di anzianità conseguiti medio tempore dal lavoratore. Ai fini dell’aliunde perceptum, infatti, rilevano solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa e lo stato di disoccupazione, in virtù del quale il lavoratore ha potuto accedere al trattamento pensionistico, trova solo occasione e non causa nell’inadempimento datoriale. A ciò deve aggiungersi che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità del rapporto di lavoro subordinato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) fra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro, bensì l’esposizione del lavoratore ad un'azione di ripetizione da parte dell’ente previdenziale: proprio questa eventualità esclude che quei ratei di pensione riscossi possano essere considerati un'utilità compensabile con il danno subito dal lavoratore. (Cfr.: Cass., sez. lav., 23 dicembre 2025, n. 33777). |