Somministrazione a tempo indeterminato e limiti di durata: il Tribunale di Brescia esclude la precarietà nello staff leasing

La Redazione
23 Marzo 2026

Nel rapporto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) non si applica il limite di 24 mesi di cui all’art. 19 d.lgs. 81/2015, riferito alle sole somministrazioni a termine; il lavoratore assunto stabilmente dall’agenzia, assistito da indennità di disponibilità, non è qualificabile come “precario”. Al somministrato spettano condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti dell’utilizzatore, ma l’onere di provare differenze retributive grava sul lavoratore.

Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con sentenza 17 febbraio 2026, ha rigettato il ricorso di un lavoratore somministrato che rivendicava differenze retributive (scatti di anzianità, superminimi collettivi, premi fissi e variabili) e l’applicazione dei limiti di durata dei contratti a termine anche al rapporto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).Il ricorrente era stato inizialmente assunto da un’agenzia per il lavoro con contratto a termine in somministrazione, prorogato più volte sino al 31 dicembre 2020, e successivamente, dal 1° gennaio 2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, proseguendo ininterrottamente la missione presso la stessa impresa utilizzatrice fino al 31 maggio 2024, quando la missione veniva interrotta con collocazione in disponibilità ex art. 32 CCNL Agenzie per il Lavoro.

Il giudice esclude, innanzitutto, l’applicabilità al caso di specie del limite di 24 mesi previsto dall’art. 19 d.lgs. 81/2015 per i contratti a tempo determinato, rilevando che tale disciplina riguarda espressamente la somministrazione “a tempo determinato” e non può essere estesa al lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, il quale non versa in una condizione di precarietà, ma beneficia di un rapporto stabile e dell’indennità di disponibilità prevista dal CCNL (1.000 euro mensili lordi comprensivi di TFR).

Sotto il profilo retributivo, il Tribunale accerta che al lavoratore è stato applicato il trattamento economico corrispondente al livello 3 (ora D2) del CCNL Metalmeccanici Industria, nonché le previsioni degli accordi collettivi di secondo livello stipulati dall’utilizzatrice, in conformità agli artt. 33, comma 2, e 35, comma 1, d.lgs. 81/2015, che garantiscono al somministrato condizioni complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Il ricorrente, su cui gravava l’onere di provare l’inadeguatezza del trattamento e dei documenti aziendali, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la violazione delle norme in materia retributiva e di sicurezza:

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigetta integralmente la domanda.

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