Rinvio pregiudiziale ammissibile anche per questioni già decise in sede di legittimità
24 Marzo 2026
Massima Sussiste il primo dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c. anche in caso di pregresse decisioni della Suprema Corte. Il caso Due fideiussori hanno convenuto in un giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa, un istituto di credito (nell’ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo), lamentando l’omesso invio periodico degli estratti conto, oltre alla circostanza che i testi costitutivi delle garanzie avrebbero riprodotto le clausole dello schema A.B.I., censurato da Bankitalia (con il provvedimento n. 55/2005). Da qui la pretesa nullità della deroga – contenuta nelle fideiussioni rilasciate – all’art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell’istituto creditore da ogni diritto azionabile nei confronti dei garanti, per essere le iniziative di recupero state avviate dopo l’inutile decorso del termine semestrale decorrente dal maggio del 2016, mese nel quale il debitore era stato dichiarato decaduto dal beneficio di cui all’art. 1186 c.c. Il creditore opposto, dal proprio canto, ha prodotto gli estratti del conto corrente, smentendo la deduzione contraria per cui questi ultimi non sarebbero stati inoltrati nel corso del rapporto. Al contempo, ha ribadito la validità delle fideiussioni prestate nel 2015, rilevando come rispetto alle stesse, aventi natura specifica, non opera la nullità di cui all’art. 2 della legge n. 287/1990. Da ultimo, il creditore ha reputato generiche le contestazioni mosse in merito al quantum della pretesa azionata. Con provvedimento del 28 maggio 2025 le parti sono state invitate a dedurre sulla opportunità di ottenere dalla Suprema Corte - tramite il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. – il principio di diritto per risolvere la questione. Sentite le parti, il Tribunale ha disposto, a norma dell’art. 363-bis c.p.c., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte sulle seguenti questioni di diritto: - «1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza»; - «2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza»; - «3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale». La questione lI Tribunale rimettente – dopo aver illustrato le singole questioni poc’anzi riportate a partire dalla decisione in tema di invalidità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello predisposto dall'A.B.I. e censurato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 5 del 2 maggio 2005 (Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994) - ha riferito dell’esistenza di diverse e distoniche decisioni rese a tale riguardo sia dalle Sezioni semplici della Suprema Corte, sia dai giudici di merito. Per il Giudice rimettente sussistono, nella specie, tutti i presupposti propri del rinvio pregiudiziale. Ed infatti, i quesiti riportati poc’anzi, tutti «esclusivamente di diritto», assumerebbero valenza dirimente nella controversia perché le opposizioni proposte dovrebbero essere accolte in adesione alla tesi che: a) la mera riproduzione dello schema dell’A.B.I. censurato da Banca d'Italia basti ad inficiare parzialmente la validità della fideiussione anche se prestata al di fuori del periodo 2002-2005 e anche se di natura specifica; e che b) il creditore, al fine di scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., debba assumere entro il termine semestrale iniziative di carattere giurisdizionale. Quanto al presupposto per cui la questione non è stata «ancora risolta dalla Corte di cassazione», il Tribunale ha evidenziato come nella suddetta formulazione, a maglie larghe, rientrino anche quei casi, come quello di specie, in cui siano emersi contrasti anche in seno alla giurisprudenza della S.C. Su ciascuna delle questioni sollevate sussisterebbero, a dire del Giudice remittente (p. 3 del provvedimento del Primo Presidente), diversi orientamenti di legittimità. Quanto al primo quesito, per le fideiussioni successive al 2005, la nullità non opererebbe in caso di mera corrispondenza tra le clausole contenute nel testo fideiussorio e quelle dello schema dell'A.B.I. censurato dalla Banca d'Italia (n. 5 del 2005 cit.), occorrendo ulteriori e specifiche prove in ordine all'intesa anticoncorrenziale (Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383, punto 4.2.3; Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170, punto 7; Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2025, n. 8669). Altre decisioni avrebbero, di contro, ritenuto nulla la disposizione derogativa senza compiere ulteriori indagini, come conseguenza della mera riproduzione (parziale) dello schema dell'A.B.I. sanzionato dall'autorità di vigilanza, anche in casi al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005 (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648; Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243). Peraltro, aggiunge il Giudice remittente, anche il primo orientamento applica il principio espresso dalle Sezioni Unite (n. 41994 del 2021 cit.), benché la controversia riguardasse anche una garanzia prestata nel giugno 2006. Analoghe divergenze, sussisterebbero anche in ordine al secondo quesito, come comprovato dalle decisioni che restringono il principio espresso dalle Sezioni Unite esclusivamente alle fideiussioni omnibus (Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841; Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383, cit.; Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2025, n. 657; Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170, cit.; Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2025, n. 8669, cit.), nonostante la fattispecie esaminata concernesse anche una fideiussione specifica. Quanto al terzo quesito: allorché nel testo fideiussorio sia inserita una clausola di pagamento cd. a prima richiesta, si riporta una peculiare interpretazione per cui è sufficiente, per evitare l'estinzione, la mera istanza stragiudiziale (Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2025, n. 660, cit.; Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179); per altra pronuncia è invece indispensabile l'avvio di iniziative di carattere giurisdizionale (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 cit.). Le diverse, possibili, letture espresse della decisione delle Sezioni Unite del 2021 avrebbero, sempre a dire del Giudice remittente (come si legge sub p. 4 del provvedimento in commento), favorito un contrasto anche nell’ambito della giurisprudenza di merito, che si è espressa talvolta a favore della nullità delle fideiussioni specifiche (ex multis Trib. Catania, sez. VI, 10 maggio 2025, n. 974; Trib. Lecce, sez. I, 6 maggio 2025, n. 1432; App. Salerno, sez. I, 16 maggio 2025, n. 414; App. L'Aquila, sez. civ., 29 maggio 2025, n. 649; Trib. Avezzano, sez. civ., 29 maggio 2025, n. 269); talaltra a favore dell’applicabilità dei principi elaborati dalle Sezioni unite nel 2021 alle sole fideiussioni omnibus rilasciate tra il 2002 ed il 2005 (ex multis Trib. Milano Sez. VI 5.2.2025, n. 994; App. Firenze Sez. I 24.3.2025, n. 552; Trib. Verona Sez. I 22.4.2025, n. 950; Trib. Salerno Sez. I 29.4.2025, n. 1884). Non mancherebbero poi decisioni che hanno optato per l'applicabilità integrale dei principi espressi dalle Sezioni Unite del 2021 alle fideiussioni specifiche anche al di fuori del periodo tra 2002-2005 (Trib. Brescia, Sez. V, 6.2.2025, n. 521; Trib. Potenza, Sez. I, 20.2.2025, n. 327; Trib. Cagliari, Sez. I, 28.3.2025, n. 453; Trib. Alessandria. Sez. Civ., 28.4.2025, n. 248; Trib. Firenze, Sez. Civ., 14.6.2025, n. 2075; Trib. Taranto, Sez. I, 25.6.2025, n. 1518). Parimenti incerta sarebbe risultata l'individuazione dell'atto che evita la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (fra le decisioni che hanno ritenuto sufficiente l'inoltro di istanze stragiudiziali, v. Trib. Reggio Calabria, Sez. I, 6.3.2025, n. 383; App. Firenze, Sez. I, 7.4.2025, n. 633; App. Firenze, Sez. I, 30.1.2025, n. 167, mentre fra le pronunzie che hanno richiesto le iniziative giudiziali cfr. App. Bologna, sez. I, 2 aprile 2025, n. 620; Trib. Livorno, sez. civ., 10 aprile 2025, n. 337; Trib. Brescia, sez. V, 18 aprile 2025, n. 1636). Resta da dire che, per il Giudice remittente, le questioni, inoltre, sarebbero suscettibili di porsi in altri «numerosi giudizi»", perché frequenti nelle controversie in materia di fideiussione che non coinvolgono consumatori. Le soluzioni giuridiche Il Primo Presidente, visto l'art. 363-bis c.p.c., ha assegnato la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa alle Sezioni Uniti Civili per l'enunciazione dei principi di diritto. In prima battuta, va rilevato che di là dalle questioni attinenti alle fideiussioni ed alle controversie di matrice bancaria sottese all’ordinanza di rimessione, preme rilevare in questa sede come il provvedimento in commento apporta nuova linfa alla tesi che qualifica il rinvio pregiudiziale alla stregua di «un efficace strumento di prevedibilità dell'interpretazione delle norme e di prevenibilità dei conflitti», che consente di evocare l'intervento nomofilattico in funzione della interpretazione uniforme delle norme, anche quando la giurisprudenza di legittimità abbia già «intercettato la questione» (decreto della Prima Presidente della Cassazione 18 settembre 2023, n. 16885). Di là dalla funzione del nuovo istituto, il Primo presidente aggiunge che «le diverse opzioni ermeneutiche, concretamente registrate nella giurisprudenza di legittimità e di merito, rendono apprezzabile anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, sul rilievo che le richiamate decisioni, con varietà di argomentazioni, pure sviluppate dallo stesso giudice remittente, si pongono dichiaratamente sula scia esegetica aperta dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia». Osservazioni La decisione in commento ci pare assuma un rilevante significato laddove consente di delimitare il perimetro entro cui il giudice del merito può legittimamente, con un rinvio pregiudiziale, investire la Corte dell’interpretazione di una o più questioni di diritto. Come noto l’ordinanza di remissione di cui all’art. 363-bis c.p.c. presuppone una questione esclusivamente di diritto necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla giurisprudenza di legittimità. Non solo. I nn. 2 e 3 del comma 1 di tale disposizione richiedono che la questione, oggetto del rinvio, deve presentare gravi difficoltà interpretative ed essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Nel caso che ci occupa l’attenzione corre immediatamente al presupposto di cui al comma 1, n. 1) dell’art. 363-bis c.p.c. in relazione all’espressione letterale per cui la questione portata all’esame del Primo Presidente, «non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione»; occorre cioè stabilire se una pregressa pronuncia della Corte di legittimità esclude automaticamente la sussistenza di tale presupposto; oppure se tale espressione vada interpretata in maniera più ampia, ritenendo sussistente il presupposto surrichiamato anche in caso di una o più decisioni della Suprema Corte che non sono state comunque sufficienti a definire in maniera completa o comunque univoca la questione. Per vero, come già anticipato, già la Prima Presidente della Corte, dovendo stabilire di fronte ad oscillazioni giurisprudenziali «se può ritenersi integrato il requisito della non risoluzione della questione o se invece si debba ritenere che tale requisito ricorra solo in caso di questione non affrontata dalla Corte di cassazione», ha in passato aderito alla prima opzione, rilevando che, «ove si valorizzi la ratio del nuovo istituto volto a creare un efficace strumento di prevedibilità dell’interpretazione delle norme e di prevenibilità dei conflitti, si può evidenziare che un effettivo ed attuale contrasto ponga in luce proprio l’instabilità e la mancanza di un intervento nomofilattico chiarificatore in funzione della interpretazione uniforme delle norme, anche se non può affermarsi che la giurisprudenza non abbia intercettato la questione» (in questi termini il decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione del 18 settembre 2023 cit., che ha dichiarato sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.). In senso conforme si riscontra un altro decreto, sempre a firma della Prima Presidente della Corte di cassazione ove si legge che uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è sufficientemente integrato anche in caso di «una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora “affrontata” dalla Corte di legittimità» (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449) (si tratta del decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione emesso in data 8 ottobre 2024). Limitando le nostre considerazioni all’interpretazione dell’art. 363-bis, comma 1, n. 1) c.p.c. ci pare che l’impostazione accolta dal Primo Presidente sia condivisibile tutte le volte in cui, nonostante uno o più precedenti della Suprema Corte, occorra in concreto un intervento definitivamente chiarificatore; in tale effettiva situazione di criticità, l’istituto del rinvio pregiudiziale finisce per accelerare la decisione, con un evidente risparmio di tempo e denari: la questione giunge subito all’attenzione della Suprema Corte e non a distanza di anni all’esito del secondo grado di giudizio. Oltre all’effetto nomofilattico del rinvio pregiudiziale (che incrementa l’uniformità della giurisprudenza di merito, sgombrando subito il campo da plurime e/o differenti interpretazioni) non va quindi trascurato, a nostro parere, quello deflattivo sia rispetto al giudizio pendente, cui è rivolta l’efficacia vincolante del dictum della Corte; sia rispetto alle altre controversie (presenti e future) basate su identiche questioni. In conclusione, una interpretazione ampia da parte del Primo Presidente del presupposto richiesto dall’art. 363-bis, comma 1, n. 1), c.p.c. consente un dialogo diretto tra il giudice del merito e la Cassazione chiamata – tramite il rinvio pregiudiziale –ad assolvere accanto a quella nomofilattica anche una diversa funzione deflattiva, alla luce della motivazione adottata dall’ordinanza di remissione. Non va, difatti, trascurato come un ruolo decisivo sia quello giocato, volta per volta, dal giudice remittente e dalle motivazioni da questi addotte nell’ordinanza che ben potrebbero convincere il primo presidente della necessità (o anche della opportunità) di investire della questione la Suprema Corte. In altre parole, si vuol cioè dire che il rinvio pregiudiziale è – dalla nostra prospettiva – ammissibile anche in presenza di un solo precedente, ovvero di un contrasto in seno alle sezioni semplici e, finanche, quando sulla questione si registri già una pronuncia delle Sezioni Unite, potendo sempre il giudice remittente illustrare le ragioni che conducono ad una interpretazione diversa rispetto a quella raggiunta in precedenza. Riferimenti C. Asprella, Il rinvio pregiudiziale in cassazione, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 10 novembre 2022; A. Briguglio, Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione, 21 dicembre 2022; V. Capasso, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, pp. 587 ss.; A. Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023, 113 ss.; R. Giordano, La “saisine pour avis” alla Corte di Cassazione, in Riv. dir. proc., 2005, 109 ss.; G. Glendi, Dal principio di diritto nell’interesse della legge al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nell’ambito della giustizia tributaria riformata: il rischio di cortocircuito tra “astratti principi di diritto” e “concrete fattispecie impositive”, in Dir. Prat. Trib., 2023, 56 ss. |