RCA assente: la prova della copertura spetta all’impresa
26 Marzo 2026
Con l’ordinanza n. 6419 del 18 marzo 2026, la Terza Sezione civile della Cassazione interviene sul riparto dell’onere probatorio nei giudizi risarcitori promossi nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiarendo i limiti dell’attività dimostrativa gravante sul danneggiato. La vicenda trae origine da un sinistro mortale, a seguito del quale i congiunti della vittima avevano agito per il risarcimento allegando la scopertura assicurativa del veicolo responsabile. A sostegno, avevano prodotto un’attestazione della compagnia indicata dal conducente, dalla quale emergeva l’assenza di valida polizza RCA. I giudici di merito avevano accolto la domanda, accertando la responsabilità concorrente (70% al conducente del furgone, 30% alla vittima) e condannando in solido il responsabile e l’impresa designata, con diritto di regresso di quest’ultima. La Suprema Corte conferma tale impostazione, sottolineando che il danneggiato, mediante la produzione dell’attestazione negativa della compagnia indicata, soddisfa il proprio onere probatorio circa la scopertura assicurativa. Grava, invece, sull’impresa designata dimostrare l’eventuale esistenza di una diversa e valida copertura. La soluzione si fonda sulla maggiore capacità conoscitiva dell’impresa, quale operatore professionale dotato di accesso qualificato alle banche dati RCA. Diversamente opinando, si imporrebbe al danneggiato una probatio diabolica, incompatibile con il sistema. |