Controversie previdenziali e determinazione della percentuale di invalidità: possibile l'utilizzo dell'AI?

La Redazione
24 Marzo 2026

Nella specie il ricorrente aveva proposto ricorso chiedendo di accertare lo stato invalidità superiore al 74% al fine di ottenere l'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/1971. Il giudice disponeva la CTU. Il CTP interrogava l'AI.

Per attribuire la giusta classe di invalidità al ricorrente, il CTP si è affidato all’intelligenza artificiale consultando due diversi motori di ricerca. Il primo è giunto alle conclusioni che la classe può essere I o II a seconda se il paziente abbia o non abbia dispnea; il secondo ritiene riconducibile il caso nella II o nella III classe.

Il CTP riporta anche le linee guida Inail/Invalidità per le quali, ai fini medico-legali o per le tabelle di invalidità, una valvulopatia moderata viene associata alla Classe NYHA II, a patto che ci sia un riscontro clinico di dispnea (affanno) durante gli sforzi ordinari. Se invece non si ha alcun sintomo, la classificazione è nella classe NYHA I. Sulla base di tali risultati, il CTP associa il ricorrente alla classe funzionale NYHA II con una valutazione in percentuale di 48%.

Le ragioni a sostegno di tali conclusioni non si basano su documenti medici, indagini cliniche o strumentali, bensì sulla considerazione che le barriere linguistiche e culturali del paziente gli impediscono di comprendere anche il significato delle domande necessarie per accertare i sintomi (es. la fatica a fare le scale) sicchè, pur in assenza di tali dati anamnestici, ma per far si chè: «la marginalità, la povertà, l’analfabetismo di persone certamente sfortunate nate dalla parte sbagliata del mondo, non possono mai, in nessun caso, comportare una inferiorità giuridica» (parole del CTP).

In disparte il necessario e doveroso rispetto delle condizioni personali di ciascun individuo e ferma l’assoluta garanzia di un trattamento improntato non solo all’uguaglianza tra gli individui, ma anche alla solidarietà sociale alla quale proprio le misure previdenziali sono finalizzate, pare al giudicante che i motivi addotti dal CTP a sostegno della propria tesi non possano essere condivisi.

Pur con tutte le doverose riserve verso l’intelligenza artificiale di cui ancora non si conoscono le fonti, l’attendibilità e, specie laddove si tratti di argomenti come la salute, il valore scientifico, va sottolineato come lo stesso CTP, nell’impostare la propria ricerca, abbia chiesto in quale classe funzionale possa trovarsi una persona che è affetta da insufficienza cardiaca moderata.

Il fatto che la risposta sia stata, anzitutto plurima e non univoca, ma che contempli anche la possibilità di una classe I e non solo della classe II o delle altre, significa che una persona, pur affetta da tale cardiopatia, laddove non abbia sintomi specifici, quali per esempio la dispnea, possa essere ricondotto alla classe I.

Questa è stata la conclusione del CTU anche alla luce della documentazione medica dalla quale non risultavano particolari informazioni.

Il CTP, invece, senza evidenziare particolari disturbi, senza accertare la dispnea che proprio l’intelligenza artificiale pone quale elemento di discrimen tra la I e la II classe, riconduce il ricorrente in tale ultima volendo privilegiare, più che dati scientifici o clinici, la sua condizione di emarginazione.

L’emarginazione non può però, in assenza di riscontri medici, essere valorizzata e essere considerata quale elemento dal quale presumere la sussistenza di limitazioni che, per comportare l’applicazione della II classe non debbono riguardare la socializzazione, ma l’attività fisica.

Ritenendo, quindi, che, in assenza di elementi clinici le conclusioni del CTP non risultino accoglibili, si fanno proprie le valutazioni del CTU.

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