L’assemblea del condominio può approvare un rendiconto diverso da quello predisposto dall’amministratore?
26 Marzo 2026
Massima Il compito di redigere il rendiconto spetta all’amministratore del condominio e non spetta, invece, all’assemblea, cui è attribuito solo il compito di approvare o non approvare il rendiconto presentato dall’amministratore e di disporre - ove debba procedersi alla correzione o alla modifica del rendiconto redatto dall’amministratore ed inviato ai condomini con l’avviso di convocazione dell’assemblea - la fissazione di una nuova riunione per l’esame del rendiconto corretto. Il caso Con la sentenza in commento, il Tribunale di Udine definisce il giudizio incentrato sull’impugnazione della delibera di un’assemblea di condominio, che non aveva approvato il rendiconto presentato dall’amministratore ma aveva invece approvato un diverso rendiconto formato dagli stessi condòmini in assemblea. Il Tribunale ritiene che la delibera sia illegittima e ne dispone l’annullamento perché - a suo avviso - il compito di redigere il rendiconto spetta all’amministratore e non spetta invece all’assemblea cui è attribuito solo il compito di approvare o non approvare il rendiconto presentato dall’amministratore e tutt’al più di disporre - ove ritenga che debba procedersi alla correzione o alla modifica del rendiconto redatto dall’amministratore ed inviato ai condòmini con l’avviso di convocazione dell’assemblea - la fissazione di una nuova assemblea per l’esame del rendiconto corretto. Le questioni La questione esaminata dal Tribunale concerne, dunque, l’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea. Nel caso concreto, era accaduto che l’amministratore aveva predisposto il rendiconto ed aveva convocato l’assemblea allegando all’avviso di convocazione il rendiconto da lui predisposto. In sede di assemblea la maggioranza dei condòmini aveva ritenuto che il rendiconto presentato dall’amministratore non potesse essere approvato e dovesse essere modificato: si era, quindi, proceduto - nella stessa riunione - alla formazione di un diverso rendiconto e di un diverso riparto delle spese tra i condomini. I documenti così confezionati, l’assemblea aveva, pertanto, approvato con deliberazione adottata a maggioranza. Le soluzioni giuridiche Esaminando la vicenda, il Tribunale ritiene, sulla base di una serie di ragioni, illegittima la delibera dell’assemblea di approvazione del nuovo e diverso rendiconto e del nuovo stato di riparto tra i condòmini. Tra le ragioni richiamate dalla sentenza si segnalano tra le altre:
Sulla base (anche) di queste ragioni, il Tribunale friulano annulla la delibera assembleare di approvazione del rendiconto - diverso da quello presentato dall’amministratore - confezionato dalla stessa assemblea. Osservazioni Entrambe le ragioni richiamate dalla sentenza sono tali da richiedere - a nostro avviso - qualche riflessione. Va premesso, per affrontare la questione esaminata dal Tribunale, che questa si inserisce nel quadro normativo disegnato dalle disposizioni che regolano i compiti assegnati - quanto alla vita ed alla gestione del condominio - all’amministratore ed all’assemblea. Le regole che vengono in esame - lo sottolinea il Tribunale nella sentenza - sono dunque da un lato quelle fissate dall’art. 1130 c.c. in materia di attribuzioni dell’amministratore del condominio (ed in particolare la regola di cui al n. 10 di tale articolo per cui l’amministratore ha il compito di “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”), e dal comma 1, lett. c), dell’art. 1135 c.c. (che, a proposito dei compiti assegnati all’assemblea del condominio, dispone che l’assemblea procede “alla approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione”). Dall’altro lato, viene in campo la previsione dell’art. 66 disp. att. c.c., per cui “l’avviso di convocazione” dell’assemblea deve contenere “specifica indicazione dell’ordine del giorno” ed “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile” ex art. 1137 c.c. “su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati” (previsione che è integrata dalla disposizione dettata dall’art. 1136 c.c. che - con riguardo alla necessità della comunicazione a tutti, con la convocazione dell’assemblea, dell’ordine del giorno di questa - dispone che “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”). E’ appunto alla luce delle disposizioni ora ricordate che deve essere valutata - nel caso in esame - la legittimità della delibera dell’assemblea impugnata. Al fine di individuare le soluzioni giuridiche che possono essere date al problema sopra indicato, il primo aspetto della materia cui conviene dedicare attenzione attiene alla stessa definizione del rendiconto del condominio ed alla distinzione di questo dallo stato di ripartizione delle spese tra i condomini. Vi è da dire che nella prassi - soprattutto in occasione, sul piano concreto, della discussione e della decisione nelle assemblee condominiali - si suole considerare in via unitaria e addirittura si suole spesso confondere il rendiconto presentato dall’amministratore per la gestione del condominio relativo all’esercizio annuale e lo stato di ripartizione tra i condòmini delle spese indicate nel rendiconto. Sovente accade che i due documenti (rendiconto e riparto) vengano ad essere considerati come un tutt’uno e vengano ad essere resi oggetto di un’unica deliberazione assembleare di approvazione. E’ importante, invece, che si faccia distinzione tra i due documenti, che sono differenti tanto con riguardo alle finalità quanto con riguardo al ruolo dei soggetti interessati. La definizione del rendiconto è fornita dall’art. 1130-bis c.c. che - nel prevedere che questo “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve” - precisa che esso “si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”. Come si vede, in sede di definizione del rendiconto non viene fatta alcuna menzione dello stato di ripartizione delle spese tra i condomini. Il riparto delle spese tra i condomini viene invece richiamato dal comma 1 dell’art. 63 disp. att. c.c., norma che prevede che l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la riscossione dei contributi “in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea”. Alla luce delle norme ora richiamate, emerge dunque che il rendiconto è il documento che riporta le risultanze delle operazioni compiute quale mandatario dall’amministratore nella gestione del condominio (v., in argomento, Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2019, n. 1186: «costituendo il rendiconto la principale fonte di prova di ogni rapporto di mandato, a esso deve farsi essenzialmente capo per accertare quanto l’amministratore abbia incassato e debba perciò restituire alla cessazione dell’incarico, dovendosi intendere l’obbligo di rendiconto comunque legittimamente adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto delle somme incassate e dell’entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali all’individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato o meno a criteri di buona amministrazione»), mentre il riparto delle spese è il documento che concerne la ripartizione tra i condomini delle somme che sono indicate quali spese in sede di resa di conto da parte dell’amministratore. Va notato, poi, che il ruolo che rispetto a ciascuno di tali documenti hanno i soggetti interessati è del tutto distinto in relazione alla diversa funzione dei documenti medesimi. Quanto al rendiconto infatti - dal momento che la resa di conto è operazione di cui è protagonista ed autore l’amministratore in relazione al rapporto di mandato che lo lega al condominio; v., in questo senso, anche Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2020, n. 15702, la quale afferma che, atteso che il rendiconto si collega al “contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati (essendo il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e delle anticipazioni sopportate per l’esecuzione dell’incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell’esecuzione del negozio gestorio e dell’esborso effettuato in occasione di esso), mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate - devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita” - il ruolo dell’assemblea - e dunque dei condomini - è quello del soggetto nei cui confronti l’operazione viene compiuta e, dunque, del soggetto destinatario di questa. Di contro, l’operazione relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese esposte nel rendiconto fornito dall’amministratore è operazione della quale i condomini sono i protagonisti: l’amministratore potrà (come avviene normalmente in vista dell’assemblea convocata per l’esame del rendiconto) formulare una proposta di riparto, ma il soggetto che ha il compito di decidere come ripartire tra i condòmini (in applicazione delle regole fissate dalla legge e dal regolamento del condominio) le risultanze del bilancio presentato dall’amministratore sarà solo ed esclusivamente l’assemblea. Chiesi, Il contratto “tipico” di amministrazione di condominio, in Riv. giur. edil., 2021, I, 1220; Scarpa, La natura complessa dell’amministratore di condominio, in Guida al diritto, 2019, 48, 10; Scarpa, Amministrazione condominiale senza adeguato controllo giudiziale, in Guida al diritto, 2019, 48, 12; Scalettaris, Alcune riflessioni sulla necessità della presenza dell’amministratore del condominio alla luce della riforma, in Arch. loc. e cond., 2014, 299; Cirla, L’amministratore: un mandatario che deve gestire il condominio nel rispetto della legge, in Immob. & proprietà, 2013, 144. |