L’assemblea del condominio può approvare un rendiconto diverso da quello predisposto dall’amministratore?

26 Marzo 2026

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Udine esamina la delibera di un’as­sem­blea di condominio, che aveva approvato un rendiconto diverso da quello che era stato presentato dall’ammi­ni­stratore e comunicato ai condomini con l’avviso di convocazione dell’assemblea. Il giudice adìto ritiene illegittima la delibera e la annulla alla luce del duplice rilievo che la redazione del rendiconto è compito dell’amministratore e non dell’as­semblea del condominio e che l’appro­va­zione di un rendiconto diverso da quello che fosse stato comunicato ai condomini in vista dell’as­semblea violerebbe il diritto dei condomini assenti. La nota di commento che segue sottopone ad esame le ragioni richiamate dal Tribunale.

Massima

Il compito di redigere il rendiconto spetta all’amministratore del condominio e non spetta, invece, all’as­semblea, cui è attri­buito solo il compito di approvare o non appro­vare il rendiconto presen­tato dall’am­mi­ni­stratore e di disporre - ove debba procedersi alla correzione o alla mo­difica del ren­di­conto re­datto dall’am­ministratore ed inviato ai condomini con l’avviso di con­voca­zione dell’as­sem­blea - la fissa­zione di una nuova riunione per l’esame del rendiconto corretto.

Il caso

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Udine definisce il giudizio incentrato sull’impugna­zione della delibera di un’assemblea di con­dominio, che non aveva approvato il rendiconto presen­tato dall’amministratore ma aveva invece approvato un diverso rendiconto formato dagli stessi condòmini in assemblea.

Il Tribunale ritiene che la delibera sia illegittima e ne dispone l’annullamento perché - a suo avviso - il compito di redigere il rendiconto spetta all’amministratore e non spetta invece all’as­semblea cui è attri­buito solo il compito di approvare o non appro­vare il rendiconto presen­tato dall’am­mini­stratore e tutt’al più di disporre - ove ritenga che debba procedersi alla correzione o alla mo­difica del ren­di­conto re­datto dall’am­ministratore ed inviato ai condòmini con l’avviso di con­voca­zione dell’assem­blea - la fissa­zione di una nuova assemblea per l’esame del rendiconto corretto.

Le questioni

La questione esaminata dal Tribunale concerne, dunque, l’approvazione del rendiconto da parte dell’as­sem­blea.

Nel caso concreto, era accaduto che l’amministratore aveva predisposto il rendiconto ed aveva convo­cato l’as­semblea allegando all’avviso di con­vocazione il rendiconto da lui predisposto. In sede di as­semblea la maggioranza dei condòmini aveva ritenuto che il rendiconto presentato dall’am­mi­nistra­tore non po­tesse essere approvato e dovesse essere modificato: si era, quindi, proce­duto - nella stessa riu­nione - alla formazione di un diverso rendi­conto e di un diverso riparto delle spese tra i con­do­mini. I documenti così confezionati, l’assem­blea aveva, pertanto, ap­pro­vato con delibera­zione adottata a maggio­ranza.

Le soluzioni giuridiche

Esaminando la vicenda, il Tribunale ritiene, sulla base di una serie di ragioni, illegittima la delibera dell’assemblea di ap­provazione del nuovo e diverso rendiconto e del nuovo stato di riparto tra i con­dòmini.

Tra le ragioni richiamate dalla sentenza si segnalano tra le altre:

  • la ragione basata sull’opi­nione secondo cui il rendi­conto dovrebbe essere redatto dall’amministra­tore avendo l’assemblea in mate­ria solo il potere di appro­vare (o non approvare) il rendiconto presentato dall’amministra­tore;
  • la ragione basata sulla considerazione che, con l’approvazione, da parte dell’assemblea convocata per l’esame del ren­di­conto, di un documento diverso da quello che fosse stato redatto dall’amministratore e che fosse stato preventivamente comu­ni­cato ai condòmini con l’avviso di convoca­zione dell’assemblea, verrebbe ad essere lesa la posizione dei con­dòmini assenti i quali non avrebbero potuto esami­nare pre­ventiva­mente il rendiconto poi approvato dall’assemblea.      

  

Sulla base (anche) di queste ragioni, il Tribunale friulano annulla la delibera assembleare di approva­zione del rendiconto - diverso da quello presentato dall’amministratore - confezionato dalla stessa assemblea.  

Osservazioni

Entrambe le ragioni richiamate dalla sentenza sono tali da richiedere - a nostro avviso - qualche riflessione.

Va premesso, per affrontare la questione esaminata dal Tribunale, che questa si inserisce nel quadro nor­mativo disegnato dalle disposizioni che regolano i compiti assegnati - quanto alla vita ed alla gestione del condominio - all’ammi­nistra­tore ed all’assemblea.

Le regole che vengono in esame - lo sottolinea il Tribunale nella sen­tenza - sono dunque da un lato quelle fissate dall’art. 1130 c.c. in materia di attribuzioni dell’ammi­nistratore del condominio (ed in particolare la regola di cui al n. 10 di tale articolo per cui l’amministratore ha il compito di “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e con­vocare l'assemblea per la rela­tiva approva­zione entro centottanta giorni”), e dal  comma 1, lett. c), dell’art. 1135 c.c. (che, a proposito dei compiti assegnati all’assemblea del condominio, dispone che l’assemblea procede “alla approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo at­tivo della gestione”).

Dall’altro lato, viene in campo la previsione dell’art. 66 disp. att. c.c., per cui “l’avviso di convoca­zione” dell’assemblea deve contenere “specifica indicazione dell’ordine del giorno” ed “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è an­nullabile” ex art. 1137 c.c. “su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati” (previsione che è integrata dalla disposizione dettata dall’art. 1136 c.c. che - con riguardo alla necessità della comunicazione a tutti, con la convocazione dell’as­semblea, dell’ordine del giorno di questa - dispone che “l’assem­blea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolar­mente convo­cati”).

E’ appunto alla luce delle disposizioni ora ricordate che deve essere valutata - nel caso in esame - la legittimità della delibera dell’assemblea impugnata.  

Al fine di individuare le soluzioni giuridiche che possono essere date al problema sopra indicato, il primo aspetto della materia cui conviene dedicare attenzione at­tiene alla stessa definizione del rendiconto del condominio ed alla distinzione di questo dallo stato di ripartizione delle spese tra i condomini.

Vi è da dire che nella prassi - soprattutto in occasione, sul piano concreto, della discussione e della decisione nelle assemblee con­dominiali - si suole considerare in via unitaria e addirittura si suole spesso confondere il rendiconto presen­tato dall’amministratore per la gestione del condomi­nio relativo all’esercizio annuale e lo stato di riparti­zione tra i condòmini delle spese indicate nel rendiconto. Sovente accade che i due documenti (ren­diconto e riparto) vengano ad essere considerati come un tutt’uno e vengano ad essere resi og­getto di un’unica deliberazione assembleare di approva­zione.

E’ importante, invece, che si faccia distinzione tra i due documenti, che sono differenti tanto con riguardo alle finalità quanto con riguardo al ruolo dei soggetti interessati.

La definizione del rendiconto è fornita dall’art. 1130-bis c.c. che - nel prevedere che questo “con­tiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condo­minio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve” - precisa che esso “si com­pone di un registro di contabi­lità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica espli­cativa della gestione con l’indica­zione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

Come si vede, in sede di definizione del rendiconto non viene fatta alcuna menzione dello stato di riparti­zione delle spese tra i condomini.

Il riparto delle spese tra i condomini viene invece richiamato dal comma 1 dell’art. 63 disp. att. c.c., norma che prevede che l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente ese­cutivo per la riscossione dei contributi “in base allo stato di ripartizione approvato dall'assem­blea”.

Alla luce delle norme ora richiamate, emerge dunque che il rendiconto è il documento che riporta le risul­tanze delle operazioni compiute quale mandatario dall’amministratore nella gestione del condo­minio (v., in argomento, Cass. civ., sez. II, 17 gen­naio 2019, n. 1186: «costituendo il rendi­conto la principale fonte di prova di ogni rapporto di man­dato, a esso deve farsi essen­zialmente capo per ac­certare quanto l’amministratore abbia incassato e debba perciò re­stituire alla cessazio­ne dell’incarico, doven­dosi intendere l’obbligo di rendiconto comunque legitti­mamente adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attra­verso i ne­cessari do­cumenti giustificativi non soltanto delle somme incassate e dell’entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali all’individuazione e al vaglio delle mo­dalità di esecuzione dell’incarico, onde stabi­lire se il suo operato si sia adeguato o meno a criteri di buona amministra­zione»), mentre il riparto delle spese è il documento che concerne la ripartizione tra i condomini delle somme che sono indicate quali spese in sede di resa di conto da parte dell’amministratore.

Va notato, poi, che il ruolo che rispetto a ciascuno di tali documenti hanno i soggetti interessati è del tutto distinto in relazione alla di­versa funzione dei documenti medesimi.

Quanto al rendiconto infatti - dal momento che la resa di conto è operazione di cui è protagonista ed autore l’amministratore in relazione al rapporto di mandato che lo lega al condominio; v., in questo senso, anche Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2020, n. 15702, la quale afferma che, atteso che il rendi­conto si collega al “contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’am­ministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati (es­sendo il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e delle anticipazioni sopportate per l’esecuzione dell’incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fonda­mento, e cioè dell’esecuzione del negozio gestorio e dell’esborso effettuato in occa­sione di esso), mentre i condomini (e quindi il con­dominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le an­ticipazioni da lui effettuate - de­vono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore da ogni diminu­zione patrimoniale in pro­posito subita” - il ruolo dell’assemblea - e dunque dei condomini - è quello del soggetto nei cui confronti l’operazione viene compiuta e, dun­que, del soggetto destina­ta­rio di questa.

Di contro, l’operazione relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese esposte nel rendiconto fornito dall’amministratore è operazione della quale i condomini sono i protagonisti: l’amministra­tore potrà (come avviene normalmente in vista dell’assemblea convocata per l’esame del rendi­conto) formulare una proposta di riparto, ma il soggetto che ha il compito di decidere come ripar­tire tra i condòmini (in applica­zione delle regole fissate dalla legge e dal rego­la­mento del condomi­nio) le ri­sultanze del bilancio presentato dall’amministra­tore sarà solo ed esclusi­va­mente l’assem­blea.      

Guida all’approfondimento

Chiesi, Il contratto “tipico” di amministrazione di condominio, in Riv. giur. edil., 2021, I, 1220;

Scarpa, La natura complessa dell’amministratore di condominio, in Guida al diritto, 2019, 48, 10;

Scarpa, Amministrazione condominiale senza adeguato controllo giudiziale, in Guida al diritto, 2019, 48, 12;

Scalettaris, Alcune riflessioni sulla necessità della presenza dell’amministratore del condo­minio alla luce della riforma, in Arch. loc. e cond., 2014, 299;

Cirla, L’amministratore: un mandatario che deve gestire il condominio nel rispetto della legge, in Immo­b. & proprietà, 2013, 144.

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