La “trasmigrazione” del giudizio di legittimità ai soli effetti civili tra sezione penale e sezione civile: profili critici dopo la riforma Cartabia

27 Marzo 2026

La decisione in oggetto affronta la legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, che prevede la “trasmigrazione” del giudizio di cassazione ai soli effetti civili dalla sezione penale a quella civile. La Corte evidenzia criticità sistemiche, rischi per il giudice naturale e la ragionevole durata del processo complessivo.

Massima

In tema di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, la disciplina di cui all’art. 573, comma 1‑bis, c.p.p., nella parte in cui prevede, all’esito della valutazione di “non inammissibilità” del ricorso da parte della sezione penale, la prosecuzione del giudizio di legittimità dinanzi alla sezione civile della Corte di cassazione, pone una questione di legittimità costituzionale, in quanto determina una scissione della fase rescindente del giudizio di cassazione, affidando al giudice civile il sindacato su vizi tipicamente processual‑penalistici, con possibili ricadute sui principi di ragionevolezza, di prevedibilità del giudice naturale e di ragionevole durata del processo.

Il caso

La parte civile impugnava una sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili (art. 576 c.p.p.). La Corte d’appello penale dichiarava inammissibile l’appello per tardività.

Proposto ricorso in cassazione, i giudici di legittimità in sede penale, ritenuta la non inammissibilità del ricorso, disponevano il rinvio alla Sezione civile ex art. 573, comma 1‑bis, c.p.p.

La Terza Sezione civile dubita della legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1‑bis, c.p.p., che prevede la trasmigrazione del giudizio di legittimità alla sezione civile quando l’impugnazione riguarda solo gli interessi civili, dopo il filtro di “non inammissibilità” della sezione penale.

Invero, la norma incide sull’individuazione del giudice (penale/civile) e sulle forme del giudizio di legittimità.

Nel caso concreto l’impugnazione solleva questioni processuali penali (termini, decadenze), che non sono “questioni civili” in senso proprio, ma vengono comunque devolute alla sezione civile per effetto del rinvio.

La questione

La questione in esame è la seguente: è costituzionalmente legittimo l’art. 573, comma 1‑bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022?

La soluzione giuridica

Con l’ordinanza in commento, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1‑bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia).

La norma disciplina il destino delle impugnazioni proposte per i soli interessi civili avverso decisioni penali, prevedendo che, una volta superato il vaglio di “non inammissibilità” da parte della sezione penale, il giudizio di legittimità prosegua dinanzi alla sezione civile.

La rilevanza nomofilattica della questione è evidente: essa incide direttamente sull’assetto dei rapporti tra giurisdizione penale e civile nella fase di legittimità e, più in generale, sulla coerenza sistematica del modello di tutela dell’azione civile esercitata nel processo penale.

Nel sistema antecedente alla riforma, l’art. 622 c.p.p. rappresentava il perno della disciplina delle impugnazioni civili in sede penale.

La Corte di cassazione penale conservava integralmente la fase rescindente, valutando i motivi di ricorso secondo il paradigma dell’art. 606 c.p.p.; solo all’esito dell’annullamento la cognizione sulla domanda risarcitoria veniva devoluta al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo un modello chiaro e funzionalmente lineare.

Questo assetto assicurava:

  • a) unità del giudizio di legittimità;
  • b) coerenza tra forma dell’impugnazione (penale) e giudice investito;
  • c) prevedibilità del giudice naturale.

L’art. 573, comma 1‑bis, c.p.p. produce un radicale mutamento di paradigma.
La fase rescindente viene artificialmente scissa:

  • a) una prima sotto‑fase dinanzi alla sezione penale, limitata al giudizio di “non inammissibilità”;
  • b) una seconda sotto‑fase dinanzi alla sezione civile, chiamata a decidere sul ricorso secondo i motivi tipici dell’art. 606 c.p.p., pur essendo giudice normalmente estraneo a tali categorie.

Il risultato è un modello processuale ibrido, che non appartiene né pienamente al processo penale né a quello civile.

La Corte evidenzia come la “trasmigrazione” del giudizio non dipenda da criteri predeterminati e conoscibili ex ante dalla parte, ma da eventi imprevedibili (ad esempio, l’eventuale impugnazione del pubblico ministero sui capi penali). Ne deriva una lesione dell’art. 25 Cost.: il ricorrente non è in grado di sapere, al momento dell’impugnazione, quale giudice deciderà il suo ricorso.

Il sindacato sui vizi tipici dell’art. 606 c.p.p. (nullità, inutilizzabilità, vizio motivazionale “penale”) viene affidato a un giudice civile, che opera secondo categorie dogmatiche differenti. La norma, osserva la Corte, sottrae irragionevolmente alla sezione penale la decisione su questioni intrinsecamente processual‑penalistiche, in contrasto con l’art. 3 Cost.

Il meccanismo bifasico comporta un allungamento strutturale del giudizio di legittimità, senza alcun beneficio in termini di efficienza o specializzazione. Il giudice legittimamente adito (penale) non decide; il giudice che decide (civile) non è direttamente adito dalla parte: uno “scollamento” che incide sull’art. 111 Cost.

La condanna civile pronunciata in sede penale risulta assoggettata a un controllo più penetrante (art. 606 c.p.p.) rispetto a quella emessa dal giudice civile (art. 360 c.p.c.), creando una asimmetria irragionevole tra situazioni sostanzialmente identiche.

Particolarmente significativo è il confronto con l’art. 578, comma 1‑bis, c.p.p., che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione. Mentre tale disposizione si inserisce coerentemente nel sistema, salvaguardando la domanda civile in presenza di una pronuncia penale meramente processuale (improcedibilità), l’art. 573, comma 1‑bis, ha invece effetti dirompenti, alterando la struttura del giudizio di legittimità anche quando non vi è alcuna esigenza di “salvataggio” dell’azione civile.

La questione sollevata dalla Terza Sezione civile chiama la Corte costituzionale a una scelta di sistema:

  • a) opzione demolitoria: dichiarare l’illegittimità dell’art. 573, comma 1‑bis, c.p.p., ripristinando la centralità dell’art. 622 c.p.p.;
  • b) opzione manipolativa: circoscrivere l’ambito applicativo della norma alle sole ipotesi in cui l’impugnazione riguardi effettive “questioni civili” in senso stretto, escludendo quelle processual‑penalistiche.

In entrambe le prospettive, l’ordinanza in commento si segnala come un intervento di forte consapevolezza sistematica, volto a preservare la razionalità del giudizio di legittimità e la funzione nomofilattica della Corte di cassazione. L’ordinanza n. 4944/2026 rappresenta un passaggio cruciale nel dibattito post‑Cartabia sui rapporti tra penale e civile.

La critica all’art. 573, comma 1‑bis, c.p.p. non è contingente, ma strutturale: essa investe il modo stesso di concepire la legittimità come giudizio unitario, prevedibile e coerente.
In questa prospettiva, la rimessione alla Corte costituzionale appare non solo fondata, ma necessaria per ristabilire un equilibrio sistemico che la riforma, in questo punto, sembra avere compromesso.

Osservazioni

L’art. 573 c.p.p., nella trama originaria del codice di procedura penale, si limitava a prevedere, al primo comma, che «[L]’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale».

Il secondo comma dell’art. 573 c.p.p. aggiungeva, inoltre, che «[L]’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato».

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato questa disposizione, ritenendo che, in caso di assoluzione dell’imputato, la parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p. e in deroga all’art. 538 c.p.p., è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento, chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, di affermare la responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile (Cass. pen. n. 12255/2018).

Secondo questo orientamento, il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i medesimi poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto, se si fosse convinto che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato, ben avrebbe potuto affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’art. 622 cod. proc. pen) condannarlo al risarcimento e alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente- ora per allora- alla condanna di cui all’art. 538, comma 1, c.p.p., che non venne pronunciata per errore (Sez. U pen., n. 25083/2006).

Nel giudizio, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice, dunque, ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile (Cass. pen. n. 11193/2015); il giudice dell’impugnazione deve, infatti, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusa con sentenza passata in giudicato.

Questa interpretazione della disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata oggetto di un profondo ripensamento a causa del suo obiettivo contrasto con il cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, dall’art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del C., del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Queste disposizioni, infatti, riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza sotto un duplice aspetto: per un verso, attribuiscono una garanzia procedurale nel contesto del processo penale, con implicazioni in ordine all’onere della prova, all’applicabilità di presunzioni di fatto e di diritto, al privilegio contro l’autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature del convincimento da parte del giudice o di altri funzionari (Corte E. G. C., 12/07/2013, A. c. Regno Unito, § 93; Corte E. G. C., 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, § 101); per altro verso, una volta che il procedimento penale sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o con proscioglimento in rito (e, dunque, senza che la responsabilità penale sia stata accertata), riconoscono all’imputato il diritto di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente, impedendo che, nel contesto di un procedimento successivo, possano essere emessi provvedimenti che presuppongano la sua responsabilità in ordine al reato che gli era stato contestato e dal quale è stato assolto (Corte E. G. C., sentenza 12 luglio 2013, A. contro Regno Unito; Corte E. G. C., 28/06/2018, G.I.E.M. s.r.l. c. I., § 314; Corte E. G. C., 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, §§ 102 e 108; Corte E., 20/10/2020, P. c. S. M.).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all’art. 48 CDFUE – dell’art. 578 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

In questa sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che la disposizione censurata - che mira a soddisfare un’esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell’imputato - non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte Edu e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.

La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 c.c.).

La disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata, inoltre, profondamente modificata dalla c.d. riforma Cartabia.

L’art. 33, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha, infatti, introdotto il comma 1-bis cod. proc. pen., nel corpo dell’art. 573 c.p.p.

Questa disposizione prevede che «[Q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Il legislatore della riforma, con l’innovativa regola del trasferimento dell’azione di danno dal giudizio di impugnazione penale al giudice civile, ha, dunque, operato un bilanciamento tra la tutela del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza e la tutela della parte civile, per la quale non sarebbe stato ragionevole pretendere, dopo la formazione del giudicato assolutorio o di proscioglimento sui capi penali, il rinnovato esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudice civile.

Nella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 significativamente si rileva che «L’opzione di trasferire al giudice civile la decisione sull’impugnazione, dopo la formazione del giudicato sui capi penali, sviluppa il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 578, comma 1, c.p.p. e, quindi, si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d’innocenza dell’imputato, è necessario restringere l’oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato.

È pertanto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale. […] La “prosecuzione” del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull’assenza di cause d’inammissibilità dell’impugnazione, non determina effetti pregiudizievoli per la parte civile o per l’imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le “questioni civili”, con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d’innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l’imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. […] Con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), c.p.p.».

Con l’introduzione del nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p., il legislatore ha previsto che, quando l’impugnazione riguarda esclusivamente profili civili, il giudice dell'impugnazione penale – verificata la non inammissibilità del ricorso – dispone il rinvio del processo al giudice o alla sezione civile competente, che prosegue il giudizio e decide sulla domanda risarcitoria.

Vi è dunque che, a fronte di un’impugnazione ai soli effetti civili, il giudice penale effettua solo un vaglio preliminare di non inammissibilità e ove l’appello o il ricorso siano non inammissibili, il giudizio deve proseguire davanti al giudice civile, senza soluzione di continuità e senza che sia necessaria nessuna iniziativa delle parti, in coerenza con le finalità della riforma, ossia il dichiarato obiettivo di velocizzare i procedimenti e di “riportare” le domande risarcitorie nella loro naturale sede, davanti al giudice civile.

art. 573 c.p.p.

Il giudice nomofilattico ha chiarito il significato da attribuire alla norma, ponendo in evidenza la mutata struttura della costituzione di parte civile e le conseguenze che ne sono derivate in punto di rapporto tra l’azione civile proposta in sede penale e la sua prosecuzione in sede civile, quando l’impugnazione a fini civili non sia inammissibile (Sez. U.,n. 38481 del 25/05/2023).

In detta sentenza è stato osservato che la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto un rilevante mutamento sistemico nella disciplina delle impugnazioni proposte dalla parte civile per i soli interessi civili nel processo penale, ridefinendone struttura, funzioni e sviluppo processuale.

L’ordinanza in commento pone dunque la Corte costituzionale dinanzi a una scelta di sistema. O si ripristina la centralità dell’art. 622 c.p.p., riaffermando l’unitarietà della fase rescindente dinanzi alla Cassazione penale, oppure si impone una lettura fortemente restrittiva dell’art. 573, comma 1-bis, limitata alle sole ipotesi di effettive questioni civili in senso stretto.

In ogni caso, la rimessione della Terza Sezione civile si segnala per la chiarezza dell’impostazione e per l’attenzione alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, riaffermando l’esigenza di un giudizio di legittimità unitario, prevedibile e coerente, quale presidio essenziale del giusto processo.

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