Mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE: il giudice nazionale deve sempre motivare

La Redazione
25 Marzo 2026

Con sentenza del 24 marzo 2026, nella causa C-767/23, la Corte di giustizia ha chiarito che il giudice nazionale, in caso di mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, può ricorrere ad una motivazione sommaria, ma deve tuttavia esporre, specificamente e concretamente, le ragioni che giustificano il mancato rinvio pregiudiziale.

L’art. 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all’obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21).

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