Esente dall’imposta di registro la sentenza di divisione giudiziale emessa dopo il divorzio
25 Marzo 2026
Massima L'agevolazione di cui all’art. 19 l. n. 74/1987 spetta, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche in relazione alla sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi, posto che la ratio dell'agevolazione tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva Il caso La vicenda trae origine dalla notifica ad un contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza del Tribunale di Rimini emessa all'esito di un giudizio per lo scioglimento della comunione su una serie di beni immobili in comproprietà intercorso con il suo ex coniuge. Il giudizio di divisione è stato instaurato autonomamente dopo la conclusione dei procedimenti di separazione (2006-2009) e di divorzio (2009-2014) che hanno coinvolto le parti. Il contribuente ha sostenuto che la somma richiesta non fosse dovuta in ragione dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 l. 74/1987. L' Amministrazione finanziaria ha dedotto, invece, che la sentenza di divisione fosse "avulsa (...) dalla necessità di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi". In grado di appello, la Corte di Giustizia Tributaria ha riformato la decisione di primo grado, che aveva considerato la sentenza di scioglimento della comunione un atto distinto e successivo, riconoscendo il diritto all'esenzione ed affermando la sussistenza di un nesso di consequenzialità tra il giudizio di divisione e il precedente divorzio contenzioso. Della questione veniva, quindi, investita la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate ritenendolo infondato. La questione La questione giuridica esaminata dall'ordinanza n. 2433/2026 della Corte di Cassazione concerne l’applicabilità dell’art. 19 l. n. 74/1987 anche ai provvedimenti giurisdizionali (come la sentenza di divisione giudiziale dei beni della comunione) pronunciata dopo la separazione dei coniugi. Le soluzioni giuridiche a) L’esenzione fiscale sugli accordi intervenuti tra coniugi in esito alla separazione personale o al divorzio e l’evoluzione giurisprudenziale I trasferimenti patrimoniali posti in essere nell'ambito dei procedimenti di famiglia beneficiano di esenzione fiscale secondo il disposto generale dell’art. 19, l. n. 74/1987. Tale norma dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Con la sentenza in commento la Suprema Corte richiama preliminarmente l’evoluzione giurisprudenziale in merito alla definizione giuridica degli atti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cui è applicabile l'esenzione di cui all'art. 19. Vi è stato un primo filone (Cass. 15231/2001, Cass. 7493/2002, Cass. 24321/2007, Cass. 16909/2015) che, sulla base della distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione, non riteneva operante l’esenzione fiscale citata con riferimento agli atti stipulati in occasione della separazione o del divorzio che tuttavia non integrassero il contenuto essenziale della separazione. In un primo momento la Suprema Corte (Cass. sent. 2 dicembre 2001 n. 15231) chiarì, infatti, che: “Le agevolazioni di cui all’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1999, operano - quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione - limitatamente all’effetto naturale della separazione, costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti – solo occasionalmente generati dalla separazione – di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione”. Inoltre veniva evidenziata da parte della giurisprudenza anche la possibile finalità elusiva dell’inserimento di accordi estranei al contenuto essenziale della separazione nell’ambito del procedimento di separazione con l’unico scopo del conseguimento di indebiti risparmi fiscali. Tale orientamento è stato poi abbandonato dalla Suprema Corte, sviluppando un percorso argomentativo ulteriore, con arresti giurisprudenziali che hanno via via ridefinito l’ambito applicativo del regime di esenzione ed hanno superato gli angusti limiti dello “scioglimento della comunione legale” e dello stretto riferimento al contenuto “necessario e non occasionale” degli accordi patrimoniali nella crisi coniugale, per giungere a valorizzare il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa, rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2016, n. 2111 e Cass. 17 febbraio 2016 n. 3110 e Cass., sez. trib., ordinanza 21 marzo 2019, n. 7966). In particolare, la sentenza della Cassazione civile del 3 febbraio 2016 n. 2111 ha affermato il principio secondo cui “L'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altro tributo, prevista dall'art. 19 l. 6 marzo 1987 n.74, si applica a tutti i trasferimenti effettuati o programmati dai coniugi in sede di separazione o divorzio, anche a quelli che non sono strumentali all'adempimento degli obblighi di mantenimento, alla regolamentazione dell'affidamento dei minori e al godimento della casa familiare, atteso che, comunque, si tratta di accordi diretti ad una sistemazione transattiva globale e definitiva della crisi coniugale.” Nel solco giurisprudenziale rilevano poi i progressivi interventi della Corte Costituzionale che hanno allargato il perimetro applicativo dell’art. 19 rendendo applicabile l’esenzione dai tributi agli atti, documenti e provvedimenti non solo se relativi al procedimento di divorzio, ma anche se relativi alla separazione. b) La sentenza di divisione giudiziale La questione dell’applicabilità dell’esenzione fiscale ai provvedimenti di divisione giudiziale era già stata affrontata in passato dalla giurisprudenza. I Giudici di legittimità, pronunciandosi in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avevano chiarito che beneficia del regime di esenzione previsto dall’art. 19, l. n. 74/1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di preventivi accordi (Cfr. Cass civ. sent. 8 giugno 2022 n. 18556). Anche le Corti di merito hanno aderito a tale orientamento ritenendo che il giudizio di divisione sia strettamente correlato allo scioglimento della comunione legale conseguente alla sentenza di separazione e trovava in esso il suo antecedente necessario (Cfr. Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. IV, Sent., 18 novembre 2022, n. 4574). Con la sentenza in commento i Giudici di legittimità confermano nuovamente tale indirizzo a) ribadendo che hanno carattere di negoziazione globale - e possono quindi usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 l. n. 74/1987 salvo che l'Amministrazione contesti e provi l’eventuale finalità elusiva - tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. b) chiarendo che la ratio dell’esenzione fiscale è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi coniugale ed evitare ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede di separazione e/o divorzio. Il beneficio fiscale consistente nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, di bollo e di qualsiasi altra tassa per gli atti relativi a procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall’art. 19 della l. 74/1987, si applica, quindi, anche alle ipotesi di divisione giudiziale susseguenti ad un procedimento di separazione e/o divorzio. La Suprema Corte rimarca che la ratio dell’estensione del trattamento tributario agevolato e dell’esenzione dal versamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari susseguenti a procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio risiede nell’esigenza di “favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali”. (cfr. anche Agenzia Entrate, risposta ad interpello, 10 febbraio 2020, n. 39 e Agenzia Entrate, risposta ad interpello 1 luglio 2020, n. 199). Non devono essere, quindi, sottoposti a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi (mobiliari o immobiliari) compiuti “nel difficile momento della separazione e del divorzio”, o in un momento ad essi successivo (procedimenti di modifica), né quelli derivanti da un giudizio di divisione giudiziale non costituendo indice di capacità contributiva. Osservazioni La sentenza della Suprema Corte è certamente importante in quanto conferma che l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 19 l. 74/1987 si applica in modo generalizzato a tutti quegli atti di divisione patrimoniale tra ex coniugi collegati alla crisi familiare. L’agevolazione non concerne, quindi, solo gli atti strettamente necessari alla separazione o al divorzio, ma si estende a tutti i provvedimenti ricollegabili alla “negoziazione globale” dei rapporti conseguenti alla fine del matrimonio. Con tale pronuncia viene, quindi, ampliata la tutela fiscale del contribuente riconoscendo l’esenzione anche nelle sistemazioni patrimoniali che avvengono dopo la separazione e/o il divorzio. La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che gli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione o divorzio, definiti anche come “contratti della crisi coniugale" sono parte di un'unica operazione negoziale, la cui causa tipica risiede nella volontà di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi coniugale. Tale principio trova applicazione anche per quegli atti, come la sentenza di divisione giudiziale dei beni della comunione legale dei coniugi, che non possono classificarsi di per sé come intese contestuali alla separazione o al divorzio. La pronuncia in commento riconosce, quindi, l’irrilevanza della forma dell'atto e del dato temporale rappresentando anche una deroga alla regola generale secondo cui sono esenti da imposte e tasse tutti gli atti, anche dispositivi del patrimonio in genere, che scaturiscono da accordi fra coniugi in sede di procedimenti di separazione e di divorzio. Che la sistemazione patrimoniale avvenga tramite un accordo omologato o una sentenza emessa all'esito di un giudizio contenzioso è indifferente ai fini dell'esenzione. La sentenza supplisce alla mancanza di accordo, ma persegue la medesima finalità di definire i rapporti patrimoniali. Ciò che si vuole evitare è che l’imposizione fiscale possa gravare pesantemente sugli ex coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. Il ragionamento della Suprema Corte è senz’altro condivisibile perché anche la sentenza emessa all’esito del giudizio di divisione tra due ex coniugi è da ritenersi certamente correlata e funzionale alla sistemazione dei loro interessi economici e patrimoniali a seguito della separazione e/o divorzio. L’elemento oggettivo previsto dalla agevolazione in parola deve essere quindi chiaramente individuato in tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nonché ai procedimenti esecutivi e cautelari ad esso afferenti), occorrendo che tali provvedimenti effettivamente perseguano la composizione dei rapporti patrimoniali nell’ambito del contesto familiare, a seguito dello scioglimento del rapporto di coniugio. La decisione risulta, inoltre, coerente con gli sviluppi della giurisprudenza di legittimità, che ha sempre dilatato la portata della disposizione di cui all’art. 19 l. 74/1987, coerentemente con la sua ratio, ricomprendendovi tutti i provvedimenti e tutti gli atti che scaturiscano dalla lite familiare e risentano, quindi, dell'impoverimento che ne deriva. Prevale dunque un’interpretazione estensiva di tale norma che collegando l’esenzione ai provvedimenti "relativi" a procedimenti di separazione e divorzio, sembra ammettere il beneficio anche per quei provvedimenti che, pur se pronunciati in giudizio diverso, siano comunque rivolti a regolare, in considerazione della crisi, i rapporti economici dei coniugi. L’agevolazione fiscale può essere invece contestata solo dimostrando che l’atto ha finalità autonome e non connesse alla crisi. |