Opposizione a decreto ingiuntivo: permangono le agevolazioni probatorie del procedimento monitorio?

La Redazione
26 Marzo 2026

Le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo non hanno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione. 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio - ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.

Ne consegue, in primo luogo, che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo - riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prime facie fondate - non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processual civilistica.

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