OO.SS comparativamente più rappresentative: la prima applicazione dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori dopo la sentenza Corte cost. 156/2025
26 Marzo 2026
Massima La sentenza 156/2025 della Corte Costituzionale, avendo manipolato l’art. 19 dello Statuto con l’introduzione del concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo, non ha determinato una riedizione della maggiore rappresentatività abrogata nel 1995, bensì ha esteso il diritto di nomina della propria RSA alle sole OO.SS che si sono già imposte nel settore di riferimento, pur non sottoscrivendo alcun contratto collettivo né partecipato alle relative trattative. Il caso Lo SNALV (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze), organizzazione sindacale affiliata a CONFSAL, richiedeva a EUROSPIN Tirrenica S.p.a. il formale riconoscimento della propria RSA costituita all’interno dell’azienda. La Società respingeva la richiesta del Sindacato, ritenendo quest’ultimo privo dei requisiti dettati dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori. La segreteria provinciale dello SNALV di Perugia censurava l’antisindacalità della suddetta esclusione e, adducendo la maggiore rappresentatività comparata della Confederazione a cui è affiliato (CONFSAL), propneva un ricorso ex art. 28 Stat. lav. dinanzi al Tribunale di Perugia. La questione La questione in esame è la seguente: una organizzazione sindacale, affiliata ad una Confederazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale, può rivendicare il diritto al riconoscimento della propria RSA in azienda dopo l’intervento sull’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori compiuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 156/2025? Le soluzioni giuridiche La decisione annotata costituisce il primo provvedimento in cui l’interprete è stato chiamato a confrontarsi con l’art. 19 manipolato dalla sentenza 156/2025 della Corte Costituzionale. Prima di tale intervento, l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori riconosceva il diritto di nomina della propria RSA alle sole OO.SS firmatarie di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva ovvero a quelle che avessero partecipato alle relative trattative. La Corte ha ritenuto però incostituzionale tale formulazione (già oggetto di una sentenza additiva della stessa Consulta nel 2013) perché rimetteva la misurazione della rappresentatività sindacale alla mera scelta del datore di lavoro di includere o meno un’organizzazione sindacale nel tavolo delle trattative. Per tale ragione la Corte ha “corretto” l’art. 19, ampliando il diritto di costituire RSA anche a quelle organizzazioni sindacali che, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto collettivo applicato o dalla partecipazione alle trattative, risultino comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nella vicenda in esame il sindacato ricorrente rivendica il diritto di nomina della propria RSA in virtù della rappresentatività della Confederazione a cui è affiliato, adducendo numerosi indici sintomatici della capacità rappresentativa di CONFSAL (ad ex presenza tra i componenti del CNEL, presenza nella commissione nazionale permanente salute e sicurezza composta dalle OO.SS comparativamente più rappresentative, presenza nei Consigli di Indirizzo e Vigilanza. Lo SNALV, tuttavia, non deduceva alcun elemento idoneo a dimostrare una propria rappresentatività iure proprio, limitandosi a richiamare quella della Confederazione di affiliazione. Su tali presupposti il Tribunale ha rigettato il ricorso. Nel decreto si evidenzia infatti come non possa essere riconosciuto il diritto di costituire RSA laddove il sindacato ricorrente abbia fornito la prova della sola rappresentatività della Confederazione di appartenenza e non anche della propria, incorrendo così in un’erronea interpretazione della nozione di “sindacato comparativamente più rappresentativo” impiegata dalla Corte costituzionale. Il giudice sottolinea, richiamando espressamente le parole della Consulta, che la sentenza n. 156/2025 non ha comportato la riesumazione del criterio della maggiore rappresentatività delle Confederazioni; ne consegue l’irrilevanza dei richiami operati dallo SNALV alla rappresentatività di CONFSAL. Il Tribunale rammenta che la maggiore rappresentatività comparata - introdotta dalla Corte Costituzionale nell’art. 19 – imponeva allo SNALS di dimostrare, a prescindere dalla affiliazione Confederale che non assume alcun rilievo, di essere una organizzazione sindacale che si è “già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”. Il sindacato ricorrente avrebbe quindi dovuto provare di avere una forte rappresentatività nel settore di riferimento di EUROSPIN (commercio). Osservazioni Il provvedimento in commento consente di chiarire alcuni aspetti sulla controversa nozione di “sindacati comparativamente più rappresentativi” impiegata dalla Corte nella sentenza 156/2025. l Tribunale afferma innanzitutto la totale irrilevanza della rappresentatività delle Confederazioni di appartenenza, ponendosi in piena coerenza con l’esplicita affermazione della Corte costituzionale circa la non riproducibilità del criterio della Confederazione maggiormente rappresentativa vigente prima del referendum abrogativo del 1995. L’elemento di maggiore rilevanza nel decreto in commento risiede però nel riferimento al settore merceologico quale perimetro entro cui il sindacato deve dimostrare – ai fini dell’art. 19 – il possesso della maggiore rappresentatività comparata (cioè di essersi imposto pur senza firmare un contratto o partecipare alle trattative). Ne deriva che un’organizzazione sindacale che intende rivendicare il diritto di costituire la propria RSA non potrà limitarsi a richiamare una generica rappresentatività o indici riferiti ad ambiti diversi (quali, ad esempio, la presenza in organismi pubblici), ma dovrà dimostrare l’esistenza di un effettivo consenso nello specifico settore produttivo in cui opera l’impresa. Ciò implica che la rappresentatività eventualmente acquisita in determinati contesti non possa essere automaticamente estesa all’intero perimetro di operatività dell’organizzazione sindacale. Tale profilo appare centrale nell’economia della regola introdotta dalla Corte costituzionale. In caso contrario, infatti, organizzazioni sindacali caratterizzate da un ambito di operatività estremamente ampio — come lo stesso SNALV, che si propone come sindacato di tutto il lavoro pubblico e privato — potrebbero, valorizzando indici di rappresentatività limitati a singoli contesti produttivi, accedere alla legislazione di sostegno in imprese appartenenti ai più diversi settori merceologici. Un simile esito produrrebbe un effetto sostanzialmente equivalente alla reintroduzione del criterio della maggiore rappresentatività confederale, soluzione che tanto la Corte costituzionale quanto il Tribunale escludono espressamente. Riferimenti M.Marazza, Rappresentanza sindacale in azienda dopo C.Cost. n. 156/2025 (più rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, nuovi strumenti per governare il dumping contrattuale), in Giustizia Civile, 3 novembre 2025. A.Preteroti, alla ricerca del sindacato comparativamente più rappresentativo ai sensi dell’art. 8, d.l., n.138/2011, in Ambientediritto, 2026, n.1, 10. |