Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e criteri di liquidazione del danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro
26 Marzo 2026
Con l’ordinanza 11 marzo 2026, n. 5436, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha respinto sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società Nexans Italia S.p.A., confermando la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto al dipendente un rilevante risarcimento per danno non patrimoniale conseguente alla violazione da parte datoriale degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. Il giudizio origina dalla domanda del lavoratore volta a ottenere il ristoro del danno biologico e morale, nonché del pregiudizio alla vita di relazione e all’immagine professionale, asseritamente derivanti da condotte persecutorie del datore di lavoro e culminate in un quadro ansioso‑depressivo e in assenze che avevano inciso sul licenziamento per superamento del comporto, dichiarato illegittimo in primo grado. La Corte territoriale, all’esito di rinnovate consulenze medico‑legali, ha rideterminato il danno non patrimoniale in complessivi euro 71.165,45, applicando le tabelle del Tribunale di Milano con personalizzazione. La Cassazione, sul versante lavoristico, ribadisce anzitutto che, in presenza di inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza, il danno non patrimoniale alla salute va liquidato distinguendo il danno biologico dal danno morale, quest’ultimo inteso come sofferenza interiore non accertabile medico‑legalmente ma autonomamente risarcibile, da valutarsi secondo i criteri tabellari milanesi che contemplano entrambe le componenti. Il giudice di merito deve quindi verificare il concorso tra danno dinamico‑relazionale e danno morale, procedendo a una liquidazione complessiva ma analiticamente motivata. La Corte conferma, inoltre, la legittimità della valutazione autonoma del danno da invalidità temporanea e della personalizzazione in aumento del danno biologico, purché fondata su specifiche peculiarità del caso concreto e sorretta da motivazione non stereotipata. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della coerenza logica del percorso equitativo seguito dal giudice di merito e del rispetto dei principi di integralità e effettività del ristoro, senza possibilità di nuova valutazione del merito tecnico delle consulenze. |