La prova della natura lecita dei movimenti bancari a fini fiscali

La Redazione
26 Marzo 2026

La CGT di primo grado di Foggia chiarisce che i movimenti bancari non giustificati non possono essere automaticamente considerati artifizi contabili finalizzati a sottrarre ricavi occulti all’imposizione fiscale, potendo il contribuente dimostrare la loro diversa natura per mezzo di elementi idonei.

Nel caso di specie, l’AdE aveva rilevato una presunta incoerenza dei movimenti in entrata sul c/c bancario di una società rispetto all’ammontare dei ricavi e/o del volume d’affari – oltre l’Iva – dichiarati per l’annualità di imposta 2018, e aveva notificato avviso di accertamento mediante il quale affermava, sostanzialmente, di non aver ritenuto plausibili le osservazioni mosse dalla società contribuente quanto all’accredito incriminato.

Costituendosi in giudizio, l’Ufficio osservava che la movimentazione bancaria non era stata giustificata in modo pieno e convincente dal contribuente: «né la causale “prestito” né le delibere successive all’operazione valgono a escludere l’imponibilità, in difetto di prova scritta preesistente, di concrete condizioni di rimborso e tracciabilità dell’accordo. In assenza di un contratto e di garanzie di restituzione, la pretesa della ricorrente equivale a una ricostruzione postuma di comodo, che non supera la presunzione legale prevista dall’art. 32 del DPR 600/73».

La CGT di primo grado di Foggia, in accoglimento del quarto motivo di gravame, ha ritenuto che il contribuente avesse fornito elementi sufficienti a provare che il finanziamento non costituiva un artifizio contabile finalizzato a sottrarre all’imposizione fiscale ricavi occulti:

  • La società concedente il finanziamento aveva ricevuto a titolo di rimborso Iva annuale 2016 un accredito di oltre settecentomila euro; importo che ha costituito la provvista, incontestabilmente di origine lecita, alla quale la società ha attinto per erogare il finanziamento;
  • il finanziamento è stato erogato tramite un mezzo tracciabile (assegna bancario);
  • l’importo ricevuto è stato impiegato dalla società per operazioni tutte eseguite con mezzi tracciabili e regolarmente registrate nelle scritture contabili societarie;
  • In base al disposto dell’art.1350 c.c. il contratto di mutuo non rientra nel novero dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem;
  • In assemblea dei soci, il presidente riferiva dell’avvenuto conseguimento del prestito e, successivamente, l’assemblea deliberava di impiegare l’importo ricevuto nelle suddette operazioni tracciabili.

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