La prova della natura lecita dei movimenti bancari a fini fiscali
26 Marzo 2026
Nel caso di specie, l’AdE aveva rilevato una presunta incoerenza dei movimenti in entrata sul c/c bancario di una società rispetto all’ammontare dei ricavi e/o del volume d’affari – oltre l’Iva – dichiarati per l’annualità di imposta 2018, e aveva notificato avviso di accertamento mediante il quale affermava, sostanzialmente, di non aver ritenuto plausibili le osservazioni mosse dalla società contribuente quanto all’accredito incriminato. Costituendosi in giudizio, l’Ufficio osservava che la movimentazione bancaria non era stata giustificata in modo pieno e convincente dal contribuente: «né la causale “prestito” né le delibere successive all’operazione valgono a escludere l’imponibilità, in difetto di prova scritta preesistente, di concrete condizioni di rimborso e tracciabilità dell’accordo. In assenza di un contratto e di garanzie di restituzione, la pretesa della ricorrente equivale a una ricostruzione postuma di comodo, che non supera la presunzione legale prevista dall’art. 32 del DPR 600/73». La CGT di primo grado di Foggia, in accoglimento del quarto motivo di gravame, ha ritenuto che il contribuente avesse fornito elementi sufficienti a provare che il finanziamento non costituiva un artifizio contabile finalizzato a sottrarre all’imposizione fiscale ricavi occulti:
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