Sequestro probatorio: il principio di proporzionalità quale fondamento costituzionale della misura

La Redazione
27 Marzo 2026

La Corte di cassazione, nella sentenza 3 febbraio 2026, n. 8563 (dep. 4 marzo 2026), ha ribadito che il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.

Nella vicenda esaminata era stato proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale che aveva rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio. Il ricorrente deduceva, in particolare, con il primo motivo di ricorso, mancanza di motivazione o motivazione apparente in relazione al sequestro.

La Corte di cassazione evidenzia che l’ordinanza di mantenimento del vincolo deve essere rispettosa del principio di proporzionalità. Tale principio è espressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.

L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermato nella giurisprudenza dalle Sezioni Unite nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226711) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072, Rv. 273548).

In entrambe le pronunce, è stata sottolineata l'«ineludibile necessità di un'interpretazione della norma [l'art. 253 c.p.p.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (sul punto anche  Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).

Secondo le Sezioni Unite, inoltre, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro processo penale (di accertamento dei fatti), contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie, l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive”».

La giurisprudenza ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali (Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2013, n. 8382, Caruso, 254712; Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2014, n. 21271, Konavalov, Rv. 261509).

In tale contesto assume un ruolo centrale l’obbligo di motivazione. Invero, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità.

In definitiva, nell'elaborazione delle Sezioni unite, il rispetto del principio di proporzionalità – e dei correlati principi di adeguatezza e gradualità – costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.

Da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro».

La Corte di cassazione evidenzia a questo punto che le conseguenze assai significative che derivano da quanto esposto.

Il pubblico ministero, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo.

La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.

Applicando i principi esposti al caso di specie, secondo la Corte il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente spiegato la ragione di apporre il vincolo su una serie di beni. Invero, nessuna motivazione era stata spesa al fine di spiegare se l’apposizione del vincolo nei confronti della merce era funzionale alla salvaguardia dell’integrità della res.

Il provvedimento risultava dunque illegittimo, con conseguente annullamento da parte della S.C. e rinvio al Tribunale del riesame.  

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