Il dolo nella violazione degli obblighi di assistenza familiare
30 Marzo 2026
Massima In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 bis c.p., ai fini dell’esclusione del dolo del reato, l’impossibilità dell’imputato di adempiere all’obbligo legale di mantenimento dei figli deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, non costituendo causa esimente dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento dei figli, lo stato di indigenza conseguente all’adempimento di obbligazioni di natura morale o di altri debiti personali. Il caso La vicenda trae origine dal rinvio a giudizio di un imputato, chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Salerno per il reato di cui all’art. 570 bis c.p., avendo omesso di corrispondere quanto dovuto a titolo di mantenimento nei confronti delle figlie, versando all’ex coniuge, da marzo a dicembre 2019, somme inferiori a quella stabilita dal Giudice civile nell’assegno mensile di mantenimento. Il Tribunale di Salerno assolveva l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non costituisce reato”; in quanto, pur ricorrendo l’elemento materiale del reato, ovvero l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, la condotta di inadempimento difettava dell’elemento soggettivo del dolo. Il Tribunale, infatti, non solo riteneva sussistente lo stato di indigenza allegato dall’imputato, nonostante l’evidente disponibilità da parte sua di un importo di almeno 70.000, 00 euro nel periodo contestato, ma attribuiva ad esso efficacia esimente dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento alle figlie. Il procuratore generale della Corte di Appello di Salerno, ricorreva per Cassazione avverso la predetta sentenza, sulla base di due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, l’accusa deduceva la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per travisamento della prova. Il Giudice di merito aveva, infatti, ritenuto sussistente la situazione di indigenza dell’imputato, sulla base della mera allegazione dello stato di disoccupazione, ignorando la disponibilità da parte da parte sua di somme rilevanti, percepite a titolo di trattamento fine rapporto e indennità di disoccupazione per un totale di almeno 70.000 euro, nell’arco temporale contestato. Nella fattispecie, inoltre, emergeva che l’imputato aveva perso il lavoro in seguito a licenziamento per giusta causa, e che, pertanto, l’impossibilità di adempiere non conseguiva ad uno stato di disoccupazione incolpevole, ai fini esimenti dell’omesso versamento del mantenimento. Con il secondo motivo di ricorso, l’accusa eccepiva l’erronea interpretazione dell’art. 570 bis c.p. da parte del Giudice di merito, che, nell’assolvere l’imputato, riconosceva efficacia esimente ad un’inedita causa di giustificazione, costituita dallo stato di indigenza conseguente alla decisione dell’obbligato di adempiere asserite obbligazioni di natura morale e altri debiti personali, per altro privi di riscontro, con precedenza rispetto all’obbligo legale di concorrere al mantenimento delle figlie. L’imputato infatti aveva scelto di destinare le somme percepite a titolo di TFR e indennità di disoccupazione alla restituzione di un debito verso la sorella e al pagamento di altri debiti non meglio qualificati, invece che al mantenimento delle figlie. Il ricorso veniva accolto dalla Corte di Cassazione che annullava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. La questione Ai fini dell’esclusione del dolo del reato di cui all’art. 570-bis c.p., può essere riconosciuta efficacia esimente all’incapacità economica dell’obbligato, laddove consegua all’adempimento di obbligazioni naturali o di debiti personali diversi da quello di mantenimento dei figli? Le soluzioni giuridiche Con l’art. 570-bis c.p. il d.lgs. 21/2018 ha introdotto una fattispecie autonoma di reato rispetto alle ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare previste dall’art. 570 c.p., sanzionando specificamente come delitto autonomo la condotta omissiva della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento. Trattandosi di un delitto a dolo generico, ai fini della declaratoria di responsabilità, l’accusa deve dimostrare non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della condotta di reato, ovvero l’omesso versamento dell’assegno, ma anche la consapevole volontà dell’agente di sottrarsi all’obbligo di mantenimento. Sul punto il dibattito giurisprudenziale ha registrato orientamenti interpretativi diversi nel tempo, da una parte ritenendo sufficiente ad integrare il reato l’inadempimento anche parziale dell’obbligo di mantenimento, e quindi la violazione formale del provvedimento del giudice civile (tra le tante Cass. pen., sez. VI, sent. n. 43032/2022), dall’altro attribuendo rilevanza scriminante alla situazione economica dell’imputato nella valutazione della possibilità di adempiere ai fini dell’esclusione del dolo (cfr Cass. pen., sez. VI, sent. n. 2702/2025). La sentenza n. 534 del 2026 della Corte di cassazione, sulla falsariga della precedente sentenza n. 2702 del 2025, si inserisce in un quadro giurisprudenziale che tende a delineare i confini dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 570-bis c.p., fornendo parametri per distinguere tra inadempienza consapevole e volontaria e impossibilità oggettiva e incolpevole di adempiere; con particolare riferimento alle condizioni economiche dell’obbligato. Con questa decisione la Corte pur evidenziando che ai fini dell’esclusione del dolo del reato non è necessaria una condizione di assoluta indigenza dell’obbligato, esclude tuttavia che possa avere rilevanza scriminante l’incapacità economica di adempiere conseguente al pagamento di debiti personali e morali, ribadendo l’assoluta prevalenza dell’interesse dei figli e delle obbligazioni alimentari rispetto alle obbligazioni di rango giuridico inferiore. La sesta sezione ha, infatti, ritenuto erronea l’interpretazione dell’art. 570-bis c.p. fornita dal giudice di merito che aveva assolto l’imputato attribuendo efficacia esimente dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento dovuto per le figlie, allo stato di indigenza conseguente all’adempimento di obbligazioni di natura morale e di altri debiti non meglio qualificati. Secondo l’orientamento prevalente di legittimità, ai fini dell’esclusione del dolo del reato di cui all’art. 570-bis c.p., l’incapacità economica dell’obbligato deve comportare un’impossibilità assoluta di adempiere, “tale da integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti” (tra tante, oltre Cass. pen. sez. VI, 9 ottobre 2019, n. 49979, cit. in sent. Cass. n. 535/2026, anche Cass. pen., sez. VI, sent. n. 9516/2021). L’indirizzo più recente, come detto, ha escluso che l’impossibilità assoluta di adempiere debba necessariamente coincidere con una situazione di indigenza totale dell’obbligato, dovendosi valutare in concreto, e di volta in volta se, nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, ferma restando la prevalenza di quelli degli aventi diritto alla prestazione alimentare, l’incapacità economica dell’obbligato sia tale da consentirgli di adempiere all’obbligo di mantenimento senza rinunciare al proprio sostentamento e a condizioni di vita dignitosa, (cfr. Cass. citata, sez. VI, n. 15 giugno 2022, n. 32576, F., Rv. 283616 – 01; ex multis: Cass. pen. , sez. 6, sent. 2702/2025). Di contro, se ai fini dell’esclusione della responsabilità penale non è necessaria una situazione di totale indigenza dell’imputato, la Corte ha ribadito come l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento non possa trovare giustificazione nella mera allegazione di generiche difficoltà economiche o dello stato di disoccupazione (cfr. tra tante, Cass. pen. n. 34032/2024), soprattutto quando emerga, come nella fattispecie, che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa o quando non sia contestualmente documentato l’impegno dell’onerato nella ricerca di fonti alternative di reddito. Secondo il consolidato orientamento della Corte, l’impossibilità di adempiere, per avere efficacia scriminante, deve essere oggettiva ed incolpevole e essere rigorosamente accertata con un giudizio ex post che tenga conto “delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento”, (cfr ancora Cass. pen. sent. cit. n. 32576/2022). Grava sull’imputato l’onere di allegazione degli estremi della causa di giustificazione invocata, ovvero la documentazione comprovante la sussistenza di una incapacità economica di adempiere non derivante da negligenza o da una volontaria elusione dell’obbligo. L’impossibilità di adempiere ai fini della esclusione della responsabilità penale va provata specificamente, e non si desume automaticamente dalla mera allegazione dello stato di indigenza conseguente allo stato di disoccupazione o al pagamento di debiti diversi. Come l’obbligato non può sospendere e modificare unilateralmente il contenuto dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli con forme sostitutive (dazione in favore dei figli come l’acquisto di beni o il pagamento di altre spese, nonchè cessione di crediti verso terzi), così non può sottrarsi all’obbligo di concorrere al loro mantenimento adducendo la necessità di pagare altri debiti personali di rango inferiore, il cui inadempimento non sia penalmente sanzionato. La scelta dell’imputato, per altro dichiarata ma priva di riscontro, di destinare le risorse disponibili al pagamento di altri debiti personali o morali, invece che all’adempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli, non esonera dalla responsabilità penale prevista dall’art. 570-bis c.p.; al contrario, costituisce prova della volontarietà dell’inadempimento. Vero è, precisa la Corte, che il conflitto di doveri può incidere sulla capacità economica di adempiere dell’imputato, ma perché abbia rilevanza ai fini dell’esonero di responsabilità, è necessario che si tratti di obbligazioni di pari dignità giuridica; come nel caso in cui il soggetto obbligato, dopo lo scioglimento del matrimonio, costituisca un nuovo nucleo familiare che, ai sensi dell’art. 147 c.c., è obbligato a mantenere. L’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli in sede di separazione o divorzio ha infatti natura alimentare, e, come tale, è assistito da privilegio mobiliare ai sensi dell’art. 2751 n. 4 c.c., che ne garantisce la priorità nel soddisfacimento del credito, rispetto ad altre obbligazioni. Con la sentenza Cass. n. 534/2026, il Giudice di legittimità ribadisce la assoluta prevalenza dell’obbligo legale di mantenimento dei figli, e dunque delle obbligazioni alimentari, rispetto alle obbligazioni di natura morale e agli altri debiti personali dell’obbligato. Osservazioni Secondo concorde giurisprudenza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento non può trovare giustificazione nella mera allegazione di generiche difficoltà economiche, anche laddove conseguenti al pagamento di altri debiti personali o all’intervenuta disoccupazione. Ai fini del’esclusione del reato è infatti necessario fornire la prova dell’esistenza di una causa oggettiva di impossibilità sopravvenuta di adempiere, che non dipenda da negligenza e non sia imputabile alla volontà dell’agente di sottrarsi all’obbligo. Tale prova deve essere tanto rigorosa da superare l’accertamento operato dal Giudice civile quando, in sede di separazione o divorzio, ha disposto l’obbligo di mantenimento quantificando la misura dell’assegno; non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice. È onere dell’avvocato allegare documentazione idonea a comprovare la sussistenza di condizioni di incapacità economica tale da rendere impossibile l’adempimento anche parziale dell’obbligo di mantenimento senza rinunciare a condizioni di vita dignitosa. A tale scopo l’avvocato dovrà dimostrare non solo l’insussistenza di fonti alternative di reddito o di altre disponibilità economiche, ma anche che lo stato di indigenza dell’obbligato sia oggettivo e incolpevole. La mera allegazione dello stato di disoccupazione non esonera automaticamente da responsabilità per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, quando derivi da un licenziamento per giusta causa o dal rifiuto dell’obbligato di svolgere attività lavorativa; in quanto non esclude che l’imputato possa trarre fonte di reddito da altre attività irregolari o che possa disporre di altre risorse o rendite non dichiarate. Il fatto di aver perso il posto di lavoro, anche quando non sia imputabile all’obbligato, non esonera quest’ultimo dall’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, e dunque di ricercare nuove occupazioni o fonti alternative di reddito. L’avvocato dovrà, pertanto, allegare documentazione comprovante tutti i tentativi naufragati di trovare un nuovo lavoro anche se con mansioni diverse oppure produrre la certificazione medica attestante l’esistenza di patologie che determinino inabilità al lavoro. Quanto ai pagamenti di altri debiti, sebbene il Giudice di legittimità, da ultimo anche nella sentenza in commento, abbia negato efficacia esimente all’adempimento di debiti personali, anche pregressi, di rango inferiore a quello alimentare, resta il dubbio che possano rientrare nel novero anche le spese sanitarie per cure e terapie affrontate dall’imputato per la propria salute o quella dei propri familiari |