Spoglie mortali della vittima: modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria
25 Marzo 2026
Il primo intervento riguarda il codice penale. L’art. 1 della legge n. 35/2026 introduce il nuovo art. 585-bis. La norma prevede una pena accessoria: la condanna del coniuge, della parte dell’unione civile o del parente prossimo (o l’applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti) per determinati delitti commessi in ambito familiare, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facolta' in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima. Il secondo intervento riguarda l’introduzione di disposizioni in materia di polizia mortuaria. L'art. 2 della legge n. 35/2026 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 35/2026, il Governo è delegato ad adottare un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, che modifichi il regolamento di polizia mortuaria di cui al d.p.r. n. 285/1990. Il regolamento deve essere ispirato ai seguenti principi: a) a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, della vittima (e agli ulteriori soggetti indicati dalla norma), deve essere precluso l'esercizio di qualsiasi diritto e facolta' in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento; b) nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere deve essere comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento; c) nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facolta' di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero deve disporne in conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente. |