Spoglie mortali della vittima: modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria

La Redazione
25 Marzo 2026

Con legge 9 marzo 2026, n. 35 (Gazzetta ufficiale n. 69 del 24 marzo 2026), il legislatore interviene sulla disponibilità delle spoglie mortali della vittima da parte della persona indagata o condannata per averne causato la morte.

Il primo intervento riguarda il codice penale.

L’art. 1 della legge n. 35/2026 introduce il nuovo art. 585-bis. La norma prevede una pena accessoria: la condanna del coniuge, della parte dell’unione civile o del parente prossimo (o l’applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti) per determinati delitti commessi in ambito familiare, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facolta'  in  tema  di  disposizione  delle  spoglie  mortali della vittima.

Il secondo intervento riguarda l’introduzione di disposizioni in materia di polizia mortuaria.

L'art. 2 della legge n. 35/2026 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge n. 35/2026, il Governo è delegato ad adottare un regolamento ai sensi dell'art. 17,  comma  1, della legge n. 400/1988, che modifichi il regolamento di  polizia  mortuaria  di cui al d.p.r. n. 285/1990.

Il regolamento deve essere ispirato ai seguenti principi:

a) a  decorrere  dalla  data  di  iscrizione  nel registro degli indagati  e  fino  al  passaggio  in  giudicato  della sentenza di assoluzione,  al  coniuge,  all'altra  parte  dell'unione civile, al convivente di fatto, della vittima (e agli ulteriori soggetti indicati dalla norma), deve essere precluso  l'esercizio di qualsiasi diritto e facolta' in tema di tumulazione, inumazione  o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;

b) nel caso in cui  sia  avviato  un  procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere deve essere comunque vietata  sino  al  passaggio  in  giudicato della  sentenza  di  condanna  che   abbia   definito   il   suddetto procedimento  ovvero  sino   alla   pronuncia   della   sentenza   di proscioglimento;

c) nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facolta' di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero deve disporne in conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.