Incendio di autovettura in officina: responsabilità del proprietario o dell’officina?
31 Marzo 2026
Conformi Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/05/2025, n. 13122; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/10/2022, n. 30723; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/02/2016, n. 3257 Difformi Corte giustizia UE sez. II - 20/06/2019, n. 100 Massima Nel caso di incendio di autoveicolo in un’officina, occorre dimostrare il fatto doloso o colposo del proprietario dell’autoveicolo, nonché il nesso eziologico per affermarne la responsabilità. Per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali 15 previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. Tale nozione presuppone che il veicolo possa dirsi tale in relazione alle sue specifiche funzionalità; la funzione riparatoria non può essere ritenuta concetto assimilabile alla funzione “abituale” del veicolo, ovvero la circolazione. Il caso Il caso riguarda la responsabilità per un incendio il cui punto di partenza è stato rivenuto in una autovettura ricoverata in una autofficina per riparazioni. Dall’incendio derivavano danni alla struttura dell’edificio, alle cose e agli impianti per circa 900 mila euro. Le relazioni dei periti assicurativi e dei Vigili del Fuoco intervenuti indicavano come punto di origine dell’incendio quello delle schede elettroniche collocate nella parte posteriore del veicolo in questione. La proprietà dell’officina agiva in giudizio per vedere accertata la responsabilità del proprietario del veicolo assumendo che la causa dell’incendio fosse riconducibile ad installazioni, non accurate, successive alla vendita che avevano causato il guasto elettrico, nonché alla scarsa manutenzione del veicolo avendo trovato materiale elettrico (una batteria ricaricabile e matasse di cavi) nel medesimo bagagliaio La questione Il caso concreto pone due questioni di interesse:
Detto diversamente, la questione riguarda l’applicazione dell’art. 2054 commi 1 e 4 c.c., a mente dei quali il conducente (e il proprietario in solido) di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Le soluzioni giuridiche Circa la prima questione, ossia l’applicazione generale dell’art. 2043 c.c., effettivamente può ricorrere l’ipotesi in cui vi sia la prova dell’origine dell’incendio. Questo è sufficiente per l’affermazione di responsabilità? No. La decisione in esame ci ricorda che occorre provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, dunque l’esatta dinamica del sinistro, del fatto colposo e del nesso di causa ex art. 2043 c.c., al di là delle mere ricostruzione assertive. Con particolare riferimento al piano causale, nel caso concreto occorre dimostrare il legame tra l’evento di danno e la “presenza di componenti elettronici interni al veicolo del convenuto, negligentemente installati per incarico degli stessi proprietari”. Nel caso di specie, poi, le perizie addirittura non dimostravano il nesso di causa, perché testualmente concludevano per la non determinabilità con certezza dell’esatta dinamica di guasto che ha condotto all’innesco dell’incendio. Non era stato possibile risalire all’origine inequivocabile dell’incendio, da attribuirsi con ogni probabilità a cause di tipo accidentale, escludendosi un’eventuale azione volontaria da parte di ignoti. Dinanzi a tale carenza probatoria, ancor prima che sul piano del fatto colposo o doloso riconducibile ai proprietari del veicolo sotto lo schema normativo dell’art. 2043 c.c., non è individuabile neanche un nesso causale rilevante in maniera più che probabilistica, non essendo stata chiaramente appurata la dinamica del fatto e, in specie, l’esatta origine dell’incendio. D’altra parte, neppure era stato provato che i dispositivi installati successivamente alla vendita presentassero effettivamente la problematica che potesse spiegare una rilevanza causale in relazione all’incendio, ed alla stregua di ciò, non sussistono neppure i presupposti, valutate le evidenze raccolte in giudizio, perché possa soccorrere, a tal fine, il meccanismo presuntivo di cui agli artt. 2727e 2729 c.c. In questo senso la sentenza in esame sul punto è interessante dal punto di vista pratico perché ci ricorda il concreto onere probatorio che incombe sul danneggiato ex art. 2043 c.c. Quanto alla seconda questione, si propone la vexata quaestio della individuazione dell'area nella quale si verifica la circolazione produttiva di danno ai fini dell'applicabilità della normativa sull'assicurazione obbligatoria per la R.C.A. In termini generali, il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ai fini della riconducibilità di un sinistro alla circolazione stradale, funzionale all'applicabilità della normativa in materia di r.c. auto obbligatoria, non rileva la questione astratta della circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata, in quanto per circolazione su aree equiparate alle strade pubbliche va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (Cass. civ. sez. III - 07/10/2024, n. 26161; Cass. civ. sez. VI - 17/12/2021, n. 40607). Dunque, anche un garage, astrattamente. È ormai assodata l’evoluzione interpretativa di circolazione: dal criterio della «possibilità di circolazione, in un determinato luogo, di un numero indeterminato di persone» a quello della utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale. Le Sez. Un. del 2021 (Cass., Sez. Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983) avevano chiarito come, per quanto attiene alla nozione di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l'applicabilità della connessa assicurazione obbligatoria per la r.c., il criterio discretivo al quale assegnare rilievo dovesse appunto rinvenirsi nell'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale. In tal modo, anche in adesione alla giurisprudenza eurounitaria la quale, già a partire dall'art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/UE, aveva ritenuto uniformemente che nella circolazione dei veicoli rientrasse, ai fini dell'assicurazione della r.c., qualunque uso di un veicolo che fosse conforme alla « funzione abituale dello stesso », la giurisprudenza di legittimità ha sostituito tale ultimo concetto a quello, utilizzato in precedenza, del riferimento alla « possibilità di circolazione, in un determinato luogo, di un numero indeterminato di persone », facendolo a tutti gli effetti divenire il criterio informatore dell'equiparazione alla strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto un sinistro. Tale impostazione sembra offrire al danneggiato una ampia tutela (conforme alla ratio sottesa alla responsabilità oggettiva e di allocazione del rischio), attraverso la ricomprensione di qualsiasi utilizzazione del veicolo, fatta eccezione per i casi di utilizzazione in contesti particolari, non aventi cioè diretta derivazione e collegamento anche con la disciplina del Codice della strada. Indubbiamente è valorizzato il concetto di funzionalità, rispetto al quale diviene regressivo il concetto di «interazione» tra veicolo e circolazione. Così, la casistica è ampia:
La portata della nozione di «circolazione dei veicoli» non dipende in particolare dalle caratteristiche del luogo ove tali veicoli sono utilizzati o parcheggiati, né dal fatto che gli stessi si trovino in stazionamento o in un periodo di immobilizzazione, posto che si tratta anche in questi casi di normali fasi naturali e necessarie del loro utilizzo. La decisione in esame rigetta l’appello. Nel caso di specie, l’autovettura, al momento del sinistro si trovava su una piattaforma ed era smontata di taluni componenti, circostanze dalle quali il giudice di prime cure assumeva che il veicolo non fosse utilizzabile ai fini della circolazione. Una vettura in riparazione, parzialmente smontata, e che si trova ricoverata su una piattaforma elevatrice all’interno di un capannone privato, chiuso al pubblico, non può considerarsi “in circolazione”. La autovettura era sotto la custodia dell’officina, che era intervenuta sulla stessa e sul suo impianto elettrico, e che aveva lasciato il lavoro in sospeso, senza mettere la vettura in sicurezza, se avesse scollegato la batteria. La responsabilità di quanto accaduto è, quindi, solo dell’officina, peraltro non essendovi prova di difetti della autovettura riconducibili a difetti di fabbricazione (tornando così alla prima questione), avendo il meccanico poi lasciato il lavoro in sospeso, non mettendo in sicurezza la vettura. Se, come detto, per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, tale nozione presuppone che il veicolo possa dirsi tale in relazione alle sue specifiche funzionalità. Non convince la tesi della società appellante che la funzione riparatoria possa essere ritenuta concetto assimilabile alla funzione “abituale” del veicolo, ovvero la circolazione. Da ultimo, anche le censure formulate con riguardo alla violazione dell’art. 2051 c.c. sono state ritenute infondate. La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. postula la ricorrenza di un rapporto causale tra l’evento dannoso e la res in custodia e la sussistenza di una signoria di fatto del custode sulla cosa e, cioè, un effettivo potere fisico sulla stessa. Nel caso in esame, la vettura era stata consegnata all’officina per effettuare le riparazioni, per cui non si può configurarsi alcuna “custodia” in capo ai comproprietari. Osservazioni La questione è di particolare interesse in una prospettiva di maggior respiro, in relazione all’evoluzione tecnologica, cui deve seguire la valutazione di responsabilità. Infatti, è indubitabile che rispetto ai veicoli più datati, se non storici o di interesse storico dove era prevalente la meccanica del motore, oggi le autovetture hanno sempre più componenti elettroniche, come tali soggette a possibili guasti o rischi termici che possono originare un incendio. Vieppiù considerando la diffusione delle auto elettriche, che sta ridefinendo anche gli standard di progettazione e sicurezza. Così, i veicoli elettrici possono presentare rischi antincendio peculiari rispetto ai veicoli tradizionali a combustione interna, specie nelle autorimesse. Talvolta, si sente l’eco mediatica di talune notizie di un veicolo elettrico che si incendia. Se la notizia ha una grande risonanza mediatica, alimentando la percezione di pericolosità, non bisogna farsi trascinare da queste suggestioni. Altra cosa è applicare le regole di responsabilità civile alle nuove condizioni tecnologiche. Il dato normativo, infatti, ci spinge a ricordare che, ad esempio, il Decreto Min. Interno del 15 maggio 2020 (Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa) e la Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di Prevenzione Incendi (Decr. Min. Interno 03 agosto 2015), che rappresentano i principali riferimenti per la sicurezza antincendio nelle autorimesse. Le misure previste includono ventilazione per prevenire l’accumulo di gas, rilevazione e allarme, materiali ignifughi e formazione del personale. L’appendice della RTV V.6 ha introdotto criteri aggiuntivi per la valutazione del rischio connessi alla presenza di combustibili alternativi come GPL, GNC, idrogeno e auto elettriche. Dunque, gli apparati elettronici portano con sé peculiari regole di sicurezza, anche per chi ha la custodia di tali veicoli. Così, il deposito in una officina assume un duplice rilievo. In questo senso è molto importante ricordare anche gli obblighi di custodia in capo al soggetto che ha in riparazione la vettura. La decisione in esame valorizza la cautela di staccare la batteria e mettere così in sicurezza il veicolo nel momento in cui si opera sull’impianto elettrico e si lascia l’opera in sospeso di notte. Infatti, nel caso di affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale. Deriva che:
Sotto il primo aspetto (che in questa sede solo ricordiamo), in caso di lesioni da incidente stradale cagionato da veicolo affidato ad una officina per le riparazioni, deve essere esclusa la responsabilità del proprietario; infatti, colui che assume l'incarico delle riparazioni ad un automezzo danneggiato, assume anche l'obbligazione di custodia della cosa da riparare per tutto il tempo durante il quale la cosa gli rimane affidata e pertanto risponde anche dei danni connessi all'inadempimento di tale obbligazione. (Fattispecie relativa ad incidente stradale occorso a motociclista schiantatosi contro autotreno parcheggiato senza segnalazioni, di notte e sulla pubblica via, davanti ad una officina): Cass. pen. sez. IV - 13/09/1983, ma anche Trib. Verona, 16/09/1987, in Assicurazioni, 1988, II,171. Sotto il secondo aspetto, si pone la questione se la funzione riparatoria possa essere assimilabile alla funzione “abituale” del veicolo, ovvero la circolazione. Astrattamente, alla luce del criterio “ampio” della funzione abituale sopra visto, la fase della riparazione fa parte “fisiologica” dell’uso/manutenzione della vettura. Non a caso, è stato ritenuto che deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da un natante (o da un veicolo) in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del natante (o veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi, da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l'incendio stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva accertato che l'incendio sviluppatosi sul natante, all'ormeggio nelle acque di un fiume, era stato determinato da un intervento di riparazione e aveva, pertanto, ritenuto che tale incendio si era prodotto per cause del tutto svincolate dalla circolazione del natante, sia pure intesa nella sua più ampia accezione, comprendente anche la fase di sosta): Cass. civ. sez. III - 22/05/2008, n. 13239. Tuttavia, il contrasto di decisione è solo apparente. La questione è un’altra. Infatti, la sentenza in esame evidenzia non tanto la mera consegna per la riparazione, ma il fatto pacifico in causa che al momento del sinistro si trovava su una piattaforma e che fosse smontata di taluni componenti. In questo particolare momento il veicolo correttamente non si può ritenere funzionale alla circolazione. Detto diversamente, una cosa è il veicolo in panne (eventualmente da trainare), altra cosa è il veicolo in riparazione in officina. La sosta è da qualificare come fase della circolazione, secondo una impostazione assolutamente uniforme, risultante sia dalla lettera dell'art. 3, comma 9, cod. strad., il quale comprende nella nozione di circolazione stradale il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli sulla strada, sia da consolidate giurisprudenza e dottrina, come circolazione "statica", nell'ambito di una costruzione della nozione di circolazione come un alternarsi di fasi di statiche e dinamiche. Nel caso di veicolo in riparazione, l’autovettura diventa “inerte” (posizionata sul ponte, parzialmente smontata). Vale a dire:
Si comprende, allora, la differenza dal caso di veicolo semplicemente “parcheggiato” (anche in un’area privata) dal caso del veicolo in riparazione. Il veicolo sul ponte dell’officina e parzialmente smontato non è marciante, neppure al traino o con minimi interventi. Infatti, diversa è l’ipotesi del veicolo fermo per una batteria scarica o uno penumatico forato. Nel caso concreto l'evento dannoso non era stato determinato dall'ingombro del veicolo sugli spazi addetti alla circolazione, né dalle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata del veicolo. Le operazioni di manutenzione in officina sono estranee alla circolazione stradale né ad essa propedeutiche. Il danno va a costituire un fattore causale del tutto estraneo all'attitudine del veicolo alla circolazione, per cui l'evento si era verificato nel corso di un'attività lavorativa di carattere manutentivo di un bene, svolta in un momento anteriore alla messa in circolazione del veicolo e rispetto a questa del tutto autonoma e indipendente. Infatti, come detto, il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/10/2022, n. 30723; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/02/2016, n. 3257). In un ambito diverso, è stato recentemente ritenuto che in tema di risarcimento del danno, un infortunio causato dall'esplosione di uno pneumatico di un trattore fermo da mesi e coinvolto in operazioni di manutenzione (gonfiaggio dei pneumatici), deve essere qualificato come infortunio sul lavoro e non come infortunio da circolazione stradale: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/05/2025, n. 13122. |