No “doppio salario” se le mansioni sono compatibili con la professionalità del dipendente

27 Marzo 2026

Nel pubblico impiego privatizzato può trovare applicazione la regola di cui all’art. 52 TUPI anche se al lavoratore sono state assegnate ulteriori mansioni, seppur inferiori, rispetto a quelle rientranti nella propria professionalità?

Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle inizialmente assegnate, purché: tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità; ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore; la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale. Pertanto, il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola in sé, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, non essendo sufficiente la sola prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento. Ove vengano rispettate tali condizioni, il lavoratore non può comunque pretendere, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, la corresponsione di un “doppio salario”, per la duplicità di mansioni svolte, configurandosi eventualmente solo un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta (art. 36 Cost.). In tema di impiego pubblico contrattualizzato, infatti, l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 trova applicazione solo per l’ipotesi di assegnazione di mansioni superiori e non anche di compiti aggiuntivi ma compatibili con la qualifica di appartenenza. (Cfr.: Cass., sez. lav., 02 gennaio 2026, n. 87; Cass., sez. lav., 15 febbraio 2021, n. 3816).

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