Ripartizione delle responsabilità e degli obblighi circa le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori distaccati
30 Marzo 2026
Massima In caso di distacco di personale, al datore di lavoro distaccante compete l'obbligo di formare e informare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni e assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite, mentre al datore di lavoro distaccatario competono tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nella fase esecutiva del lavoro, essendo costui il soggetto che, utilizzando la prestazione, espone a rischio il lavoratore. Il caso Un dipendente subiva un grave infortunio sul lavoro mentre prestava la propria attività in regime di distacco presso un'altra società. In particolare, il lavoratore, assunto da quattro mesi dalla distaccante, si infortunava mentre operava con una sega automatica della distaccataria che era risultata privata di dispositivi di sicurezza a seguito di ispezione ASUR. Quanto alla dinamica, il capo cantiere aveva comunicato al dipendente di non operare autonomamente sulla macchina in questione, ma non aveva poi vigilato sull’osservanza di tale istruzione. Per tale infortunio, riconosciuto anche dall'INAIL, il legale rappresentante, il medesimo per entrambe le società, subiva una condanna penale e agiva in giudizio in sede civile per far valere l'operatività delle polizze infortuni stipulate dalle società con le rispettive due compagnie assicurative e il concorso di colpa del lavoratore. Il lavoratore infortunato, costituitosi, spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno differenziale. Il Giudice di primo grado condannava in solido il legale rappresentante e la società distaccataria a risarcire al lavoratore mediante il pagamento dell’importo di € 53.464,73 quale danno differenziale e rigettava le domande nei confronti delle compagnie assicuratrici in quanto la datrice di lavoro distaccante non veniva ritenuta responsabile dell'infortunio, e, in relazione all’impresa distaccataria, il premio non era stato corrisposto. La Corte d’Appello adita in sede di gravame, rigettava l'appello, confermando la responsabilità esclusiva della società distaccataria. In sintesi, i giudici di merito accertavano che la distaccataria aveva adibito il lavoratore a una sega circolare i cui sistemi di sicurezza erano stati manomessi, senza fornire un controllo esperto costante. I passaggi salienti delle decisioni possono essere riassunti come segue:
Il legale rappresentante delle società, anche in proprio, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, tra cui -per quel che rileva nel presente commento- eccepiva la violazione di varie norme (artt. 115, 116 c.p.c., 2087, 2043, 1227 c.c.) per aver la Corte d’Appello escluso il concorso colposo del dipendente e la violazione della normativa sul distacco (d.lgs. 276/2003 e d.lgs. 81/2008) e dell'art. 1901 c.c., per aver escluso la garanzia assicurativa di entrambe le compagnie e non aver riconosciuto la responsabilità della distaccante. La questione Si tratta di individuare l’ambito di operatività dell’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 quanto alla ripartizione delle responsabilità e degli obblighi circa le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori distaccati ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Le soluzioni giuridiche La soluzione del caso richiede l’esame del combinato disposto delle seguenti norme. Art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Art. 3, comma 6, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza) Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Art. 2087 c.c. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Art. 1227 c.c. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, definendo i motivi dei ricorrenti in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto ai temi di interesse per il presente commento, la Corte ha confermato che la manomissione dei sistemi di sicurezza di un macchinario rende irrilevante l'eventuale condotta imprudente del lavoratore. I giudici di legittimità hanno, infatti, statuito che la pericolosità aggravata dell’attrezzatura impone un obbligo di vigilanza e controllo ancora più stringente in capo al datore di lavoro distaccatario; di fronte a macchinari alterati (peraltro nei dispositivi di sicurezza), "l'unica condotta normativamente prudente è quella di astenersi dall'adibirvi il dipendente". Sostanzialmente, per tale motivo, il comportamento del lavoratore (che aveva ripreso il lavoro senza l'assistenza di un collega e nonostante il divieto del capo cantiere) non è stato qualificato come "abnorme" e idoneo a interrompere il nesso causale. Riguardo alla competenza delle responsabilità di prevenzione e protezione nei confronti di personale distaccato, la Corte, a mente di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 81/2008, ha ribadito il principio secondo cui al datore di lavoro distaccante compete l'obbligo di formare e informare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni e assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite, mentre al datore di lavoro distaccatario competono tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nella fase esecutiva del lavoro, essendo costui il soggetto che, utilizzando la prestazione, espone a rischio il lavoratore. La Corte ha altresì aggiunto che, considerato lo schema del distacco, il fatto che il trattamento economico e normativo resti a carico del datore di lavoro distaccante, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, è fatto del tutto irrilevante, posto che dell'infortunio risponde ovviamente il soggetto che nell'utilizzare la prestazione lavorativa in qualità di distaccataria, ha esposto a rischio il lavoratore, poi infortunatosi. Poiché nei gradi di merito è stato accertato in fatto che l’impresa distaccante aveva adempiuto ai propri doveri informativi e formativi nei confronti del lavoratore infortunato, la stessa è andata esente da responsabilità, facendo di conseguenza venire meno anche il presupposto del verificarsi il "sinistro" per l'attivazione della sua copertura assicurativa. Osservazioni L’ordinanza in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che, in fattispecie di infortunio di lavoratori in distacco, individua il datore di lavoro distaccatario il destinatario degli obblighi prevenzionistici relativi a tutta la fase esecutiva della prestazione, poiché è quest'ultimo il soggetto che, esercitando il potere direttivo e organizzando i processi produttivi, espone concretamente a rischio il lavoratore. Del resto, il distacco di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 276/2003, insieme alla somministrazione di lavoro (oggi regolata dal d.lgs. 81/2015) sono le uniche fattispecie tipiche per cui il nostro ordinamento consente la legittima dissociazione tra datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro e organizzazione terza destinataria della prestazione dei lavoratori. Nel caso di specie, è stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità della società distaccataria per aver adibito il dipendente a un macchinario (sega circolare) privato dei necessari dispositivi di sicurezza, senza adeguata vigilanza, ritenendo irrilevante ai fini dell’interruzione del nesso causale l'imprudenza del lavoratore che aveva disatteso l’indicazione del capo cantiere di non operare in solitaria. Esaminando preliminarmente la posizione del lavoratore infortunato ai fini della valutazione del suo eventuale concorso di colpa nell’infortunio, la suprema Corte ribadisce il proprio orientamento (civile e penale) in tema di rischio elettivo secondo cui la condotta colposa del lavoratore può essere considerata abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità solo quando esorbita dalle mansioni affidate o attiva un rischio eccentrico e imprevedibile rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro (tra le ultime, Cass., pen. n. 2964/2026). In particolare, il rischio elettivo sussiste soltanto ove il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. civ. n. 23676/2025 che richiama Cass. n. 3763/2021). Sulla base di tale assunto la Corte non ha ritenuto sufficiente l’ordine, impartito dal capo cantiere al lavoratore, di non utilizzare l’attrezzatura privata dei dispositivi di sicurezza, senza una successiva vigilanza che verificasse l’adempimento alla direttiva ricevuta. Quanto alla ripartizione delle responsabilità e degli adempimenti protezionistici, la Corte, nell’esaminare il disposto dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 81/2008, ha precisato che il dettato normativo non esautora completamente il distaccante dalle proprie responsabilità prevenzionistiche: il distaccante conserva una fondamentale "posizione di garanzia" antecedente e residuale, che si traduce nel dovere di informare e formare il lavoratore e, soprattutto, di assicurarsi, prima dell'effettivo avvio del distacco, che presso l'azienda distaccataria le condizioni di sicurezza siano adeguatamente garantite. Avendo accertato che, nel caso in esame, il distaccante aveva regolarmente adempiuto ai propri doveri informativi e che i luoghi di lavoro della distaccataria non presentavano inizialmente rischi manifesti, i giudici lo hanno esentato da ogni responsabilità risarcitoria. La giurisprudenza civile ha costantemente interpretato il riparto degli obblighi in questione in ipotesi di distacco di manodopera come una scissione funzionale. In particolare, è stato affermato il principio per cui nel caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di soggetto diverso dal datore di lavoro, il responsabile ex art. 2049 è soltanto il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto principio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale l’impresa, presso la quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal lavoratore distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la vigilanza di detta impresa (Cass. ord. n. 1574/2018). Allo stesso tempo, si è affermato che il trasferimento degli oneri di protezione non è integrale: il distaccante mantiene una responsabilità residua limitata alla fase pre-distacco, dovendo operare per prevenire l'esposizione del dipendente ad ambienti intrinsecamente non sicuri (Cass. n. 49593/2018). Il nesso causale e la conseguente responsabilità solidale del distaccante scattano solo qualora venga provata l'omissione di tale verifica preventiva, o la carente formazione iniziale, in connessione diretta con l'evento lesivo. Anche in ambito penale, la giurisprudenza ha enucleato regole chiare per l'individuazione delle posizioni di garanzia, coerentemente con le statuizioni civili. È principio consolidato che il datore di lavoro distaccante mantenga la propria posizione di garanzia unicamente fino all'avvio effettivo del distacco, con l'onere tassativo di assicurarsi che i requisiti di sicurezza dell'ambiente ospitante siano rispettati prima dell'invio del dipendente (Cass. pen. n. 46567/2024; Cass. pen. n. 4480/2020). Qualora vi siano concause riconducibili a omissioni da parte di entrambi i datori, resta comunque configurabile una responsabilità penale concorrente (Cass. pen. n. 31300/2013). Ad esempio, i giudici penali hanno ravvisato un concorso di responsabilità del distaccante in casi di omessa fornitura di informazioni dettagliate sui rischi specifici e mancata collaborazione sulle misure preventive per mansioni estranee (Cass. pen. n. 30483/2014) e di malfunzionamento di Dispositivi di Protezione Individuale in cattivo stato di manutenzione direttamente forniti dal datore distaccante (Cass. pen. n. 4480/2020). Si tratta, a ben vedere, di principi prevenzionali logici e ragionevoli ed estensibili a tutte le ipotesi di dissociazione della titolarità del rapporto per ragioni organizzative o di organizzazione estesa del lavoro tipizzate (appalto, distacco e somministrazione) o non tipizzate, in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione in una organizzazione altrui o in situazione di lavorazioni interferenziali con insistenza di differenti posizioni di garanzia originarie (cfr. ad es. l’art. 35, c. 4, d.lgs. 81/2015 in tema di somministrazione di manodopera e l’art. 26 d.lgs. 81/2008 in tema di appalto). In tali situazioni, la diversa ripartizione delle responsabilità prevenzionali tra datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro e organizzazione in cui il lavoratore esegue la prestazione, si traduce -sul piano civilistico- nella responsabilità solidale sulla base dei principi generali (art. 2055 c.c.) e di quelli tipizzati (art. 26, comma 4, d.l.gs. 81/2008 in relazione al danno differenziale in caso di appalto), anche tramite riqualificazione giudiziale in caso, ad esempio, di distacco o di somministrazione illeciti (cfr. Cass. 21204/2024 sulla copertura assicurativa per il danno differenziale del dipendente che lavora all’interno di una azienda in forza di una illecita interposizione di manodopera). |