Quando la prova del credito per imposte pagate all'estero può essere prodotta anche in appello

27 Marzo 2026

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, la sentenza n. 169 del 21 gennaio 2026, si è pronunciata sulla possibilità di valutare, anche se prodotta per la prima volta nel giudizio di appello, l’attestazione rilasciata dall’autorità estera circa la definitività delle imposte corrisposte all’estero dal contribuente.

Massima

Deve essere valutata ai fini della decisione, anche se prodotta per la prima volta nel giudizio di appello, l’attestazione rilasciata dall’autorità estera circa la definitività delle imposte corrisposte all’estero dal contribuente, nonostante il neo-introdotto «divieto di nova». Ciò in quanto tale documentazione consente al giudice di superare ogni residuo dubbio sul diritto del contribuente al riconoscimento del credito d’imposta invocato.

Il caso

Un CAF e il suo responsabile per l’assistenza fiscale impugnavano una cartella di pagamento scaturente dal controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito in relazione ai redditi Irpef anno d’imposta 2015. L’Ufficio aveva, in sostanza, disconosciuto al contribuente il credito d’imposta per redditi prodotti dall’estero ritenendo non sufficiente la documentazione dallo stesso prodotta per dimostrare l’avvenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte all’estero. Con il ricorso, veniva contestata la ripresa fiscale tramite la produzione della seguente documentazione:

  • copia del contratto di distacco;
  • la Certificazione Unica rilasciata dalla società estera (equivalente della C.U. italiana);
  • un prospetto per il calcolo del credito d’imposta;
  • copia delle dichiarazioni presentate all’estero e delle ricevute di trasmissione a mezzo posta alle autorità fiscali estere della dichiarazione dei redditi.

 I giudici di primo grado convalidavano l’operato dell’Ufficio sottolineando la necessità che il contribuente dimostri la definitività delle imposte pagate all’estero anche attraverso un’attestazione rilasciata dal paese straniero dove è stato prodotto il reddito.

Le questioni

Il meccanismo del credito per imposte pagate all’estero

L’art. 165 TUIR contiene una disciplina specifica per il riconoscimento del credito per imposte pagate dal contribuente all’estero. A tal fine si prevede (comma 1°) che: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo …” e che (comma 10) “Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente”. Gli altri commi si occupano, poi, di indicare le modalità di calcolo della detrazione prevedendo che:

- se il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera avviene prima della presentazione della dichiarazione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero.

- se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si deve procedere a nuova liquidazione - tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero - e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Il divieto di nova in appello.

La disciplina è contenuta nell’art. 58 del d.lgs. 546/1992 che, prima della recente novella di cui al d.lgs.220/2023, fermo restando il divieto di proporre nuove domande/eccezioni/prove in appello, faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Con la recente riforma, per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024, il legislatore ha modificato l’art. 58 prevedendo che in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

La soluzione giuridica

I giudici d’appello hanno ribaltato l’esito del giudizio a favore del contribuente ritenendo premettendo che quest’ultimo avesse già fornito documentazione probante dei redditi prodotti all’estero e dell’avvenuta trasmissione all’autorità fiscali statunitensi della dichiarazione dei redditi. Non vi era alcuna ragione, secondo la Corte, per dubitare della genuinità di detti documenti, provenienti non dallo stesso contribuente ma da soggetti terzi (il datore di lavoro e il tax manager). Superando, poi, il “divieto di nova”, gli interpreti hanno considerato utilizzabile ai fini del decidere, valutandola positivamente, l’attestazione rilasciata dall’autorità estera competente circa la definitività delle imposte corrisposte all’estero dal contribuente, prodotta da quest’ultimo, per la prima volta, in secondo grado. Tale attestazione, ha concluso la Corte, risulta decisiva e «consente di superare ogni residuo dubbio sul diritto del contribuente al riconoscimento del credito d’imposta invocato».

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