Distacco dal riscaldamento centralizzato: limiti del regolamento condominiale
30 Marzo 2026
Con la sentenza n. 6490 del 18 marzo 2026, la seconda sezione civile della Cassazione torna a delineare i confini del diritto del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ribadendo un orientamento ormai consolidato e chiarendo i limiti dell’autonomia regolamentare condominiale. La vicenda trae origine dal distacco unilaterale di un’unità immobiliare, effettuato previa comunicazione all’amministratore e supportato da una perizia tecnica attestante l’assenza di squilibri termici e di aggravio di spese per gli altri condomini. Nonostante ciò, i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il distacco, valorizzando il contenuto del regolamento condominiale e la successiva sostituzione della caldaia. La Suprema Corte censura tale impostazione, riaffermando che – già prima della riforma del 2012 – il condomino può rinunciare all’uso dell’impianto comune senza necessità di autorizzazione assembleare, purché dimostri che il distacco non comporti né un pregiudizio funzionale per l’impianto né un incremento dei costi per gli altri partecipanti. In presenza di tali condizioni, permane in capo al distaccante l’obbligo di contribuire alle sole spese di conservazione dell’impianto, restando invece escluso da quelle di esercizio. Particolarmente rilevante è il passaggio relativo ai limiti del regolamento condominiale: la Cassazione sottolinea che neppure un regolamento di natura contrattuale può comprimere diritti individuali riconosciuti dalla legge. Deve pertanto ritenersi nulla – o comunque non meritevole di tutela – la clausola che preveda un divieto assoluto di distacco, in contrasto con l’art. 1118, comma 4, c.c. e con i principi di efficienza energetica. Infine, la Corte rileva un vizio nella decisione impugnata per aver trascurato le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, ritenute decisive ai fini della valutazione della legittimità del distacco, disponendo il rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. |