Liquidazione del danno terminale: stop agli automatismi
01 Aprile 2026
Con l’ordinanza n. 5677/2026, la Terza Sezione civile della Cassazione interviene nuovamente sui criteri di liquidazione del danno biologico terminale, offrendo indicazioni operative di particolare rilievo per la prassi giudiziaria. Il caso trae origine da un decesso conseguente a malpractice sanitaria, caratterizzato da una sopravvivenza di pochi giorni in condizioni di intensa sofferenza. La Suprema Corte censura l’impostazione della Corte d’Appello, che aveva liquidato unitariamente il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale facendo improprio riferimento ai parametri del danno permanente. Viene ribadito che il danno terminale costituisce un pregiudizio massimo ma temporalmente limitato, distinto ontologicamente dall’invalidità permanente, poiché destinato a sfociare nella morte e non in postumi stabilizzati. La liquidazione deve avvenire in via equitativa, valorizzando l’intensità della sofferenza e le peculiarità del caso concreto, senza ricorrere ad automatismi tabellari propri di altre voci di danno. Al contempo, la componente morale – legata alla consapevolezza dell’approssimarsi della morte – mantiene autonomia concettuale e richiede separata valutazione e motivazione. La decisione richiama inoltre l’esigenza di rigore nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che deve fondarsi sul sistema a punti delle tabelle milanesi, con adeguata motivazione in ordine agli scostamenti dai valori standard. Infine, la Corte cassa la sentenza anche sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita delle utilità domestiche, evidenziando un insanabile contrasto logico nella motivazione della Corte territoriale. |