L'etero-organizzazione alla prova della Cassazione: continuità e personalità della prestazione dei rider nell'era digitale
31 Marzo 2026
Massima Ai fini dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, ai rapporti di collaborazione dei cosiddetti rider, devono ricorrere congiuntamente i requisiti della prestazione prevalentemente personale, della continuità e dell'etero-organizzazione. Il requisito della personalità della prestazione non è escluso dall'utilizzo di un mezzo proprio (velocipede o scooter) da parte del lavoratore, dovendosi intendere come assenza della facoltà di avvalersi di propri sostituti o ausiliari. La continuità non va intesa come obbligo di una prestazione ininterrotta, tipica del lavoro subordinato, ma come disponibilità del collaboratore a rendere la prestazione in modo reiterato nel tempo per soddisfare un interesse durevole del committente, indipendentemente dall'occasionalità delle singole consegne. Infine, l'etero-organizzazione sussiste qualora le modalità di esecuzione della prestazione, anche con riferimento a tempi e luoghi, siano organizzate unilateralmente dal committente tramite una piattaforma digitale, la quale, attraverso un algoritmo, gestisce e determina aspetti cruciali del servizio, come l'assegnazione delle consegne e la fissazione di termini perentori per il loro completamento, configurando così un potere di coordinamento che giustifica l'estensione delle tutele del lavoro dipendente . Il caso La controversia trae origine dal ricorso presentato da alcuni ex collaboratori di una società di food delivery (poi incorporata da altra società del settore) dinanzi al Tribunale di Torino. I lavoratori, legati alla società da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, chiedevano l'accertamento della natura subordinata dei loro rapporti di lavoro o, in subordine, l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015. Domandavano, di conseguenza, l'applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni o, in alternativa, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, con il relativo inquadramento e il pagamento delle differenze retributive e contributive, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente le domande, escludendo la natura subordinata dei rapporti, ma riconoscendo l'applicabilità dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015. La Corte d'Appello di Torino, adita dalla società, confermava la decisione di primo grado. In particolare, la Corte territoriale riconosceva il diritto dei rider a percepire la retribuzione e a ottenere l'inquadramento previsti dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (VI livello). La Corte motivava la sua decisione ritenendo sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla norma: la personalità della prestazione, la sua continuità e l'etero-organizzazione da parte della piattaforma committente. Avverso la sentenza d'appello, la società proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi principali, con cui contestava la sussistenza di ciascuno dei tre requisiti (personalità, continuità ed etero-organizzazione) come interpretati dai giudici di merito. La questione La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su tre questioni giuridiche fondamentali per la qualificazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle piattaforme digitali, e in particolare per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015. Il ricorso della società poneva la questione se l'uso di un mezzo di trasporto proprio (bicicletta o scooter) da parte del rider potesse incidere sul carattere "prevalentemente personale" della prestazione, prospettando che tale circostanza introducesse un elemento di organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore. La seconda questione riguardava l'interpretazione del requisito della continuità in un contesto lavorativo caratterizzato dalla libertà del rider di scegliere se e quando connettersi alla piattaforma e accettare le consegne. La società sosteneva che la natura frammentaria e occasionale delle singole prestazioni escludesse la continuità richiesta dalla norma. La terza e più rilevante questione riguardava la corretta interpretazione del concetto di etero-organizzazione. La società contestava che la gestione del servizio tramite un algoritmo e una piattaforma digitale potesse configurare un'organizzazione unilaterale da parte del committente, evidenziando l'autonomia del rider nella fase genetica del rapporto (la scelta di lavorare). In particolare, si discuteva se il riferimento normativo (nella versione antecedente alla modifica del 2019) ai "tempi e al luogo di lavoro" dovesse essere inteso come un requisito necessario e tassativo o meramente esemplificativo del potere organizzativo del committente (Cass. civ., sez. Iav., 31 ottobre 2025, n. 28772). Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, fornendo soluzioni chiare e coerenti con il proprio precedente orientamento (in particolare, Cass. n. 1663/2020), e consolidando l'interpretazione estensiva delle tutele per i rider. La Corte ha stabilito che il requisito della personalità, come modificato dalla l. n. 128/2019 da "esclusivamente" a "prevalentemente" personale, attiene all'impossibilità per il collaboratore di avvalersi di una propria struttura d'impresa o di propri ausiliari. L'uso di un mezzo proprio, come una bicicletta, non costituisce un'organizzazione di mezzi tale da escludere la personalità della prestazione, ma rappresenta un semplice strumento di lavoro. La Corte richiama espressamente la sentenza Cass. n. 1663/2020, confermando che l'essenza del requisito risiede nello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore in prima persona (Cass. civ., sez. Iav., 24 gennaio 2020, n. 1663). Il requisito della continuità, secondo la Cassazione, non coincide con la messa a disposizione costante e ininterrotta delle energie lavorative, tipica del lavoro subordinato. Deve essere invece valutato in una prospettiva funzionale: ciò che rileva è l’idoneità del rapporto a soddisfare un interesse durevole del committente. La disponibilità del rider a effettuare prestazioni in modo ripetuto nel tempo, ad esempio selezionando turni o fasce orarie, è sufficiente a integrare la continuità anche se le singole consegne sono occasionali e frammentarie. L’occasionalità dell’atto singolo non esclude la continuità del rapporto nel suo complesso. La Corte ha affermato che – quale punto qualificante della pronunzia - l'etero-organizzazione è l'elemento caratterizzante del servizio di consegna gestito tramite piattaforme digitali. Il potere organizzativo del committente si manifesta attraverso l'algoritmo che gestisce la piattaforma, il quale non è un mero strumento neutro, ma il veicolo attraverso cui la società determina unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione. Elementi come la fissazione di un termine tassativo di 30 minuti per la consegna, la gestione delle assegnazioni e il monitoraggio della performance costituiscono chiare manifestazioni di tale potere. Inoltre, la Corte ha ribadito, sempre sulla scia della sentenza n. 1663/2020, che il riferimento ai "tempi e al luogo di lavoro" (presente nella formulazione originaria dell'art. 2) ha un valore meramente esemplificativo, come dimostra l'uso dell'avverbio "anche" e la successiva soppressione dell'inciso da parte del legislatore nel 2019. L'etero-organizzazione può quindi manifestarsi in modi diversi, essendo sufficiente che il committente determini unilateralmente le modalità esecutive della prestazione personale e continuativa (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2025, n. 28772; Cass. civ., sez. Iav., 24 gennaio 2020, n. 1663). In conclusione, la Corte conferma che l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 è una norma di disciplina, che estende le tutele del lavoro subordinato a rapporti giuridicamente autonomi quando ricorrono i requisiti citati, senza trasformare tali rapporti in rapporti di lavoro subordinato in senso pieno. (Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663). Osservazioni L'inquadramento giuridico del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, con particolare riferimento ai ciclo-fattorini (c.d. rider), rappresenta una delle questioni più complesse e dibattute nel panorama giuslavoristico contemporaneo. Il punto di partenza della discussione è la tradizionale distinzione tra lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) e lavoro autonomo. All'interno di quest'ultimo, si colloca la figura della collaborazione coordinata e continuativa (c.d. parasubordinazione), definita dall'art. 409 n. 3 c.p.c. come una prestazione d'opera "coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato". In tale schema, il coordinamento è frutto di un accordo tra le parti e non può tradursi in un potere unilaterale del committente che incida sull'autonoma organizzazione del collaboratore. Tuttavia, l'avvento delle piattaforme digitali ha messo in crisi questa dicotomia, portando il legislatore a intervenire con il d.l. n. 101/2019 (convertito in l. n. 128/2019). Questo intervento ha creato un doppio binario di tutela per i rider: 1. la modifica dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate. 2. l'introduzione del Capo V-bis (artt. 47-bis e ss.) nel medesimo decreto, che prevede un catalogo di tutele minime per i rider autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2. La sentenza in commento, Cass. n. 28772/2025, che si riallaccia alla fattispecie ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, norma cardine per la qualificazione dei rapporti di lavoro dei rider, rappresenta un ulteriore e fondamentale tassello nel mosaico giurisprudenziale che tenta di dare una cornice giuridica stabile al lavoro nella gig economy, ponendosi in piena continuità con la storica sentenza "Foodora" (Cass. n. 1663/2020). La pronuncia non solo ne ribadisce i principi cardine, ma li consolida e li precisa, offrendo agli operatori del diritto criteri interpretativi sempre più solidi per districarsi nella qualificazione dei rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali (Cass. civ., sez. lav., n. 1663/2020). Il cuore della decisione, come già in passato, risiede nell'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015. La Cassazione chiarisce ancora una volta che tale norma non ha introdotto un tertium genus di rapporto di lavoro, a metà strada tra autonomia e subordinazione, ma ha delineato una "norma di disciplina" (Cass. civ., sez. lav., n. 1663/2020). Questo significa che, al verificarsi delle condizioni previste (personalità, continuità, etero-organizzazione), a un rapporto che rimane giuridicamente autonomo si applica, per fictio iuris, l'intera disciplina del lavoro subordinato. Questa costruzione, come evidenziato dalla dottrina e da altre pronunce di merito, permette di superare le rigidità della tradizionale dicotomia tra art. 2094 c.c. e lavoro autonomo, offrendo una tutela forte a quei lavoratori che, pur non essendo sottoposti al potere direttivo e gerarchico tipico della subordinazione classica, si trovano in una condizione di debolezza economica e contrattuale a causa dell'organizzazione imposta dal committente. La sentenza in esame, quindi, rafforza quella che può essere definita la "terza via" italiana alla regolamentazione della gig economy: non una presunzione di subordinazione (come nel modello spagnolo), né una deregolamentazione, ma l'estensione selettiva delle tutele subordinate a rapporti che presentano specifici indici di dipendenza organizzativa. La vera forza della sentenza risiede nell'analisi puntuale dei tre requisiti, calati nella specifica realtà del lavoro tramite piattaforma.
Le questioni aperte: CCNL e calcolo dei contributi Se la sentenza consolida l'orientamento sull'an della tutela, rimangono aperti importanti dibattiti sul quomodo, ovvero sulle concrete modalità di applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
In conclusione, la sentenza n. 28772/2025 non è un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso evolutivo. Mentre consolida i principi per l'identificazione dei rider etero-organizzati, lascia al contempo spazio alla giurisprudenza di merito e, auspicabilmente, al legislatore e alla contrattazione collettiva, per definire i dettagli applicativi di una tutela che deve essere non solo affermata in linea di principio, ma resa concreta ed effettiva nella prassi quotidiana. |