Clausola compromissoria contenuta in ordini di lavoro: serve l’approvazione specifica?

31 Marzo 2026

Qualche volta, a un contratto-quadro intercorso tra le parti fanno seguito dei singoli ordinativi, attuativi del contratto-quadro. A seconda dei casi, la clausola compromissoria potrebbe essere contenuta nel contratto-quadro oppure nei singoli ordini. Serve che la clausola sia approvata specificamente ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.?

Massima

In tema di condizioni generali di contratto, la clausola compromissoria contenuta in un ordine di lavoro non richiede l’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., trattandosi di un contratto riferentesi a una specifica singola attività, non di uno schema contrattuale fissato per servire una serie indefinita di rapporti.

Il caso

Una s.r.l. effettua dei lavori per una s.p.a. e chiede il pagamento per l’importo di € 127.290. Non ottenendo versamento volontario del corrispettivo, il creditore chiede e ottiene decreto ingiuntivo. Il debitore presenta però opposizione, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Genova, in quanto vi è una clausola compromissoria. Il giudice genovese nota che il contratto-quadro intercorso tra le parti non contiene la clausola compromissoria. Tuttavia i singoli ordini di lavoro, attuativi del contratto-quadro, contengono una clausola compromissoria.

La questione

Si tratta di comprendere se prevalga il contratto-quadro, che non contiene la clausola compromissoria, oppure se prevalgano i singoli ordini, che contengono la clausola compromissoria. In primo grado, il Tribunale di Genova ritiene inefficace la clausola compromissoria, in quanto non è contenuta nel contratto-quadro né vi è specifica approvazione della clausola contenuta nei singoli ordini. In secondo grado, la Corte di appello di Genova ritiene invece che i singoli ordini di lavoro vadano qualificati come veri e propri contratti, negoziati e sottoscritti da ambedue le parti. Dal momento che questi contengono la clausola compromissoria, vi è stata valida devoluzione ad arbitrato. Non è necessaria un’approvazione specifica della clausola compromissoria in quanto si tratta di contratti concernenti singoli ordinativi, e non di testi contrattuali destinati a disciplinare una serie indeterminata di futuri rapporti.

Le soluzioni giuridiche

La questione giunge infine sul tavolo della Corte di cassazione. La Suprema Corte conferma la soluzione fatta propria dalla Corte di appello di Genova, affermando la competenza arbitrale. Gli ordini di lavoro devono considerarsi come contratti autonomi, relativi a specifiche lavorazioni. Non essendo destinati a disciplinare una serie indeterminata di rapporti, la doppia firma altrimenti richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c. non è necessaria.

Osservazioni

L’art. 1341 c.c. disciplina le condizioni generali di contratto. Il comma 2 stabilisce che determinate clausole non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Ci si riferisce a queste clausole chiamandole «vessatorie», in quanto sono particolarmente vantaggiose per una parte (quella che le ha predisposte) e particolarmente svantaggiose per l’altra parte (quella che non le ha predisposte). Una parte «vessa» l’altra, imponendole certe condizioni.

Il termine «vessatorio», a ben vedere, non è forse tra i più precisi che possono oggi essere usati. L’espressione genera difatti confusione tra le clausole elencate nell’art. 1341 comma 2, c.c. e quelle elencate nell’art. 33 cod. cons. Queste ultime sono effettivamente denominate dalla legge proprio come «vessatorie». L’art. 1341, comma 2, c.c. non usa invece il termine «vessatorio». Si tende comunque a usare la medesima espressione di vessatorio sia per indicare le clausole che necessitano di approvazione specifica (art. 1341 c.c.) sia per indicare quelle che – solamente nei rapporti con i consumatori – sono particolarmente svantaggiose e come tali inefficaci (art. 33 cod. cons.). La stessa Corte di cassazione, nell’ordinanza in commento, chiama vessatorie le clausole che richiedono la doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.

Tra le clausole che richiedono una seconda firma rientrano le clausole compromissorie e le deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Letta così la disposizione, non parrebbero esserci dubbi: anche la clausola compromissoria va firmata una seconda volta. Siccome negli ordini di lavoro non era presente una doppia firma, la scelta dell’arbitrato sarebbe inefficace. In primo grado, in effetti, il Tribunale di Genova giunge a questa conclusione.

La questione però è più complessa, in quanto la necessità di doppia firma non dipende solo dal fatto che la clausola rientri nell’elenco dell’art. 1341, comma 2, c.c., ma devono ricorrere altri presupposti. L’elenco dell’art. 1341, comma 2, c.c. è tassativo: al di fuori dei casi ivi previsti, non è necessaria la doppia firma, e rivive il principio di libertà delle forme. Tuttavia, la clausola compromissoria è elencata proprio tra quelle che richiedono l’approvazione specifica.

La giurisprudenza mostra che l’approvazione specifica delle clausole è necessaria solo quando il testo contrattuale è destinato a operare per una serie indeterminata di operazioni nel futuro, non quando il contratto regola un singolo rapporto. Si prenda ad esempio Cass. civ. 24 settembre 2024, n. 25491. Tra una s.p.a. e una s.r.l. viene concluso un contratto di distribuzione di farmaci. Il contratto contiene una clausola che prevede la competenza del foro di Milano per le eventuali controversie. Il distributore incardina la causa presso il Tribunale di Catania. Il produttore eccepisce l’incompetenza del giudice siciliano per essere competente il giudice lombardo. Dal canto suo, il distributore eccepisce che la clausola derogatoria della competenza sarebbe inefficace per mancanza di approvazione specifica. In effetti, la clausola di deroga alla competenza c’è, ma non è stata firmata una seconda volta. La Suprema Corte ritiene che una seconda firma non sia necessaria. La prima motivazione è che il contratto è stato oggetto di trattative. La seconda motivazione è che non ci tratta di un contratto predisposto per regolare una serie di futuri rapporti contrattuali tra il produttore e distributori vari, bensì di un contratto ad hoc per quello specifico distributore siciliano. La Corte di cassazione osserva che, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto per servire a una serie indefinita di rapporti. Non necessitano invece, continua la Suprema Corte, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Questa impostazione della giurisprudenza può ormai considerarsi consolidata. Simili conclusioni sono state difatti fatte proprie, per menzionare un altro esempio, anche da Cass., 1 settembre 2021, n. 23729. Un promotore finanziario di una banca percepisce acconti sui suoi compensi per il significativo importo di € 192.806. Il contratto contiene però una clausola che prevede che, in caso di interruzione del rapporto, questi importi debbano essere restituiti all’istituto di credito. Il rapporto tra le parti si interrompe, la banca chiede la restituzione degli acconti e tra le parti sorge una controversia. Il promotore sostiene la tesi che la clausola che impone la restituzione degli acconti a seguito della cessazione del rapporto rientri tra clausole che necessitano di approvazione specifica. La Suprema Corte non approfondisce questo aspetto, limitandosi a osservare che la doppia firma ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. è necessaria solo quando si tratta di uno schema contrattuale predisposto per una serie indefinita di rapporti. Nel caso di specie emerge che un contratto con quelle caratteristiche è stato usato solo per pochi promotori. Non serve dunque la doppia firma in calce al testo contrattuale.

Tornando a esaminare i contenuti e i principi enunciati dall’ordinanza in commento n. 3293/2026, la Corte di cassazione rileva che non può essere attribuito alcun rilievo al contratto-quadro intercorso tra le parti (e non contenente alcuna clausola compromissoria). Il contratto-quadro difatti conteneva solo la disciplina generale del rapporto, con riguardo ai corrispettivi orari e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, che perciò richiedevano successive specifiche pattuizioni.

L’ordinanza osserva che l’art. 1341, comma 2, c.c. subordina l’obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie alla sussistenza di un duplice presupposto: 1) la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti e 2) la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti.

Ma si può considerare il contratto di appalto come un contratto volto a regolare una serie indefinita di rapporti? Il dubbio sorge in quanto l’appalto consiste in un fare, nella realizzazione di un’opera e quest’attività è diversa di volta in volta. Certo, possono esistere lavorazioni di tipo seriale, ripetute nel tempo e con contenuti uguali. Bisogna insomma distinguere se si tratta di un’opera specifica o meno. Si noti che la tesi che l’appalto è strutturalmente incompatibile con un contratto con condizioni generali è stata fatta propria dalla giurisprudenza, almeno da quella di merito. La Corte di appello di Brescia (App. Brescia, 11 febbraio 2019) ha affermato che il contratto di appalto (e anche quello di subappalto) non è ordinariamente compatibile con la struttura del contratto recante condizioni generali ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto per sua stessa natura suppone la previa verifica concertata della situazione in essere in funzione della realizzazione dell’opera commissionata, con correlata contrattazione della fornitura e dei suoi singoli elementi. Di conseguenza, secondo il giudice bresciano, il contratto di subappalto in cui è inserita la clausola compromissoria non reca condizioni generali di contratto, il che conduce di per sé a escludere l’applicabilità dell’art. 1341 c.c.

Ma anche la Corte di cassazione si è espressa sul punto Cass. civ. 7 dicembre 2011, n. 26333, ha stabilito che la stessa finalizzazione dei contratti di appalto alla realizzazione di un’opera specifica esclude che si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1341 c.c., mancando l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti.

Nel caso affrontato dalla ordinanza della Corte di cassazione in commento, i contratti concernevano la realizzazione di un’opera specifica: erano dei lavori di tubazioni di un natante. La finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che i moduli concernenti gli ordini di lavoro possano qualificarsi come condizioni generali di contratto ai sensi dell’art. 1341 c.c. La committente – sottolinea la Suprema Corte – non ha predisposto tali schemi per regolare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali con una pluralità indifferenziata di fornitori, bensì per disciplinare i rapporti con i fornitori specificamente individuati in funzione della realizzazione di una singola costruzione navale.

Secondo la Corte di cassazione, la circostanza che la committente abbia utilizzato moduli standardizzati per formalizzare i rapporti con i diversi fornitori non vale a integrare il presupposto della serie indefinita di rapporti richiesto dall’art. 1341 c.c. La standardizzazione formale dello schema contrattuale non equivale alla predisposizione per una serie indefinita di rapporti, quando i contratti siano funzionalmente collegati alla realizzazione di uno specifico affare e le controparti siano individuate in ragione delle specifiche competenze richieste per l’esecuzione di tale affare.

Ciò vale anche per la clausola compromissoria. Questa non necessita di approvazione specifica, per essere valida ed efficace. Nel caso di specie ricorrono due ragioni che escludono la necessità di doppia firma: ci sono state trattative tra le parti e, comunque, non si tratta di una serie indefinita di rapporti. I contratti sono diretti a realizzare un’opera specifica.

Tra i precedenti più simili a quello dell’ordinanza della Corte di cassazione si può menzionare Cass. civ. 15 aprile 2015, n. 7607. In questo caso il testo contrattuale conteneva la clausola compromissoria, ma non era il risultato di una unilaterale predisposizione a opera di una delle parti, in quanto esprimeva il frutto di un’analisi, discussione e negoziazione tra le parti. Dall’istruttoria era difatti emersa una pluralità di testi contrattuali non definitivi nonché l’esistenza di una riunione destinata alla discussione della regolamentazione negoziale.

Maggiormente rigoroso è stato invece l’approccio della Corte di cassazione in un provvedimento più recente (Cass. civ. 14 febbraio 2023, n. 4531). In quest’ultimo caso difatti la Suprema Corte ha statuito che la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto a oggetto specificamente l’inserimento di tale clausola.

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