Cognizione del giudice delegato e limiti all'azione individuale su beni sottoposti a misura di prevenzione
31 Marzo 2026
La cognizione del giudice delegato, in relazione a beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale e si riferisce all'accertamento dei crediti anteriori al sequestro stesso. In questi termini vanno, infatti, richiamati i precedenti di legittimità sulla necessità del sequestro dell'intero capitale sociale (e non di singole quote) e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa (Cass. civ. n. 13432/2023; Cass. civ. n. 7445/2017) e sulla indispensabilità della anteriorità del credito rispetto al sequestro (Cass. pen. n. 37933/2025; Cass. pen. n. 43126/2017). Da ciò deriva che gli artt. 52 e 57 ss. contemplano la confisca non come imprescindibile momento di inizio della procedura in esame, ma come atto destinato a scandirne i tempi in quanto fisiologicamente conseguente al sequestro; ciò che conta, ai fini della procedibilità della domanda di accertamento stesso è la sussistenza dei due requisiti menzionati (decreto di sequestro e sussistenza di crediti anteriori a quest’ultimo) e non la tempistica e le modalità con cui è disciplinata normativamente la relativa procedura mediante il deposito delle istanze di accertamento dei relativi diritti dei creditori (Cass. civ. n. 13432/2023). In questa direzione si giustificano tanto la previsione di cui all’art. 55, comma 1, il quale stabilisce che è fatto divieto ai creditori di intraprendere azioni esecutive dopo la disposizione del sequestro, tanto la previsione di cui all’art. 55, comma 3, il quale sancisce che se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte del giudizio, può intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli artt. 23 e 57 e il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione, quanto la previsione di cui all’art. 52, comma 2, il quale impone che i crediti di cui al comma 1 debbano essere accertati secondo la procedura di liquidazione della normativa antimafia. |