La nomina del rappresentante e l’ipotesi di allontanamento di estranei dall’assemblea
22 Aprile 2026
Anche nel caso in cui l'immobile è unitario, i comproprietari hanno diritto ad essere convocati in assemblea: la norma di cui all'art. 67, comma 2, disp. att. c.c. non esclude, ma anzi sottolinea la necessità che tutti i comproprietari siano resi edotti della convocazione assembleare, onde poter concordare la propria posizione in ordine alle questioni all'o.d.g. e determinare il proprio rappresentante comune (Trib. Roma 27 settembre 2021, n. 14944). Inoltre, secondo altri provvedimenti, la validità della convocazione per la riunione dell'assemblea condominiale di uno dei comproprietari "pro indiviso" di piano o di porzioni di piano di un condominio può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione stessa (Trib. Milano 31 maggio 2024, n. 5613); diversamente, la mancata comunicazione, a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale (App. Roma 28 febbraio 2023, n. 1457). Premesso ciò, in riferimento al quesito in esame, una volta convocati i comproprietari di un’unità immobiliare condominiale, questi devono designare il loro rappresentante con il diritto di voto. Pertanto, i comproprietari diversi dal rappresentante possono assistere all’assemblea, senza diritto di voto né di intervento; tuttavia, se la presenza degli altri comproprietari diversi dal delegato costituisce ostacolo al corretto svolgimento dei lavori assembleari (ad esempio per via dei continui e inopportuni interventi), allora, in questa ipotesi, il presidente potrà chiedere ai comproprietari (senza titolo all’assemblea) di allontanarsi. Resta inteso che, in ogni caso, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. L'operato del delegato è solo inefficace nei confronti del condomino mandante fino alla sua ratifica (Trib. Roma 9 ottobre 2023, n. 14299). |