Titolo esecutivo complesso: configurabilità

30 Marzo 2026

Per la Cassazione la natura del titolo esecutivo complesso non risiede nella combinazione di elementi spuri o documenti eterogenei da ricostruire come un «mosaico» per delineare prestazioni a discrezione del creditore.

Massima

La caratteristica tipica del titolo esecutivo complesso consiste non già nella combinazione di elementi spuri, consacrati in due o più documenti, a vario titolo concorrenti a delineare un numero indeterminato di prestazioni astrattamente esigibili - ricostruibili a mo di mosaico - che eventualmente possano aggradare al creditore, ma nella convergenza di ciascun elemento documentale, se dotato della necessaria forma, verso la inequivoca rappresentazione e dimostrazione di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Il caso

Un istituto bancario statunitense notificava nei confronti di una società per azioni italiana specializzata nel settore alimentare precetto per la consegna di azioni e per il pagamento di una somma di danaro relativa a compensi e spese. Alla base della sua pretesa creditoria deduceva di essere in possesso di un titolo esecutivo costituito da una proposta di concordato omologato con sentenza passata in giudicato e dal verdetto della giuria reso con la sentenza della Superior Court of New Jersey, USA riconosciuto con provvedimento anch’esso passato in giudicato.

Nonostante fosse proposta dalla società precettata opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., il creditore iniziava l’esecuzione, peraltro nella forma dell’esecuzione degli obblighi di fare fungibili, per cui la società esecutata proponeva anche opposizione all’esecuzione, chiedendo ed ottenendo in entrambi giudizi oppositivi rispettivamente la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e dell’esecuzione in forma specifica ex art. 612 c.p.c.

Venuta meno per mancata prosecuzione l’opposizione avverso l’esecuzione in forma specifica, veniva invece coltivato il giudizio di opposizione a precetto che veniva accolto in relazione alla minacciata (e poi attuata) azione esecutiva per obblighi di fare, sul presupposto che l’art. 612 c.p.c. non consente di compiere attività giuridiche cui l’obbligato non intende spontaneamente attuare.

La decisione veniva poi confermata in appello, a causa «dell’incoercibilità e l’infungibilità dell’obbligo di cui si era chiesta la tutela in sede esecutiva» e dell’inammissibilità dell’appello principale proposto dalla società esecutata per carenza di interesse ad agire.

La questione

Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto dall’istituto di credito soccombente ricorso per cassazione, nonché ricorso incidentale dalla società debitrice, la quale in particolare lamentava la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto assente in capo ad essa l’interesse ad impugnare la sentenza.

Le soluzioni giuridiche

La S.C., premesso di dover esaminare il primo motivo di ricorso incidentale della debitrice «perché potenzialmente assorbente», ritiene quest’ultimo fondato, non condividendo la statuizione della Corte territoriale che aveva escluso la soccombenza della società opponente, giacché il tribunale adito ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. si era limitato ad escludere la possibilità per l’avente diritto ad agire nelle forme dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, mentre aveva, seppur solo in astratto, ammesso la possibilità di utilizzare in via eventuale e successiva il procedimento per consegna di cose mobili ai sensi dell’art. 605 c.p.c. Dunque, per tale via aveva implicitamente ammesso l’esistenza di un valido titolo esecutivo a sostegno della minacciata esecuzione: ciò, ad avviso della S.C., costituiva circostanza sufficiente per ritenere sussistente l’interesse di impugnare in capo alla società debitrice, posto che quest’ultima in sede di opposizione a precetto aveva principalmente contestato l’esistenza di un valido titolo esecutivo a sostegno dell’esecuzione minacciata.

Dall’accoglimento del motivo, la Cassazione fa discendere la cassazione della sentenza di appello e l’assorbimento sia del ricorso principale, sia di tutti i restanti motivi del ricorso incidentale. Il Collegio, inoltre, ritenendo non necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione al precetto proposta a suo tempo dalla società debitrice. A fondamento della sua decisione, infatti, osserva che nella specie l’esecuzione era stata minacciata (prima) ed iniziata (poi) sulla base di un preteso titolo esecutivo rappresentato dalla combinazione tra una sentenza straniera di condanna e una sentenza di omologa del concordato, sul presupposto della configurabilità di un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale che, invece, deve escludersi, in considerazione del fatto che « la caratteristica tipica del titolo esecutivo complesso consiste non già nella combinazione di elementi spuri, consacrati in due o più documenti, a vario titolo concorrenti a delineare un numero indeterminato di prestazioni astrattamente esigibili - ricostruibili a mo di mosaico - che eventualmente possano aggradare al creditore, ma nella convergenza di ciascun elemento documentale, se dotato della necessaria forma, verso la inequivoca rappresentazione e dimostrazione di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.».

La Cassazione, infine, aggiunge che nel caso portato alla sua attenzione, escluso che la sentenza di omologo del concordato potesse costituire titolo esecutivo non avendo un’efficacia condannatoria, il titolo esecutivo doveva ritenersi rappresentato dalla sola sentenza straniera avente esclusivamente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro e non la consegna di azioni: dunque, un titolo esecutivo inidoneo a reggere l’esecuzione in forma specifica che, come tale, non poteva essere instaurata.

Osservazioni

Come si è noto, il titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per l’esecuzione forzata; da ciò si ricava che il titolo non può mutare durante lo svolgimento dell’esecuzione forzata, pena l’estinzione di quest’ultima. A mero titolo di esempio, una cambiale non può essere sostituita con un’altra, anche se uguale alla prima.

Tale affermazione merita però di essere precisata e circostanziata.

In primo luogo, nell’ipotesi in cui l’esecuzione sia fondata su titoli giudiziali non definitivi una modifica degli stessi deve ritenersi possibile, in quanto «fisiologica». A causa dell’effetto sostitutivo dell’appello, infatti, ben può accadere che la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo venga sostituita da quella di appello, che conferma la prima. In tal caso, l’esecuzione, iniziata sulla base della decisione di primo grado, prosegue in virtù di quella di appello che la surroga (Cass. civ. 11 giugno 2014, n. 13249; più di recente v. anche Cass. civ. 17 gennaio 2025, n. 1186). L’art. 373 c.p.c. suffraga questo concetto, precisando che, poiché la sentenza di primo grado è priva di effetti, si fa riferimento esclusivamente alla sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello, la quale, anche se conferma la decisione di primo grado, è l’unico titolo esecutivo valido.

Merita poi di essere precisato che l’effetto sostitutivo della sentenza di appello (che può confermare o modificare la sentenza di primo grado), implica che se l’esecuzione è già iniziata sulla base del titolo esecutivo di primo grado questa prosegue limitatamente ai capi della decisione confermati dal giudice dell’appello. Se, invece, l’esecuzione non è stata avviata, va basata sulla sentenza di appello come titolo esecutivo, anche quando l’appello venga respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Inoltre, se l’esecuzione è già iniziata sulla base di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e successivamente una sentenza di appello modifica la pronuncia solo in termini quantitativi, l’esecuzione non si interrompe, ma continua ininterrottamente, rispettando i nuovi limiti imposti dal titolo. Se la modifica è in diminuzione, l’esecuzione procederà nei limiti del nuovo titolo, e gli atti già compiuti rimarranno validi. Se la modifica è in aumento, il creditore avvia l’esecuzione sulla base della sentenza di appello per la parte residua (Cass. civ. 20 settembre 2024, n. 25261).

Secondariamente, se di solito il titolo esecutivo è costituito da un singolo atto, in alcune circostanze il titolo può essere composto da più documenti, nel qual caso viene definito «complesso». Un esempio di questa situazione si verifica quando un decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., viene dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di siffatto giudizio ai sensi dell’art. 648 c.p.c.

Ancora, è possibile ammettere la configurabilità di un titolo esecutivo stragiudiziale complesso, come nel caso del c.d. mutuo condizionato, cioè del contratto di mutuo nel quale l’erogazione della somma mutuata è subordinata al verificarsi di un evento successivo alla stipula di carattere futuro ed incerto (su siffatta figura e sulla differenza con il mutuo c.d. cauzionato, v. Cass. civ. 6 marzo 2025, n. 5968).

Quando però si passa all’esame dei titoli esecutivi giudiziali, a parte i casi già riferiti della sentenza di condanna oggetto di impugnazione e del decreto ingiuntivo divenuto provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione, è impossibile ammettere la configurabilità di un titolo esecutivo complesso.

Come si è già visto, se la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva è appellata, quella emessa in sede di gravame, anche se confermativa della prima, sostituisce per intero la sentenza impugnata, per cui il titolo esecutivo è uno solo, cioè la sentenza d’appello (Cass. civ. 16 aprile 2013, n. 9161); ciò anche nel caso in cui la sentenza d’appello non riproduca il dictum della sentenza di primo grado, pur confermandola integralmente, «sufficiente essendo ricorrere ad un documento esterno al titolo esecutivo, ma da questo chiaramente richiamato, al fine di operare una mera integrazione materiale similmente a quanto avviene con la c.d. interpretazione extratestuale del titolo, nei sensi illustrati da Cass. civ, sez. un., n. 11066/2012» (§ 6.3.4 della motivazione).

Insomma, la natura peculiare del titolo esecutivo complesso non risiede nella mera giustapposizione di elementi documentali eterogenei – i quali, pur se consacrati in atti distinti, concorrerebbero a tratteggiare una pluralità indefinita di prestazioni solo astrattamente esigibili e rimesse alla discrezionalità del creditore – bensì nella necessaria convergenza teleologica di ciascun componente documentale.

Tali elementi, infatti, semmai per il tramite dell’attività di interpretazione ed eterointegrazione del titolo, devono univocamente concorrere alla rappresentazione e prova di un diritto di credito che soddisfi i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità statuiti dall'art. 474 c.p.c.

Riferimenti

CAPPONI, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?, in Corr. giur., 2012, 1169;

ID., Ancora sull’interpretazione del titolo esecutivo, in RaEF, 2020, 955 ss.;

TISCINI, L’eterointegrazione del titolo esecutivo nei suoi primi anni di esperienza applicativa. Un bilancio, in REF, 2018, 233.

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