Le oo.ss. dei medici convenzionati non possono agire ex art. 28 l. n. 300/1970
31 Marzo 2026
Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati ha natura libero-professionale e parasubordinata, anche se costituito al fine di perseguire un interesse pubblico (i.e. soddisfacimento delle finalità istituzionali del SSN). Tale rapporto si svolge, di regola, su un piano di parità con le ASL, il che non permette di ravvisare un datore di lavoro. Tale conclusione ha fondato, ad esempio, l’esclusione dell’applicazione a questi professionisti dell’art. 2087 c.c., dell’art. 4, comma 2, l. n. 53/2000 e dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. La collaborazione instaurata con questa categoria di medici, d’altronde, trova fondamento in precise norme di legge (art. 48 l. n. 833/1978 e art. 8 D.lgs. n. 502/1992), circostanza alla quale si aggiunge l’esclusione dell’applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 alle PP. AA. (comma quarto del medesimo art. 2). Il difetto del presupposto della subordinazione comporta che, in ipotesi di condotta antisindacale, la legittimazione ad attivare il procedimento di cui all’art. 28 l. n. 300/1970 - quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato - non può essere estesa alle oo.ss. dei medici convenzionati, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali. Sul punto non potrebbe nemmeno parlarsi di una discriminazione per restrizione dei mezzi di tutela, poiché, come già precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241/1975, sebbene la libertà di organizzazione sindacale (art. 39 Cost.) sia riconosciuta e garantita indistintamente per tutti i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, il legislatore ha escluso l’applicabilità ai lavoratori autonomi dei mezzi di repressione della condotta antisindacale datoriale di cui all’art. 28 prefato, senza che ciò possa integrare una violazione delle garanzie costituzionali. A ciò deve aggiungersi che le oo.ss. dei medici convenzionati non sono privi di mezzi di tutela, potendo sempre ricorrere al giudizio di cognizione ordinario, oltre che allo strumento cautelare di cui all’art. 700 c.p.c., ricorrendone i presupposti. (Cfr.: Cass., sez. lav., 13 gennaio 2026, n. 698; Cass., sez. lav., 21 agosto 2025, n. 23641; Cass., sez. lav., 24 giugno 2025, n. 16929; Cass., sez. lav., 24 settembre 2015, n. 18975). |