La Cassazione fa il punto sulla disciplina delle spese di lite nel processo tributario
31 Marzo 2026
Massima Nell’ambito del processo tributario, la generica indicazione di discordanti precedenti non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni che possono consentire la compensazione delle spese. In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato è illogica la decisione di disporre la compensazione, avendo l'azione dell’Amministrazione comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva. Il caso Nel caso di specie, la contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale gli estratti di ruolo e le relative cartelle di pagamento, inerenti ad un omesso pagamento Irpef 2005 e tassa automobilistica, deducendo la nullità della notifica delle cartelle, la nullità delle stesse cartelle per intervenuta decadenza dei termini di riscossione, nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava cessata la materia del contendere per le iscrizioni a ruolo di competenza della Regione, la quale aveva nelle more annullato le cartelle di propria competenza, ed accoglieva nel resto il ricorso, con compensazione delle spese giudiziali, atteso che l’Agenzia Entrate Riscossione (ADER), non costituendosi in giudizio, non aveva fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello, deducendo, per quanto di interesse, la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 con riferimento al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, disposta in assenza di soccombenza reciproca e di (motivate) gravi ed eccezionali ragioni. La Commissione Tributaria Regionale rigettava tuttavia l’appello con decisione ulteriormente impugnata in Cassazione, laddove la contribuente deduceva la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 24 Cost., e 91 e 92 c.p.c., per avere i giudici ancora confermato la compensazione delle spese del giudizio, richiamando, da un lato, un generico ed imprecisato contrasto giurisprudenziale inerente all’ammissibilità del ricorso originario, ed affermando, dall’altro, che, in caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, il giudice tributario può, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, procedere alla compensazione delle spese sulla base di una “valutazione complessiva” della lite. Tale motivazione, secondo la ricorrente, si poneva però in evidente violazione di quanto espressamente disposto dall’art. 15 cit., il quale prevede che le spese di giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, soltanto in caso di soccombenza reciproca, o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie. La ricorrente deduceva inoltre anche la mera apparenza della motivazione sul punto, laddove la CTR, per giustificare la compensazione delle spese, si era genericamente limitata al richiamo ad una «valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario», nonché ad una asserita giurisprudenza relativa alla validità della notifica, senza, tuttavia, né indicare quali fossero i precedenti giurisprudenziali di senso opposto, né fornire comunque un supporto argomentativo valido alla propria decisione. La questione L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 disponeva, nella formulazione ratione temporis vigente, che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». La Corte di Cassazione ha, in proposito, statuito più volte che nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156/2015, è consentita solo esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr., Cass., 8 giugno 2024, n. 9312; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., 9 marzo 2017, n. 6059). Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale, come visto, aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente in ordine alla compensazione delle spese del giudizio sulla base, essenzialmente, di due argomentazioni: a) «la compensazione delle spese disposta dal primo giudice in ragione dell’incertezza sul modello legale da applicare all’epoca della notifica del ricorso introduttivo, superata grazie alle sentenze di legittimità, depositate successivamente al ricorso, appare condivisibile»; b) in caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992, «in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario». Le soluzioni giuridiche Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che le motivazioni addotte nella sentenza impugnata risultavano non solo contrarie al disposto dell’art. 15 cit., ma anche intrinsecamente illogiche. Considerato infatti che nella specie non ricorreva un’ipotesi di soccombenza reciproca, posto che la contribuente risultava integralmente vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado, non assumeva rilevanza, nell’ottica della compensazione delle spese, l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo già sollevata dalla Regione, e ciò non solo per l’infondatezza di tale eccezione, come appunto accertata dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale – posto che la notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo era avvenuta successivamente all’entrata in vigore del processo tributario telematico, e comunque, per consolidata giurisprudenza, la costituzione in giudizio della parte resistente aveva sanato l’eventuale nullità della notifica –, ma anche perché il richiamo ad una asserita «incertezza sul modello legale da applicare» risultava del tutto vago, avendo peraltro la Cassazione anche già precisato che la sussistenza di un imprecisato contrasto giurisprudenziale non può essere ricondotta, ex se, alla nozione di «gravi ed eccezionali ragioni» giustificative della compensazione delle spese, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (cfr., Cass., 27 gennaio 2016, n. 1521). In sostanza, conclude sul punto la Suprema Corte, la generica indicazione di discordanti precedenti non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese (cfr., Cass., 26 maggio 2016, n. 10917). Per quanto atteneva, poi, all’ulteriore profilo di compensazione delle spese di lite, disposta anche in ragione della cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato nella parte di competenza della Regione, la Cassazione statuiva che, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, era altresì illogica la decisione di disporre la compensazione in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato, nel corso del giudizio, da parte dell'Amministrazione, avendo l'azione di quest'ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva (cfr., Cass., 15 aprile 2025, n. 9878). Osservazioni Al di là dello specifico caso processuale, in termini più generali, giova anche osservare quanto segue. In tema di spese di giudizio, le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica. L'art. 92, comma 2, c.p.c., a cui l’art 15 cit. si ispira, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce del resto una norma elastica, quale clausola generale per adeguarsi a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità. In ogni caso, il mero riferimento al comportamento processuale delle parti, se non ancorato ad elementi concreti, integra proprio quella generica formula che impedisce il ricorso alla compensazione per assenza di specificità delle ragioni ad esso sottese. La compensazione delle spese di giudizio non può ad esempio semplicemente avvenire stante la «novità dei temi esaminati e della complessità della controversia», rappresentando tale espressione una formula appunto del tutto astratta e generica (cfr., Cass., 17 marzo 2025, n. 7050). In conclusione, è chiaro che le ragioni poste a fondamento della decisione di compensazione vanno sempre esattamente e puntualmente esplicitate, senza utilizzare formule astratte e generiche. Le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado possono dunque compensare le spese solo in caso di soccombenza reciproca, sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (il legislatore, con tale ultimo inserimento, ha voluto incentivare le parti ad anticipare, già alla fase precontenziosa, la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione processuale). Da sottolineare inoltre, infine, che, nella liquidazione delle stesse spese, ex comma 2-nonies, art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, si tiene ora conto anche del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte. |