Tentata estorsione non aggravata: applicabile la particolare tenuità del fatto
01 Aprile 2026
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., atteso che l’art. 131-bis c.p., nella parte in cui non consente di considerare l’offesa di particolare tenuità quando si procede per il delitto, tentato, di estorsione non aggravata, determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, assunto a tertium comparationis. Detti reati presentano infatti significativi elementi di omogeneità: entrambi appartengono ai delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza o minaccia e hanno natura plurioffensiva, perché, accanto all’offesa al patrimonio, implicano la lesione della libertà di autodeterminazione della persona ed eventualmente della sua stessa integrità fisica. La stessa giurisprudenza costituzionale ha peraltro già compiuto considerazioni unitarie delle due fattispecie, introducendo per entrambe l’attenuante del fatto di lieve entità (sentenza n. 86 del 2024). La medesima considerazione delle due fattispecie delittuose emerge anche sul piano del trattamento sanzionatorio e della latitudine della condotta, quanto sul piano processuale e dei benefici penitenziari. Pur sussistendo distinzioni sul piano della tipizzazione – come l’oggetto materiale della condotta, il tipo di violenza che può essere impiegato dall’agente – è riscontrabile una loro omogeneità, attestata dall’identità dei beni giuridici tutelati, dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, dalla strutturazione come reati di danno, dall’identità della pena detentiva edittale, che denota una considerazione analoga dei due reati «quanto all’offensività astratta» (sentenza n. 86 del 2024) e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa (sentenza n. 171 del 2025). Questa omogeneità rende manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista, con riferimento all’esimente di cui all’art. 131-bis c.p., per il tentativo del delitto di estorsione rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa per l’estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la rapina, solamente per le ipotesi aggravate. |