Rapina impropria: legittima la consumazione anche senza spossessamento

La Redazione
01 Aprile 2026

La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 2026, n. 45, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 628, secondo comma, c.p., sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo la Corte non è irragionevole l’art. 628, secondo comma, c.p., che configura la fattispecie della rapina impropria, nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.

I giudici hanno evidenziato che le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima.

Nella rapina impropria, del resto, l’impossessamento può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, evenienze queste in cui si è in presenza di rapina impropria consumata.

Il tentativo di rapina impropria è invece configurabile, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.

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