Rapina impropria: legittima la consumazione anche senza spossessamento
08 Aprile 2026
Secondo la Corte non è irragionevole l’art. 628, secondo comma, c.p., che configura la fattispecie della rapina impropria, nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui. I giudici hanno evidenziato che le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia nel medesimo contesto di aggressione patrimoniale, ma non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima. Mentre nella fattispecie cd. propria la violenza o la minaccia sono esercitate per sottrarre la cosa mobile altrui, nella rapina «impropria» la violenza e minaccia sono poste in essere solo a sottrazione compiuta, nell’immediatezza di questa, e con uno scopo diverso: assicurare il possesso della cosa, oppure garantire l’impunità dell’autore del fatto o di terze persone. L’aggressione contestuale alla persona e al patrimonio avviene, dunque, secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria. Peraltro, ciò che caratterizza entrambe le fattispecie contemplate dall’art. 628 c.p. – come peraltro osservato dalle Sezioni Unite n. 34952/2012 (Reina) – è la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza. È necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere. Questo è il punto centrale e il solo indefettibile della norma incriminatrice dell'art. 628 c.p. che giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall'essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate. Ciò consente di ritenere possibile l’interazione tra la previsione generale dell’art. 56 c.p. e quella particolare del secondo comma dell’art. 628 c.p.: l’incompiutezza tipica del tentativo può riguardare, nel reato complesso, uno o più degli elementi necessari per la consumazione del reato. Per tale ragione, secondo il diritto vivente, si ha tentativo di rapina impropria se l’agente ricorre alla condotta violenta o minacciosa quando viene interrotta l’azione volta a sottrarre la res, con l’intento di conseguirne il possesso, nonostante l’azione di disturbo, o di garantirsi l’impunità. Se, invece, la sottrazione è compiuta prima della violenza o minaccia, il reato è consumato, indipendentemente dal successo dell’azione volta a consolidare il possesso della cosa o a procurare all’agente l’impunità. Del resto, dopo le Sezioni Unite, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale nella sentenza n. 190/2020. In quel caso, i giudici rimettenti avevano rimarcato la diversità tra rapina propria e impropria sia sotto il profilo soggettivo delle condotte criminose, sia in riferimento alla soglia prevista di consumazione del reato, più arretrata nella rapina impropria e, come tale, produttiva di una lesione meno grave del bene oggetto di tutela. Sullo specifico profilo della «anticipazione» del momento consumativo, la sentenza citata ha osservato che «[l]’argomento relativo ai requisiti per la consumazione della rapina impropria, strettamente connesso al tema della configurabilità del delitto nella forma tentata, è stato oggetto di ampio dibattito, e anche di divergenze, in giurisprudenza e in dottrina. Nel diritto vivente, consolidatosi a seguito d’una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione in punto di ammissibilità del tentativo (sentenza 19 aprile-12 settembre 2012, n. 34952), è ormai riconosciuto che il reato si consuma a seguito della sottrazione della cosa altrui, senza che sia necessaria l’instaurazione di una nuova e autonoma situazione di possesso in capo all’agente (da ultimo, ex multis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 febbraio-8 marzo 2017, n. 11135). Del resto, soccorre nello stesso senso il dato letterale: l’art. 628 c.p. distingue tra sottrazione e impossessamento, includendo nel primo comma entrambi i fattori come elementi costitutivi sul piano materiale, e indicando invece l’impossessamento, nel secondo comma, quale obiettivo «da assicurare» mediante l’azione violenta o minacciosa, attuata “immediatamente dopo la sottrazione”» (punto 6.2. del Considerato in diritto). |