Verifiche preliminari e questione di procedibilità

02 Aprile 2026

Provvedendo in sede di verifiche preliminari, il Tribunale di Verona, in luogo di rilevare le questione di procedibilità della domanda affinchè le parti prendessero posizione su di essa in sede di memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., ha direttamente disapplicato il termine di durata della mediazione predeterminato ex lege.

Massima

La nuova disciplina dettata dall'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 (come innovata dal d.lgs n. 216/2024), che fissa il termine di durata della mediazione in sei mesi, in quanto contrastante con l'esigenza di accelerazione della fase introduttiva del giudizio e, pertanto, col principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art. 47 trattato UE, ritardando l'accesso alla giurisdizione, va disapplicata.

Il caso

In sede di verifiche preliminari, il g.i. ha rilevato l'assenza della condizione di procedibilità costituita dalla mediazione, procedura compositiva che andava preventivamente esperita tenuto conto dell'oggetto della controversia che riguardava la domanda di scioglimento della comunione esistente tra ex coniugi.

Avendo osservato che il termine di esperimento della mediazione è stato elevato da tre a sei mesi per effetto dal d.lgs. n.  216/2024, il g.i. ha ritenuto che le esigenze di accelerazione della fase introduttiva del giudizio, unite all'allungamento del termine di comparizione delle parti  fissato in 120 gg., differissero eccessivamente il momento in cui «l'attore può vedere esaminato il suo caso da parte dell'autorità giudiziaria a distanza di almeno dieci mesi dal momento in cui ha deciso di agire in giudizio».

Ha pertanto concluso il giudicante scaligero che la norma di nuovo conio, sulla durata della mediazione avente durata di sei mesi, dovesse essere disapplicata in forza dell'art. 47 del trattato UE.

La questione

Provvedendo in sede di verifiche preliminari, il Tribunale di Verona, in luogo di rilevare le questione di procedibilità della domanda affinchè le parti prendessero posizione su di essa in sede di memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (come testualmente dispone l'art. 171-bis, comma 3, c.p.c.), ha direttamente disapplicato il termine di durata della mediazione predeterminato ex lege, «ritenendo congruo un periodo di quattro mesi per l'esperimento della mediazione».

Le soluzioni giuridiche

E' giustificato il provvedimento di disapplicazione disposto dall'annotata?

Osservazioni

I. Una volta notificata la citazione introduttiva del giudizio e scaduto il termine di costituzione in giudizio del convenuto, nei successivi quindici giorni, la riforma processuale del 2022, ha introdotto innovativamente la fase delle verifiche preliminari, il cui controllo è rimesso alla verifica da parte del g.i. nei quindici giorni successivi (art. 171-bis c.p.c.).

Come emerge dal disposto del comma 2 della norma come riformulato dal d.lgs. n. 164/2024, in questa fase processuale il giudice verifica che non sussistano questioni preliminari impedienti l'esame del merito.

Se ve ne sono, le stesse vanno risolte antecedentemente l'udienza di prima comparizione delle parti, affinchè il processo vi giunga pronto per la trattazione del merito.

In questa fase, quindi, possono essere adottati i provvedimenti previsti dal capoverso, mediante pronunzia di un decreto avente ad oggetto i provvedimenti di integrazione o di sanatoria che vi sono elencati.

L'assenza di una condizione di procedibilità, consistente nel mancato esperimento della mediazione ovvero della negoziazione assistita, costituendo «questioni rilevabili d'ufficio» ed avendo tenore e carattere preliminare, impediscono al giudice l'esame del merito della controversia.

In tale ultimo caso, il legislatore della riforma processuale non ha espressamente previsto che il giudice disponga già in questa fase la mediazione, come è previsto, ad es., invece in caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio (art. 164 c.p.c.), oppure quando è necessario integrare il contraddittorio (art. 102 c.p.c.), ovvero, chiamare in causa un terzo (art. 269 c.p.c.), mediante l'adozione del relativo provvedimento di sanatoria o di integrazione (a tenore delle ipotesi elencate nel comma 2). Dato che testualmente si è limitato a prevedere un «rilievo officioso» da parte sua. Di talchè le parti, secondo il sistema processuale, dovrebbero trattare la questione rilevata dal giudice nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., salvo poi, in sede di prima udienza, essere disposta dal g.i. l'esperimento della procedura di mediazione non effettuata antecedentemente l'inizio del giudizio.

D'altro canto, la prima udienza è il momento terminale entro cui il convenuto può eccepire l'improcedibilità ed il giudice può rilevarla d'ufficio (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010).

Nella pronunzia annotata emerge un diverso modus procedendi.

Dato che, già con il decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. ed in questa fase preliminare, il giudice ha disposto la mediazione, assegnando un termine di quattro mesi per sanare l'improcedibilità, differendo la data della prima udienza di comparizione delle parti.

Questa scelta procedurale si pone a fondamento della ritenuta natura non tassativa dell'elencazione delle verifiche preliminari (v., per richiami al dibattito, Masoni, Le verifiche preliminari, in Il processo civile dopo i correttivi, a cura di MASONI, Milano, 2025,121 e segg.)

In tal senso vi si sono taluni precedenti (v. Trib. Modena 9 maggio 2023, in IUS processo civile, 26 giugno 2023, con nota adesiva della Iannone, la quale osserva che «il decreto che si annota adotta una soluzione giuridicamente e logicamente conforme non solo alla ratio del nuovo rito c.d. Cartabia, ma anche ai principi generali del nostro sistema processuale, il cui architrave è appunto rappresentato dall'indefettibile potere del giudice di direzione del processo»).

Si è osservato che è questa «una soluzione flessibile che valorizza i poteri di direzione del giudice, non vincolato allo schema tipico procedimentale del reato dall'art. 171-bis c.p.c., ma libero, in un'ottica di buon andamento del giudizio, di percorrere un sentiero diverso, pur sempre però funzionalizzato all'efficienza del processo ed alla celere definizione della lite» (così scrive Taraschi, Le verifiche preliminari, Milano, 2025, 262).

La soluzione adottata dal Tribunale scaligero si fa apprezzare in quanto valorizza i flessibili poteri di direzione dell'istruzione che competono al giudice e che sono intesi nell'ottica del «più sollecito svolgimento del procedimento» (art. 175, comma 1, c.p.c.). Poteri che si saldano modernamente con gli obiettivi recati dal PNRR, conformemente agli obiettivi di speditezza del processo posti a fondamento della legge delega n. 206/2021.

D'altro canto, al riguardo va menzionato il (nuovo) riferimento che l'attore è tenuto ad inserire nel contenuto dell'atto di citazione, ovvero, «l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento» (art. 163, comma 3, n. 3-bis, c.p.c.).

 In difetto di tale indicazione, la citazione tuttavia non è affetta da nullità, come emerge trasparente dal tenore dell'art 164 c.p.c.; tuttavia, se l'atto introduttivo si limita a fare menzione di tale indicazione, senza al contempo allegazione del verbale negativo di esperimento della mediazione, è concreto il rischio dell'adozione del provvedimento di rimessione delle parti avanti al mediatore per assolvere la condizione di procedibilità della domanda, come ha disposto l'annotata, con un ritardo nell'esame del merito della domanda attorea. Semprechè, in tal caso, il giudicante, non ritenga di assegnare un brevissimo termine per produrre il verbale negativo non allegato.

II. Il secondo motivo di interesse del decreto scaligero risiede nella soluzione adottata, a fronte del novum normativo costituito dall'allungamento del termine di durata della procedura di mediazione (da tre a sei mesi), quale effetto del d.lgs. n. 216/2024.

In modo particolare, il giudice ha ritenuto che quest'ultima modifica sarebbe in contrasto col principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art. 47 del Trattato Ue, in quanto la nuova disposizione sulla durata della mediazione ritarderebbe l'accesso alla giurisdizione, tanto più  imponendo un rinvio della prima udienza di comparizione di ben sei mesi, a fronte di un termine per la costituzione convenuto che è stato allungato a 120 giorni.

Da ciò la pronunzia ha esercitato il potere di disapplicazione della norma nazionale in contrasto con quella sovraordinata unionale. Di talchè lo stesso ha autonomamente e discrezionalmente parametrato la durata della mediazione in quattro mesi, presumibilmente, con richiamo implicito all'art. 175 c.p.c. sul sollecito svolgimento del processo.

La soluzione cui perviene sul punto l'annotata è conforme al principio riguardante l'influenza che il diritto nazionale subisce ponendosi all'interno del diritto dell'Unione europea, con la conseguente supremazia di quest'ultimo ed alla necessità che il medesimo sia sottoposto ad un «test di compatibilità con lo standard europeo minimo di tutela, dovendo rispettare i criteri europei di equivalenza ed effettività» (Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2023, VI° ed., 28 e segg).

Nella specie, per disapplicare la norma nazionale (art. 6 d.lgs. n. 28/2010) ritenuta  contrastante col diritto unionale, la pronunzia ha richiamato l'art. 47 del trattato UE: «ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

La norma presenta contenuto analogo rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, secondo cui ogni persona ha diritto che la sua causa sia trattata in modo equo, da un tribunale indipendente e imparziale, stabilito per legge, e in un termine ragionevole.

Analogamente, con riguardo al «giusto processo», dispone il comma 2 dell'art. 111 Cost.: «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Tanto le norme europee, quanto quelle nazionali ed in particolare la Costituzione laddove enuncia i principi del «giusto processo», fissano principi identici: ovvero, quello secondo cui va assicurata la «durata ragionevole» del processo.

Se ritenuto violato tale ultimo principio tendenziale, il giudice, in alternativa alla disapplicazione immediata ritenuta in contrasto con la normativa europea, avrebbe potuto sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione ritenuta non conforme a Costituzione, in quanto  contrastante col principio del «giusto processo», con riguardo alla declinazione della sua ragionevole durata.

Tuttavia, la rimessione alla Corte Costituzionale avrebbe potuto scontare una pronuncia che avrebbe potuto evidenziare come la ragionevole durata del processo costituisca più che altro un criterio tendenziale, come tale demandato ad una scelta largamente discrezionale da parte del legislatore.

Senza osservare, ancora, nel merito, che il denunciato vulnus rispetto alla durata ragionevole del processo difficilmente avrebbe potuto ravvisarsi nella scelta legislativa di innalzare la durata della mediazione di solo tre mesi (da tre a sei mesi). 

Se quest'innovazione non sembra incidere in modo significativo sulla durata del processo ordinario di cognizione, diversa è la considerazione (suscitando rilievi critici), quando la mediazione sia obbligatoriamente esperibile in seguito a mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., in presenza di opposizione allo sfratto.

Il differimento di sei mesi per la mediazione assume carattere di problematicità quando non sia stato concessa l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665 c.p.c.). Dato che, in tal caso, a fronte di uno sfratto intimato per morosità, in pendenza del termine semestrale, la morosità potrebbe probabilmente aggravarsi, determinando un trasparente danno a carico del locatore incolpevole. Unico rimedio contro l'aggravamento della mora, a fronte dell'onere di attivazione della procedura in capo all'attore intimante, potrebbe essere quello di domandare con tempestività la fissazione dell'incontro di mediazione, chiedendo poi, una volta esperito l'incontro, l'anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.

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