Credito per imposte pagato all'estero non inficiato dalle inefficienze delle autorità fiscali
02 Aprile 2026
Massima Ai fini del riconoscimento del credito per imposte pagate all’estero, non assume rilevanza la circostanza che l’Amministrazione fiscale dello Stato estero non abbia certificato l’avvenuto adempimento delle imposte da parte del sostituto d’imposta. Ciò in quanto le eventuali inefficienze degli Stati esteri o, comunque, le obiettive difficoltà nella collaborazione con l’Autorità fiscale italiana non possono risolversi in un pregiudizio per il contribuente incolpevole, che abbia assolto regolarmente i propri obblighi. Il caso Un contribuente, residente fiscalmente in Italia, prestava nel corso del 2020 la propria attività lavorativa in India alle dipendenze di una società avente sede in Italia e, quindi, unico sostituto d’imposta del contribuente. In esito al controllo formale della dichiarazione dei redditi (mod. 730/2021), l’Agenzia delle Entrate recuperava maggiori ritenute conseguenti al disconoscimento del credito d’imposta estero indicato in dichiarazione. In particolare, l’Ufficio evidenziava che al corrispondente rigo della dichiarazione era stato indicato un ammontare di ritenute di acconto non coincidente con quanto dichiarato e trasmesso dal sostituto d’imposta con la certificazione unica. Peraltro, secondo l’AE, il contribuente non aveva in alcun modo provato l’esistenza del credito d’imposta né attraverso i versamenti né attraverso la prova del versamento a titolo definitivo delle imposte attestato dall’Amministrazione Finanziaria estera. Con il ricorso, il contribuente contestava la ripresa fiscale sostenendo di aver assolto all’onere della prova circa l’effettivo versamento e la definitività dell’imposta versata all’estero come dimostrato, tra l’altro, dal deposito dei cedolini paga italiani e esteri dai quali si poteva agevolmente evincere il versamento delle imposte estere nella misura pari a quella indicata nella dichiarazione dei redditi. La questione La disciplina domestica, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione degli stessi redditi, prevede il metodo del cd “credito d’imposta” in base al quale l’imposta pagata all’estero dal contribuente residente è detraibile dall’imposta dovuta sul medesimo reddito nel paese di residenza. Tale disciplina è contenuta nell’art. 165 TUIR - che confluirà nel nuovo Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato nella seduta del 18 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri – in cui si stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. La norma si occupa, altresì, di indicare le modalità di calcolo della detrazione prevedendo due ipotesi: - se il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera avviene prima della presentazione della dichiarazione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero. Viene, comunque, prevista la possibilità di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo (l'esercizio di tale facoltà è tuttavia condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo). - se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si deve procedere a nuova liquidazione - tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero - e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. La soluzione giuridica I giudici tributari hanno accolto il ricorso ritenendo che il contribuente avesse dimostrato come la rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria si fondasse su un presupposto fattuale erroneo, in quanto, contrariamente all’assunto di parte pubblica, la certificazione unica (CU) in possesso del ricorrente - e da quest’ultimo depositata in giudizio - riportava le ritenute Irpef per un importo corrispondente a quanto indicato in dichiarazione. Pertanto, la Corte ha considerato assolto da parte del ricorrente l’onere della prova a suo carico circa l’effettivo versamento e la definitività dello stesso mediante il deposito della certificazione unica trasmessa dall’unico sostituto d’imposta (il datore di lavoro italiano) e dei cedolini paga italiani e esteri da cui si evinceva chiaramente il versamento delle imposte estere nella misura pari a quella indicata nel modello dichiarativo. Da ultimo, gli interpreti hanno ritenuto irrilevante la circostanza che l’Amministrazione fiscale estera non avesse certificato l’avvenuto adempimento delle imposte da parte del datore di lavoro italiano in quanto «le eventuali inefficienze degli Stati esteri o, comunque, le obiettive difficoltà nella collaborazione con l’Autorità fiscale italiana non possono risolversi in un pregiudizio per il contribuente incolpevole, che abbia assolto regolarmente i propri obblighi». |