Ammissibilità delle registrazioni audio: la prevalenza dell’interesse del minore sull’illiceità del trattamento dei dati personali

02 Aprile 2026

La decisione del Tribunale di Padova verte sul tema dell’ammissibilità di una registrazione audio acquisita in violazione delle disposizioni di legge, mediante il mantenimento attivo di una videochiamata oltre la sua cessazione. Il Giudice, pur riconoscendo l’illiceità dell’acquisizione, ritiene utilizzabile la prova, valorizzando un criterio di bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco. Nel caso de quo, in particolare, la registrazione è posta a fondamento di domande concernenti la tutela dei diritti dei figli minori, il cui interesse è reputato prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza giustificandone, in tal modo, l’acquisizione.

Massima

Nell’ambito dei procedimenti di diritto di famiglia, il bilanciamento degli interessi giustifica l’ammissibilità di prove altrimenti illecite, quando siano dirette a tutelare diritti fondamentali di grado elevato, in particolare di figli minori. In questi casi, infatti, sono riconosciuti al giudice dei poteri istruttori d’ufficio e può disporre anche al di fuori dei limiti della domanda, motivo per cui la registrazione di conversazioni materne rilevanti ai fini della valutazione della capacità genitoriale, è da ritenere ammissibile nel primario interesse della tutela della salute psicofisica e del benessere della minore.

Il caso

Il 23 gennaio 2026, dinanzi al Tribunale di Padova, Tizio depositava un audio che, prontamente, veniva contestato da Caia, parte di ricorrente, che ne contestava l’inammissibilità e l’inutilizzabilità sostenendone l’acquisizione illecita mediante la registrazione di conversazioni telefoniche e dialoghi con la figlia all’interno della sua abitazione, mantenendo attiva la videochiamata oltre la sua cessazione.

La questione

La questione sorta nel caso di specie è la seguente: può ritenersi ammissibile e utilizzabile un audio acquisito in violazione delle disposizioni in materia di privacy, registrando conversazioni tra genitore e figlio, qualora esso sia posto a fondamento di domande volte alla tutela dell’interesse del minore?

Le soluzioni giuridiche

Il tema affrontato dal Tribunale di Padova non è nuovo in ambito giurisprudenziale. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affrontato il tema dell’ammissibilità di prove acquisite in violazione della normativa sulla privacy, nell’ambito di procedimenti di diritto di famiglia e tutela dei minori.

Tradizionalmente, la prova illecitamente acquisita era considerata inutilizzabile poiché la Giurisprudenza riteneva prevalente il rispetto del diritto alla privacy. La Corte di Cassazione, infatti, nell’ ordinanza, Cass. civ., sez. VI - 1, 08 novembre 2016, n. 22677 affermava, esaminando un caso di separazione giudiziale dei coniugi, che il materiale procurato illecitamente, mediante sottrazione fraudolenta, seppur provante il condizionamento esercitato dalla controparte, non poteva essere ritenuto ammissibile poiché l’orientamento giurisprudenziale prevalente ha sempre ritenuto necessaria la raccolta di prove video o registrazioni audio nel pieno rispetto della normativa privacy.

Successivamente, la Giurisprudenza di merito ha cominciato ad ammettere alcune prove illecitamente ottenute fondando la ratio dell’acquisizione sul potere discrezionale del Giudice in un’ ottica di bilanciamento dei diritti ed interessi contrapposti nel caso di specie sulla scorta del principio per cui “Nel silenzio della legge, nel processo civile non è applicabile la sanzione della nullità alle prove acquisite al di fuori del processo con modalità ritenute non lecite, al contrario di quanto previsto nel processo penale dall'art. 191 c.p.p. Il Giudice è chiamato a compiere un bilanciamento tra i diritti e gli interessi che si contrappongono nel caso concreto al fine di scegliere la soluzione migliore nell'esclusivo interesse del minore”.

Sulla scorta delle giurisprudenze dei Tribunali, anche la Corte di Cassazione, ha iniziato a recepire tali orientamenti come si evince dalle sentenze Cass. n. 13121/2023 con cui i giudici hanno ammesso le prove, illecitamente acquisite, per meglio esplicare il diritto di difesa in ossequio al principio di diritto espresso dalla medesima Corte di Cassazione nella sentenza n. 5105/2020 con cui si evidenziava l’assenza di uno specifico divieto di utilizzo delle prove illecite.

Con la propria decisione, il Tribunale di Padova ha valorizzato il, già menzionato, criterio del bilanciamento degli interessi in forza del quale il best interest of child, quale diritto fondamentale di rango elevato, può giustificare l’uso di una registrazione acquisita illecitamente purché indispensabile ai fini della completa valutazione della capacità genitoriale di uno o di entrambi i genitori. In tal senso la registrazione assumeva, infatti, una particolare rilevanza funzionale alla salvaguardia della salute psicofisica della minore.

Tale orientamento conferma che il predetto principio del superiore interesse del minore, prevale su altre esigenze quali, ad esempio, la riservatezza permettendo l’acquisizione di strumenti di prova generalmente illeciti posto che, in ogni caso, anche se l’acquisizione ivi commentata costituisse reato, essa sarebbe perseguibile su querela della persona offesa e anche eventuali segnalazioni al Garante della Privacy, richiederebbero un’iniziativa della parte stessa.

Osservazioni

Il caso in esame ha sollevato un quesito che rappresenta un punto focale nella giurisprudenza contemporanea consistente nel conflitto tra il rispetto della privacy e la tutela dei minori nell’ambito dei procedimenti di famiglia.

L’evoluzione tecnologica ha reso le c.d. prove digitali, intendendo come tale qualsiasi dato o informazione memorizzata o trasmessa per mezzo di strumenti elettronici connotato dai caratteri dell’immaterialità, replicabilità e tracciabilità, ammissibili all’interno dei procedimenti in diritto di famiglia, ove il ricorso a tali prove risulta essere sempre più frequente. 

Nei procedimenti di separazione, divorzio o affidamento dei figli, esse, possono essere assunte quali prove atipiche ai sensi dell’art.115 c.p.c., laddove siano idonee a dimostrare fatti giuridicamente rilevanti oppure, ai sensi dell’art. 2712 c.c., come materiale con pieno valore probatorio, salvo contestazione della conformità.

Con la Riforma Cartabia è stato implementato l’uso delle prove digitali dovendo, le parti, allegare sin dall’atto introduttivo ogni documento probatorio a pena di decadenza. Ciò introduce, tuttavia, la questione più importante: il bilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa, o nel caso del diritto di famiglia che vede coinvolti figli in età minore, il diritto alla tutela del superiore interesse degli stessi.

La normativa europea sulla protezione dei dati, dispone che la riservatezza possa cedere il passo alla necessità di acquisire informazioni di preminente importanza utili per dimostrare fatti decisivi per la causa, come nel caso che ci occupa.

In particolare, infatti, pur essendo stata acquisita in modo illecito la registrazione audio depositata da parte resistente è stata posta a fondamento di domande finalizzate a salvaguardare il superiore interesse della figlia in età minore dell’ex coppia dimostrando, in tal modo, come la protezione dei figli possa prevalere sulle esigenze di riservatezza sancite dal GDPR.

Di rilevante spessore si ritiene, a tal proposito, l’ ordinanza Cass. n. 13121/2023 con cui la Corte di Cassazione ha sancito che Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 196/2003, non è soggetto alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scriminano la raccolta”. Tale pronuncia apre ad una visione molto vasta della materia in esame che, tuttavia, necessita di essere analizzata alla luce del principio di minimizzazione secondo il quale sono rilevanti lo scopo ed il contenuto delle prove illecite ai fini della loro ammissione all’interno di un processo civile come, ad esempio, la tutela dell’interesse dei figli in età minore.

Riferimenti

- Famiglia e Diritto, 2018, 1, 41

- Famiglia e Diritto, 2023, 7, 677

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