Denuncia di danno temuto, provvedimenti temporanei e giudizio di merito

La Redazione
02 Aprile 2026

I provvedimenti temporanei ed urgenti di natura cautelare assunti ai sensi dell'art. 1172 c.c. caratterizzano ed esauriscono la fase cautelare del procedimento cui dà luogo il ricorso del denunciante, mentre del tutto distinto ed autonomo rimane, rispetto ad essa, il successivo giudizio di merito.

In tema di denuncia di danno tenuto, i provvedimenti temporanei ed urgenti di natura cautelare assunti ai sensi dell'art. 1172 c.c. caratterizzano ed esauriscono la fase cautelare del procedimento cui dà luogo il ricorso del denunciante, mentre del tutto distinto ed autonomo rimane, rispetto ad essa, il successivo giudizio di merito a cognizione piena diretto ad accertare l'esistenza del diritto per la cui tutela erano stati chiesti quei provvedimenti. Pertanto, in caso di azione proposta a tutela del possesso, il giudizio di merito successivo alla chiusura della fase cautelare del procedimento ha ad oggetto la verifica della ricorrenza dell'effettiva esistenza del pericolo di danno, della sua riconducibilità al comportamento del denunciato e dell'illiceità di tale comportamento, sicché, ricorrendo siffatti elementi, i provvedimenti emessi con sentenza a chiusura del giudizio di merito non rilevano di per sé ma in funzione della effettiva e piena tutela della situazione di possesso invocata (Cass. civ. n. 14561/2001).

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