Amministrazione di sostegno, tra esigenze di protezione e salvaguardia della libertà personale del beneficiario
03 Aprile 2026
Massima È affetto da vizio il provvedimento giurisdizionale che neghi l’attribuzione di poteri sostitutivi all’amministratore di sostegno e limitazioni alla capacità di agire del beneficiario, sulla base di mere affermazioni aprioristiche e di principio (quali ad esempio la sproporzione della misura e la lesività della dignità del beneficiario), senza effettuare in concreto, e sulla base delle risultanze istruttorie, un ponderato bilanciamento tra le esigenze di salvaguardia della libertà personale del beneficiario e le esigenze di protezione di quest’ultimo. Il caso Tizio e Caio adivano il giudice tutelare di Bologna per far aprire l’amministrazione di sostegno in favore di Sempronio, allora ottantacinquenne. Esaurita l’istruttoria ed espletata una ctu, in data 13.05.2024 il giudice tutelare emanava il decreto di nomina definitiva, confermando l'incarico già conferito all'AdS in via provvisoria. Il decreto definitivo di nomina veniva reclamato sia da Sempronio che da Tizio e Caio. In particolare, per quanto d'interesse in questa sede, Tizio e Caio chiedevano al Tribunale di:
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 29.10.2024, confermava la misura dell’amministrazione di sostegno, ma rigettava le domande di ampliamento dei poteri dell’AdS. Avverso tale provvedimento, Tizio e Caio proponevano ricorso per cassazione ex art. 473-bis.58 c.p.c., affidandolo a tre motivi. 1) Con il primo motivo i ricorrenti censuravano la violazione o falsa applicazione di legge, per violazione degli artt. 404, 409e 411 c.c. e dell’art. 3 legge n. 219/2017, nonché per contrarietà ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte, avendo il giudice escluso l'estensione dei poteri dell'AdS in ambito sanitario con una motivazione apodittica, disattendendo le risultanze istruttorie dalle quali risultava l'ingravescenza delle condizioni psicofisiche del beneficiario. 2) Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione o falsa applicazione di legge per violazione degli artt. 404, 409, 411e 591 c.c., nonché dell’art. 1 legge n. 6/2004 per avere il giudice rifiutato di limitare la capacità di testare e donare del beneficiario, nonostante fosse stato comprovato lo stato di vulnerabilità psichica di quest’ultimo e la sua incapacità di provvedere consapevolmente alla cura dei propri interessi patrimoniali. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti censuravano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice, nel rigettare la domanda di limitazione della libertà di viaggiare del beneficiario, aveva omesso di considerare le risultanze della ctu, dalle quali emergeva la piena incapacità del soggetto di avere contezza del proprio stato di salute, di provvedere in autonomia alla cura di sé e della propria salute psicofisica, di essere in grado di viaggiare autonomamente. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi di censura, ha accolto il ricorso di Tizio e Caio, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale di Bologna in diversa composizione. La questione A quali condizioni ed entro quali limiti il giudice può limitare la capacità di autodeterminazione del beneficiario dell’amministrazione di sostegno e attribuire poteri sostitutivi all’AdS? Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in cui si chiedeva la censura del provvedimento del giudice di merito che aveva rigettato le richieste di ampliamento dei poteri dell’AdS e di limitazioni della libertà di autodeterminazione in capo al beneficiario. È noto come l’amministrazione di sostegno rappresenti uno strumento duttile e volto a limitare il meno possibile la libertà e il potere di autodeterminazione del beneficiario. Come ricorda l’ordinanza de qua, lo scopo dell’istituto, individuato dall’art. 1 legge 6/2004, è quello di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo e permanente”. Cardine dell’istituto è, quindi, la protezione dell'autodeterminazione del beneficiario in tutti gli ambiti in cui questa può esprimersi, senza, però, determinare un pregiudizio nell'esercizio di diritti di pari rango (tra cui il diritto alla salute e il diritto ad una condizione di vita dignitosa e non esposta a pericoli). In questo perimetro, il provvedimento di nomina dell'AdS, nella parte in cui definisce i poteri di assistenza o sostituzione della volontà dell'amministrato, impone un ponderato bilanciamento tra esigenze di protezione e salvaguardia della libertà personale. Tale bilanciamento, come precisano gli Ermellini, si atteggia diversamente a seconda degli ambiti interessati. 1° motivo di ricorso – Poteri dell’AdS in ambito sanitario La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, riconoscendo che il giudice di merito, nel rigettare le richieste di Tizio e Caio, si era limitato ad una lettura astratta ed apodittica del diritto alla libertà terapeutica e aveva omesso ogni valutazione circa la capacità effettiva del beneficiario di formare e manifestare un consenso informato autentico, attuale e coerente con il proprio orizzonte valoriale. Il Tribunale di Bologna, infatti, aveva fondato la propria decisione esclusivamente su una aprioristica contrarietà di tale misura al principio di autodeterminazione sancito dall’art. 32 Cost. e dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1997, non considerando le risultanze della ctu, secondo le quali il beneficiario presentava “una condizione di disturbo cognitivo con alterazioni affettive e comportamentali. Allo stato attuale, tale condizione non appare peraltro oggetto di specifiche cure, né il periziando appare consapevole ed in grado di rivolgersi spontaneamente a specialisti (e neppure al medico di medicina generale) per intraprendere un adeguato e auspicabile percorso diagnostico e terapeutico. Sulla base di tali considerazioni ritengo pertanto di poter propendere per la presenza in G.C. di una infermità mentale abituale che implica una impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e relativi alla cura di sé e della propria salute psicofisica”. Tale omissione valutativa, a detta degli Ermellini, ha posto la decisione “fuori dal perimetro normativo ed in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità”. In tema di autodeterminazione in ambito sanitario, l’ordinanza rileva, infatti, che “l'ordinamento ammette espressamente che i poteri dell'AdS siano estesi alla prestazione del consenso in ambito sanitario e alla predisposizione di un piano terapeutico volto alla cura del beneficiario allorché la volontà del paziente, che legittimerebbe l'intervento terapeutico, e che è riconosciuta come determinante, sia attinta da una condizione di infermità, provvisoria o definitiva, tale da non poter essere più formata consapevolmente e liberamente. In tale prospettiva, l'attribuzione all'AdS di poteri di sostituzione nelle scelte di carattere medico, nella misura in cui limita l'esercizio della libertà di scelta, non lede il diritto alla salute, ma ne garantisce l'effettività.” A tale conclusione conducono: - l’art. 411, comma 4, c.c., norma che, nel riconoscere la possibilità di estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno effetti/limitazioni/decadenze previsti per l’interdetto e l’inabilitato, consente di conferire all'amministratore anche poteri decisionali in ambito sanitario, ove ciò risulti necessario, proporzionato e adeguato allo stato di vulnerabilità accertato; - l’art. 1 legge n. 219/2017, che qualifica il consenso informato come espressione della dignità e dell'autodeterminazione della persona, e ne richiede i requisiti di libertà e attualità; - l’art. 3, comma 4, legge n. 219/2017, ai sensi del quale “nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere”. Fatte queste premesse, la Corte Suprema ha precisato che “spetta al giudice del merito il compito di verificare in concreto la qualità dell'autonomia residua del beneficiario, la misura della vulnerabilità accertata e la necessità della rappresentanza sanitaria richiesta, motivando sui poteri da conferire secondo un criterio di proporzione e adeguatezza”. 2° motivo di ricorso – Limitazione della capacità di donare e testare del beneficiario Il beneficiario di amministrazione di sostegno non è presuntivamente incapace di testare o di donare. Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità che il giudice tutelare, ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c., possa estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno la limitazione alla capacità di testare e donare. In particolare, presupposto per l’incapacità a testare ex art. 591 c.c. è l’accertamento da parte del giudice di merito di “un grado d'incapacità cognitiva e volitiva, tale da non consentirne l'autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole” (Cass. n. 12460/2018). Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha rilevato che, benchè il tribunale avesse formalmente preso atto e condiviso le conclusioni della ctu circa il progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo del beneficiario, non ne avesse tenuto conto nel decidere in merito alla capacità di testare e donare. Il giudice di merito si era, infatti, limitato ad affermare che tali limitazioni sarebbero state sproporzionate e lesive della dignità personale del beneficiario, e ha erroneamente fatto discendere dalla capacità di quest’ultimo di amministrare liberamente una porzione di patrimonio rimessa alla sua disponibilità ordinaria, anche la piena capacità di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa. È stata, pertanto, omessa ogni valutazione circa l’effettiva capacità di donare e testare del beneficiario, che richiede “un diverso e più elevato grado di consapevolezza, non solo in quanto potenzialmente relativa all'integrità e all'interezza dell'asse patrimoniale e alle sorti di questo oltre la propria morte, ma anche in quanto condizionata da elementi esistenziali e valoriali che concorrono ad integrare il carattere personalissimo dell'atto”. 3° motivo di ricorso – Limitazione della libertà di circolazione del beneficiario La Corte di legittimità ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso poiché, anche riguardo alla richiesta limitazione della libertà di viaggiare del beneficiario, il giudice di merito aveva deciso in modo astratto, senza confrontarsi con le valutazioni del ctu, né considerando le ultime esperienze di viaggio in autonomia del beneficiario e la dimostrata propensione di quest’ultimo a mettere in grave pericolo la propria salute. Osservazioni La pronuncia in commento affronta il delicato tema della compressione della libertà di autodeterminazione del beneficiario di amministrazione di sostegno. Gli Ermellini, da un lato sottolineano che la finalità dell’istituto è quella di tutelare le persone vulnerabili con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire. Dall’altro, però, riconoscono che le esigenze di protezione possono richiedere alcune limitazioni all’autodeterminazione, con eventuale attribuzione di poteri sostitutivi all’AdS. Il giudice di merito è, quindi, chiamato a svolgere un ponderato bilanciamento tra le due esigenze (protezione e libertà del beneficiario), valutando in concreto la condizione psicofisica e la residua capacità di comprendere e assumere decisioni consapevoli. Nel compiere tale valutazione, che si atteggia diversamente in relazione ai vari ambiti della vita presi in considerazione, il giudice deve tener conto delle risultanze istruttorie, inclusa l’eventuale consulenza tecnica d’ufficio. La tutela dell’autodeterminazione del beneficiario non può portare ad una aprioristica esclusione di poteri sostitutivi dell’AdS e di limitazioni alla libertà del beneficiario, misure ammesse dall’art. 411 c.c., così come invece fatto nel provvedimento gravato, in cui il giudice di merito ha trascurato del tutto elementi che dimostravano l’estrema vulnerabilità e incapacità del beneficiario. In particolare, in ambito sanitario, è legittima l’attribuzione all’AdS di poteri sostitutivi allorquando la condizione di infermità (provvisoria o definitiva) del beneficiario non consenta a quest’ultimo di formare in modo libero e consapevole la propria volontà. In questi termini i poteri sostitutivi dell’AdS non ledono il diritto alla salute del beneficiario, ma ne garantisce l’effettività. Così, la capacità di testare può essere limitata allorquando siano emerse evidenze della mancanza in capo al beneficiario di un elevato grado di consapevolezza (maggiore rispetto a quella necessaria per amministrare una somma di denaro per i bisogni ordinari), essendo il testamento atto complesso che può incidere sull’intero asse ereditario e che è condizionato da elementi esistenziali e valoriali che concorrono ad integrarne il carattere personalissimo. Infine, la libertà di viaggiare può essere limitata quando venga dimostrato che il beneficiario non è in grado di farlo autonomamente senza mettere in pericolo la propria integrità fisica. La pronuncia, dunque, tende a cercare un (a volte difficile) bilanciamento tra le diverse esigenze sottese all’istituto dell’amministrazione di sostegno, bilanciamento che presuppone una valutazione in concreto dell’effettiva e residuale capacità di fatto del beneficiario nei vari ambiti della vita, evitando giudizi aprioristici e di principio. |