Diritto di precedenza del lavoratore a termine, stabilizzazioni e decorrenza dei termini
03 Aprile 2026
Massima In tema di contratto a termine, il diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. 81/2015, sorge solo a seguito di espressa manifestazione scritta di volontà del lavoratore, sicché, in mancanza, o nelle more di tale manifestazione, il datore di lavoro può legittimamente procedere ad assunzioni o stabilizzazioni di altri lavoratori. L’esercizio del diritto di precedenza si connota rispetto alle sole “nuove assunzioni” a tempo indeterminato e non si estende alle trasformazioni in tempo indeterminato di rapporti a termine già in essere, che non integrano una violazione del diritto di precedenza ed è temporalmente limitato in quanto si estingue decorso un anno dalla cessazione del rapporto a termine, con la conseguenza che le assunzioni o stabilizzazioni effettuate oltre tale termine non possono essere sindacate alla luce del diritto di precedenza, anche se successive alla manifestazione di volontà del lavoratore. Il caso La ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di una serie di contratti a termine, dal 7 gennaio 2020 al 2 novembre 2020, con mansioni di addetta al call center, superando così il requisito dei sei mesi previsto dall’art. 24, comma 1, d.lgs. 81/2015. Con raccomandata del 10 febbraio 2021, la lavoratrice manifestava al datore di lavoro la volontà di avvalersi del diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato relative alle medesime mansioni. Nel ricorso, la lavoratrice deduceva che, nei mesi immediatamente successivi alla cessazione del suo rapporto, la società aveva proceduto ad assumere o stabilizzare a tempo indeterminato diversi colleghi, ritenendo così violato il proprio diritto di precedenza. La società resistente si difendeva sostenendo che i lavoratori indicati erano stati tutti assunti a termine (spesso dopo un periodo di somministrazione) nell’ambito di un accordo di prossimità del 2019, e solo successivamente stabilizzati a tempo indeterminato. Non solo, precisa la società che le stabilizzazioni erano avvenute, in parte, prima dell’esercizio del diritto di precedenza da parte della lavoratrice e, in altra parte, oltre il termine annuale di estinzione del diritto. Pertanto, concludeva parte convenuta, non si trattava di “nuove assunzioni” in violazione del diritto di precedenza. Il Tribunale, dopo aver acquisito i contratti di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori indicati, rigettava il ricorso, compensando le spese. La questione La questione affrontata dal Tribunale di Lecce può essere sintetizzata, come segue, attraverso la proposizione di un quesito. Il lavoratore a termine che abbia maturato il diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. 81/2015 e lo abbia esercitato per iscritto, ha diritto di essere assunto a tempo indeterminato con priorità rispetto alle stabilizzazioni di colleghi già assunti a termine in forza di un accordo di prossimità e rispetto ad assunzioni o stabilizzazioni effettuate prima dell’esercizio del diritto od oltre l’anno dalla cessazione del rapporto? In particolare, il Tribunale è stato chiamato a chiarire, in primo luogo, se la stabilizzazione di lavoratori a termine integri o meno una “nuova assunzione” ai fini dell’art. 24; ed in seconda battuta, da quando decorra e quando si estingua il diritto di precedenza, in rapporto: al momento della manifestazione di volontà del lavoratore; al termine annuale previsto dal comma 4 dell’art. 24; alle assunzioni/stabilizzazioni effettuate nel periodo intermedio. Le soluzioni giuridiche Ricostruzione normativa e giurisprudenziale del diritto di precedenza. L’art. 24 d.lgs. 81/2015 disciplina il diritto di precedenza del lavoratore a termine che, presso la stessa azienda, abbia prestato l’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, riconoscendogli priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i dodici mesi successivi, con riferimento alle mansioni già espletate. Il comma 4 stabilisce che il diritto deve essere richiamato nell’atto scritto di assunzione a termine; può essere esercitato solo se il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per le attività stagionali) e si estingue una volta trascorso un anno dalla cessazione del rapporto. Sul tema, la giurisprudenza ha chiarito come il diritto di precedenza non sia automatico ma richiede una attivazione espressa da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 19348/2024). Il datore di lavoro, in mancanza di tale manifestazione, può legittimamente procedere ad assunzioni o trasformazioni di altri rapporti, come chiarito anche dall’Interpello Min. Lavoro n. 7/2016, richiamato dal Tribunale di Lecce. Inoltre, la contrattazione collettiva può derogare anche in peius alla disciplina legale, come affermato, ad esempio, dal Tribunale di Milano 16 aprile 2025, n. 1063, che ha ritenuto legittima la previsione di un requisito di anzianità a termine superiore (12 mesi) rispetto ai sei mesi legali. La sentenza del Tribunale di Sassari 15 dicembre 2020, n. 329, ha poi puntualizzato che il diritto di precedenza è circoscritto alle “nuove assunzioni” a tempo indeterminato, restando escluso il caso di mera trasformazione di un rapporto di lavoro già in essere. Sul versante di legittimità, Cass. 15 luglio 2024, n. 19348, ha fornito un’interpretazione ampia della finestra temporale di esercizio del diritto di precedenza, affermando: prima di tutto, che il lavoratore può esercitare il diritto anche in costanza di rapporto, una volta maturato il requisito dei sei mesi; in secondo luogo, che il termine di dodici mesi per le assunzioni rilevanti decorre dall’esercizio del diritto. La soluzione del Tribunale di Lecce Il Tribunale di Lecce, pur richiamando la giurisprudenza citata, concentra la propria decisione su due profili: la natura delle assunzioni/stabilizzazioni e il profilo temporale del diritto. Quanto al primo, il giudice rileva che i lavoratori indicati dalla ricorrente erano già stati assunti a termine (dopo periodi di somministrazione) e sono stati successivamente “stabilizzati” a tempo indeterminato secondo il percorso previsto dall’accordo. Conclude, quindi, in linea con Trib. Sassari, sent. n. 329/2020, che tali stabilizzazioni non costituiscono “nuove assunzioni” rilevanti ai fini del diritto di precedenza, ma solo modifiche della durata di rapporti già in essere e, pertanto, non possono essere considerate lesive del diritto azionato. Quanto al secondo profilo, sul piano temporale quindi, il Tribunale ha osservato, da una parte, che le stabilizzazioni di tre colleghi verificatesi a fine dicembre 2020 sono avvenute prima che la lavoratrice manifestasse per iscritto la volontà di avvalersi del diritto (10 febbraio 2021), quando cioè il diritto non era ancora sorto in concreto; dall’altra che le stabilizzazioni di altri due colleghi nel gennaio 2022 sono avvenute oltre un anno dalla cessazione del rapporto della ricorrente (2 novembre 2020), quando, ai sensi dell’art. 24, comma 4, il diritto di precedenza si era ormai estinto (2 novembre 2021). Il giudice di Lecce, quindi, valorizza in modo rigoroso il dato letterale secondo cui “il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”, e considera incompatibile con tale dato la tesi – sostenuta dalla lavoratrice, ma che di fatto è sostenuta anche dalla Cassazione – che vorrebbe far decorrere il termine dei dodici mesi dalla data di manifestazione della volontà, e non dalla cessazione del rapporto. Pur richiamando Cass. 19348/2024, il Tribunale ne limita la portata al caso specifico (manifestazione intervenuta prima della cessazione) e, anzi, ne critica espressamente l’impostazione nella parte in cui sembra far decorrere l’estinzione del diritto dai dodici mesi successivi all’esercizio, anziché dall’anno successivo alla cessazione, come previsto dalla legge. Osservazioni La sentenza in commento dispone su due importanti aspetti del diritto di precedenza ex art. 24, d.lgs. n. 81/2015. Su un primo versante, dopo aver ricordato come sia pacifico che la titolarità del diritto di precedenza segua la manifestazione di volersi avvalere dello stesso, ribadisce, in coerenza con la giurisprudenza di merito precedente sul tema, che il diritto di precedenza riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e non le trasformazioni di rapporti a termine già in essere. Ciò evita di “congelare” ogni percorso di stabilizzazione interno ogniqualvolta un ex lavoratore a termine eserciti il proprio diritto di precedenza, con effetti paralizzanti sull’organizzazione aziendale. Già da questo punto di vista, i profili di criticità che potrebbero emergere non sono irrilevanti. Affermare “solamente” che il diritto di precedenza non investe le trasformazioni di contratti a termine, senza specificare se si tratti di CTD antecedenti o successivi rispetto a quello di cui è titolare il richiedente, rischia di favorire un sistema abusivo di tale protezione datoriale. Se non v’è precisione sul punto, non può esserci certezza che, prima che il lavoratore in questione maturi la possibilità di esercitare il proprio diritto di precedenza, il datore di lavoro non assuma con contratto a termine un altro lavoratore con l’obiettivo di trasformare successivamente questo contratto in CTI ed eludere il sistema. Per evitare tale incertezza, bisognerebbe, quantomeno, dire che è vero – ed anche condivisibile – ciò che afferma il Tribunale di Lecce – e quindi che il contratto a termine del lavoratore “x” trasformato vede soccombere il diritto di precedenza del lavoratore “y” –, ma solo se il CTD trasformato in CTI sia stato stipulato prima del CTD del lavoratore che eserciti il diritto di precedenza. Da un secondo punto di vista, il Tribunale valorizza il dato testuale del comma 4 dell’art. 24, e fissa un perimetro temporale certo: trascorso un anno dalla cessazione del rapporto, il diritto si estingue, indipendentemente dal momento di esercizio dello stesso. Questa lettura estremamente positivista, e quindi legata alla lettera della disposizione, si potrebbe definire come il punto più problematico della decisione stessa, attesa l’inevitabile collisione con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, e precisamente da Cass. 15 luglio 2024, n. 19348, la quale ha affermato la possibilità di esercizio del diritto di precedenza anche in costanza di rapporto ed ha ancorato la finestra dei dodici mesi alle assunzioni effettuate “nei dodici mesi successivi all’esercizio del diritto”. Dallo “scontro” fra queste due visioni, ne deriva una tensione interpretativa tra una lettura più garantistica della Cassazione, che amplia il perimetro di tutela del lavoratore consentendo l’esercizio anticipato, e la lettura più restrittiva del Tribunale, che ancora il tutto alla cessazione del rapporto, sia per il termine di esercizio (sei mesi) sia per quello di estinzione (dodici mesi). In prospettiva, la coesistenza di questi due approcci potrebbe generare incertezze applicative, specie in assenza di un ulteriore intervento chiarificatore della Cassazione in sede nomofilattica. Ma non è tutto, la Suprema Corte, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, dovrebbe non solo spingersi a confermare il suo precedente, ma dovrebbe aggiungere un’ulteriore argomentazione. Anche qui, “fermarsi” ad affermare che il termine dei 12 mesi per l’estinzione decorra dalla manifestazione del volersi avvalere del diritto di precedenza, rischia di creare alcune complicazioni. Nel caso concreto sottostante quella pronunzia della Cassazione, la lavoratrice aveva esercitato il diritto di precedenza prima della cessazione del proprio contratto, e se ciò porta alla condivisibile posizione della Corte secondo cui non esistendo un dies a quo dell’esercizio del diritto questo può ben essere esercitato prima della cessazione del rapporto di lavoro, altrettanto vero è, tuttavia, che questa impostazione porti un’inevitabile violazione del comma 4 dell’art. 24, d. lgs. 81/2015. Due sono le soluzioni alternative: o il termine di un anno decorre sempre dalla cessazione del contratto a termine indipendentemente da quando il lavoratore ha manifestato di voler esercitare il proprio diritto di precedenza (in ossequio alla lettera della norma, quindi); oppure, se si segue la Corte di cassazione, l’anno deve decorrere dalla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza solo se questa avviene successivamente alla cessazione ed entro i sei mesi successivi. Se così non fosse, il dictum della Corte risulterebbe una deroga in peius al comma 4, in forza della quale un lavoratore che maturi la possibilità di esercitare il diritto di precedenza dopo sei mesi di attività presso la stessa azienda, ove decidesse di esercitare il proprio diritto a sei mesi ed un giorno (la Cassazione afferma che è indifferente il momento in cui si manifesta) ed avesse davanti ancora 12 mesi di contratto a termine, ad egli non si applicherebbe il comma 4 dell’art. 24. Ma allo stesso tempo, tuttavia, percorrere la seconda strada rischierebbe di veder affermato un altro rischioso principio. Se passasse l’idea secondo cui un lavoratore che abbia maturato un’anzianità di servizio pari a sei mesi (requisito soggettivo richiesto dall’art. 24) in un’azienda possa immediatamente esercitare il proprio diritto di precedenza attraverso comunicazione scritta, e si affermasse altresì che rimarrebbe fermo il comma 4 dell’art. 24, il diritto di precedenza di quel lavoratore durerebbe per tutto il corso del proprio contratto a termine (in ipotesi estreme, altri 18-30 mesi), nonché per un ulteriore anno successivo alla cessazione del contratto. Questo, inevitabilmente, rischierebbe di compromette eccessivamente l’iniziativa economica del datore di lavoro, il quale sarebbe sotto “scacco” di un lavoratore con un contratto a termine per un tempo eccessivo. La sentenza del Tribunale di Lecce si inserisce coerentemente in questo quadro, privilegiando – condivisibilmente – una lettura restrittiva – rispettosa della lettera della norma – e temporalmente rigorosa del diritto di precedenza, in linea con l’idea che si tratti di un’eccezione alla libertà di iniziativa economica e di organizzazione del personale, e come tale non suscettibile di interpretazioni estensive. Riferimenti Per un inquadramento più ampio del tema, si rinvia: alla giurisprudenza di merito citata nel presente contributo: Trib. Sassari 15 dicembre 2020, n. 329 (limiti oggettivi del diritto rispetto alle trasformazioni); Trib. Milano 16 aprile 2025, n. 1063 (derogabilità in peius da parte dei CCNL); Trib. Trento 2022, n. 117 (interpretazione estensiva); alla giurisprudenza di legittimità citata nel presente contributo: Cass. 15 luglio 2024, n. 19348 (decorrenza ed esercizio del diritto di precedenza nella disciplina previgente, con indicazioni ancora influenti in sede interpretativa). Questi materiali consentono di collocare la sentenza del Tribunale di Lecce all’interno del più ampio dibattito, normativo e giurisprudenziale, sulla funzione e sui limiti del diritto di precedenza nel sistema del contratto a termine. |