Decadenza dalla NASpI e pensione di anzianità

02 Aprile 2026

Perde il diritto alla NASpI colui che, percependo tale prestazione, ha maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità ma non abbia ancora presentato la relativa domanda in sede amministrativa?

Sulla questione, sebbene con riferimento all’ASpI, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata con argomentazioni che possono essere estese anche alla NASpI, considerato che l'art.2, comma 40, lett. c), della l. n.92/2012 (relativo alla ASpI) ha il medesimo tenore letterale dell'art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.55/2014 (relativo alla NASpI). Pertanto, seguendo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, deve affermarsi che la decadenza dal trattamento di disoccupazione consegue al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia (o anticipato). Infatti, ai fini della decadenza, ciò che rileva è la sussistenza del requisito anagrafico e di quello contributivo, senza che possa assumere rilievo l’effettiva percezione del trattamento pensionistico. Analogamente, suddetta decadenza non potrebbe essere subordinata alla presentazione della domanda amministrativa di pensionamento, poiché in tal modo si assoggetterebbe l’effetto decadenziale alla volontà del soggetto interessato. (Cfr.: Cass., sez. lav., 17 marzo 2026, n. 6081; Cass., sez. lav., 03 maggio 2024, n. 11965 ; Cass., sez. lav., 16 agosto 2024,  n. 22877).

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