La T.U.N. come nuovo baricentro del danno biologico

La Redazione
07 Aprile 2026

La Cassazione, con sentenza 8630/2026, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, qualifica la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. 12/2025 come nuovo parametro generale, seppur indiretto, della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione alla salute, applicabile anche a sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e oltre RC auto e sanitaria. 

La Terza Sezione civile della Cassazione, con sentenza 7 aprile 2026, n. 8630, decide il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale del 2021, con lesioni macropermanenti (35%) e domanda di liquidazione secondo le Tabelle di Milano 2024

Il giudice a quo chiedeva se, dopo il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (T.U.N.), il parametro legittimo di liquidazione del danno biologico macropermanente fosse ancora la tabella milanese, la T.U.N. ovvero una scelta libera e motivata tra i due sistemi, con rilevanti differenze di risultato (nel caso concreto, oltre 21.000 euro).

La Corte ricostruisce il vivace dibattito di merito e dottrina, evidenziando tre filoni:

  • un orientamento favorevole all’applicazione generalizzata della T.U.N., anche retroattiva e oltre i confini tipici di RC auto e responsabilità sanitaria;
  • un orientamento contrario, che ne rivendica la natura settoriale e l’efficacia solo per i sinistri successivi al 5 marzo 2025;
  • una posizione intermedia, che riconosce al giudice il potere di combinare T.U.N. e Tabelle di Milano con adeguata motivazione.

La Cassazione individua la chiave di soluzione nel principio di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., che governa ontologicamente la liquidazione del danno non patrimoniale. Le tabelle, siano esse “pretoriamente” elaborate (come le milanesi) o di fonte normativa (T.U.N.), sono strumenti parametrici di concretizzazione dell’equità, non sostitutivi ma integrativi del giudizio equitativo.

Ecco la nuova regola applicabile: la T.U.N. è riconosciuta come parametro generale e “privilegiato” della valutazione equitativa del danno biologico da macrolesioni, utilizzabile in via indiretta anche per:

  • sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025;
  • fattispecie diverse da RC auto e responsabilità sanitaria.

Tale applicazione non avviene per via di analogia iuris né in via di efficacia normativa retroattiva, ma come scelta equitativa del giudice che assume la T.U.N. quale parametro aggiornato e normativamente fondato per riempire di contenuto l’art. 1226 c.c.

La Corte precisa che:

  • nei giudizi di primo grado, dal 5 marzo 2025 il giudice può e tendenzialmente deve considerare la T.U.N. quale parametro preferenziale, pur restando la liquidazione ancorata all’equità e al caso concreto;
  • lo scostamento dalla T.U.N. – anche a favore delle Tabelle di Milano – è possibile solo con motivazione particolarmente puntuale sulle circostanze peculiari che rendono, nel caso concreto, più equa una diversa modulazione del quantum; tale onere motivazionale è tanto più stringente quanto più la fattispecie rientra nell’ambito oggettivo tipico della T.U.N. (RC auto e sanitaria). 

Il principio di diritto enunciato consacra quindi la T.U.N. come nuovo baricentro del sistema risarcitorio del danno alla salute: parametro equitativo generale, applicabile in via indiretta anche ultra-temporalmente e ultra-materia, dal quale il giudice può discostarsi solo in presenza di ragioni eccezionali, espressamente e rigorosamente motivate.

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