La T.U.N. come nuovo baricentro del danno biologico
07 Aprile 2026
La Terza Sezione civile della Cassazione, con sentenza 7 aprile 2026, n. 8630, decide il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale del 2021, con lesioni macropermanenti (35%) e domanda di liquidazione secondo le Tabelle di Milano 2024. Il giudice a quo chiedeva se, dopo il d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (T.U.N.), il parametro legittimo di liquidazione del danno biologico macropermanente fosse ancora la tabella milanese, la T.U.N. ovvero una scelta libera e motivata tra i due sistemi, con rilevanti differenze di risultato (nel caso concreto, oltre 21.000 euro). La Corte ricostruisce il vivace dibattito di merito e dottrina, evidenziando tre filoni:
La Cassazione individua la chiave di soluzione nel principio di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., che governa ontologicamente la liquidazione del danno non patrimoniale. Le tabelle, siano esse “pretoriamente” elaborate (come le milanesi) o di fonte normativa (T.U.N.), sono strumenti parametrici di concretizzazione dell’equità, non sostitutivi ma integrativi del giudizio equitativo. Ecco la nuova regola applicabile: la T.U.N. è riconosciuta come parametro generale e “privilegiato” della valutazione equitativa del danno biologico da macrolesioni, utilizzabile in via indiretta anche per:
Tale applicazione non avviene per via di analogia iuris né in via di efficacia normativa retroattiva, ma come scelta equitativa del giudice che assume la T.U.N. quale parametro aggiornato e normativamente fondato per riempire di contenuto l’art. 1226 c.c. La Corte precisa che:
Il principio di diritto enunciato consacra quindi la T.U.N. come nuovo baricentro del sistema risarcitorio del danno alla salute: parametro equitativo generale, applicabile in via indiretta anche ultra-temporalmente e ultra-materia, dal quale il giudice può discostarsi solo in presenza di ragioni eccezionali, espressamente e rigorosamente motivate. |