Clausola sociale e codice antimafia: niente automatismo tra precedenti penali e divieto di assunzione negli appalti pubblici

La Redazione
07 Aprile 2026

Il codice antimafia non prevede un automatismo tra la presenza di precedenti penali in capo al lavoratore e il divieto di assunzione in appalti pubblici. L’imprenditore deve svolgere una valutazione comparativa tra profilo penale del soggetto e mansioni da attribuire; solo ove emerga un concreto rischio di condizionamento mafioso può giustificarsi il mancato rispetto dell’obbligo di assunzione derivante da clausole sociali.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 2 aprile 2026 n. 8214, ha rigettato il ricorso di una società di servizi di pulizia subentrata in un appalto presso un ospedale, confermando la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato costituito, ex art. 2932 c.c., il rapporto di lavoro con un addetto alle pulizie già impiegato dal precedente appaltatore in forza della clausola sociale del CCNL Pulizie Multiservizi.

Il lavoratore, in servizio dal 2000, non era stato riassunto a causa di numerosi precedenti penali e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte territoriale aveva ritenuto che tali elementi non precludessero l’assunzione, avuto riguardo alle mansioni meramente esecutive (addetto alle pulizie, senza poteri autoritativi, funzioni certificative o maneggio di denaro) e alla risalenza temporale dei reati.

La società ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione degli artt. 82‑85 d.lgs. 159/2011, sostenendo un automatismo impeditivo tra precedenti penali e assunzione in appalti pubblici, nonché il rischio di interdittiva antimafia. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza e per la natura di accertamento di fatto delle modalità di svolgimento delle mansioni e del contatto con il pubblico.

Nel merito, la Corte ha affermato che il codice antimafia impone agli imprenditori un più rigoroso scrutinio del personale, ma non introduce un divieto automatico di assunzione di lavoratori con precedenti penali, specie quando l’assunzione avviene in applicazione di clausole sociali. Gli artt. 82‑85 d.lgs. 159/2011 riguardano la documentazione antimafia riferita a legale rappresentante, organi di amministrazione e soci qualificati, da cui può derivare il divieto di contrarre con la P.A. ex art. 67, ma non disciplinano in via diretta l’assunzione dei singoli dipendenti.

La documentazione antimafia può essere utilizzata dal datore per valutare la compatibilità tra profilo penale del candidato e mansioni da attribuire, potendo, in casi concreti, esonerarlo dall’obbligo di assunzione derivante dal contratto collettivo. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la posizione di addetto alle pulizie, priva di ruoli apicali o di contatto significativo con il pubblico e il denaro, non costituisse veicolo idoneo a esporre l’impresa a condizionamenti mafiosi, escludendo quindi la legittimità del rifiuto di assunzione.

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