NASpI e dimissioni in maternità: senza convalida il rapporto resta in essere e manca lo stato di disoccupazione
03 Aprile 2026
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 24 marzo 2026, n. 6979, ha accolto il ricorso dell’INPS contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto ad una lavoratrice il diritto ai trattamenti di astensione anticipata, maternità e NASpI, condannando l’Istituto al pagamento dei relativi ratei. L’INPS ha dedotto violazione degli artt. 1, 2e 3 d.lgs. n. 22/2015, in relazione agli artt. 54 e 55 d.lgs. n. 151/2001, evidenziando che la NASpI è prestazione di sostegno al reddito riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, con estensione solo ai casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex art. 7 l. n. 604/1966. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo che, una volta accertata l’inefficacia delle dimissioni non convalidate nel periodo protetto, il rapporto di lavoro deve considerarsi persistente, con esclusione dello stato di disoccupazione involontaria richiesto per l’accesso alla NASpI. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, restando impregiudicati i rapporti tra lavoratrice e datore di lavoro, estraneo al giudizio previdenziale. |