NASpI e dimissioni in maternità: senza convalida il rapporto resta in essere e manca lo stato di disoccupazione

La Redazione
03 Aprile 2026

In caso di dimissioni nel periodo protetto di gravidanza e primo anno di vita del bambino, la mancata convalida ex art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001 le rende inefficaci in generale. Il rapporto di lavoro prosegue mancando la cessazione involontaria richiesta per la NASpI ex artt. 1-3 d.lgs. 22/2015.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 24 marzo 2026, n. 6979, ha accolto il ricorso dell’INPS contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto ad una lavoratrice il diritto ai trattamenti di astensione anticipata, maternità e NASpI, condannando l’Istituto al pagamento dei relativi ratei.
La Corte territoriale aveva ritenuto inefficaci le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in costanza di gravidanza, per difetto di convalida ai sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 151/2001, con conseguente perdurare del rapporto di lavoro, ma, al contempo, aveva riconosciuto il diritto alla NASpI, nonostante l’assenza del presupposto della cessazione del rapporto.

L’INPS ha dedotto violazione degli artt. 1, 2e 3 d.lgs. n. 22/2015, in relazione agli artt. 54 e 55 d.lgs. n. 151/2001, evidenziando che la NASpI è prestazione di sostegno al reddito riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, con estensione solo ai casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex art. 7 l. n. 604/1966.

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo che, una volta accertata l’inefficacia delle dimissioni non convalidate nel periodo protetto, il rapporto di lavoro deve considerarsi persistente, con esclusione dello stato di disoccupazione involontaria richiesto per l’accesso alla NASpI.
Richiamando il precedente Cass. n. 5598/2023, la Corte ha precisato che la necessità di convalida ex art. 55, comma 4, d.lgs. n. 151/2001 non è limitata al solo periodo protetto, ma è funzionale a garantire in via definitiva genuinità e spontaneità della volontà dismissiva, sicché la mancanza di convalida rende inefficaci le dimissioni anche oltre tale arco temporale.

In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, restando impregiudicati i rapporti tra lavoratrice e datore di lavoro, estraneo al giudizio previdenziale.

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