Trattenimento dello straniero che ha chiesto la protezione internazionale in un CPR

La Redazione
01 Aprile 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 27 marzo 2026, n. 40, ha ritenuto inammissibile la questione dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 37 del 2025, come convertito, relativa alla disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale.

La Corte di cassazione, sezione prima penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 37/2025, come convertito, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato domanda di protezione internazionale in un centro di cui all’art. 14 t.u. immigrazione, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore.

La Consulta ha ritenuto che la questione posta dalla Corte di cassazione non fosse rilevante per la decisione del procedimento principale. Quest’ultimo aveva infatti unicamente a oggetto la sussistenza dei presupposti dell’ultimo provvedimento di trattenimento (motivato sulla base del rischio di fuga e di pericolo per la sicurezza pubblica), e non invece la legittimità del trattenimento nel lasso di tempo intercorrente tra la mancata convalida del provvedimento precedente e l’adozione del nuovo provvedimento. Di qui l’inammissibilità della questione.

La Corte ha peraltro colto l’occasione per sottolineare la legittimità dell’«obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione (…), e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione ove lasciato in libertà».

È necessario, in effetti, scoraggiare «abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese d’origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione».

Tuttavia, ha proseguito la Corte, questo obiettivo «deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost. Norma, quest’ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore».

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