Danno da afflizione interna e danno esistenziale di entrambi i genitori da nascita indesiderata per omessa diagnosi di malformazione del feto
09 Aprile 2026
Massima In tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto deve essere riconosciuto il danno sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione. Tale pregiudizio è caratterizzato sia dalla afflizione "interna" generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione in presenza delle condizioni legittimanti l’accesso all’aborto terapeutico, sia dalle negative ricadute esistenziali costituite dalla conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili. Il caso Una coppia di genitori si rivolgeva al tribunale per chiedere il risarcimento dei danni originati dalla condotta negligente ed inadempiente tenuta dai sanitari di una struttura ospedaliera in occasione della gestione della gravidanza, al termine della quale nasceva una bambina inaspettatamente affetta da sindrome di Down. Lamentavano gli istanti che, durante la gravidanza, non erano stati prospettati, né prescritti, e di conseguenza ineseguiti, accertamenti specifici e screening prenatali non invasivi finalizzati alla verifica di eventuali anomalie, ivi comprese quelle cromosomiche, benché l'età della gestante (35 anni) suggerisse decisamente l’opportunità di tali indagini. In tal guisa, l’omessa diagnosi aveva impedito alla madre di esercitare il diritto di interruzione della gravidanza, cui avrebbe senz'altro fatto ricorso ove correttamente informata, con gravi ripercussioni negative sul nucleo familiare a causa della nascita della bimba, anche in ragione della precaria situazione socio-economica dei genitori (cittadini extracomunitari privi di una stabile occupazione). Chiedevano, in conclusione, che l’autorità giudiziaria investita accertasse la responsabilità della convenuta per la mancata informazione, per la mancata diagnosi e per la violazione del diritto di autodeterminazione della gestante in ordine all'esercizio consapevole del diritto all'interruzione della gravidanza nei termini di legge, con condanna, per l’effetto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Inoltre, nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla minore, chiedevano, la condanna della struttura nosocomiale al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla neonata. La sentenza di primo grado accertava la responsabilità dei sanitari per aver omesso, in spregio alle Linee Guida per le gestanti di età superiore a 35 anni, di eseguire o consigliare le indagini che avrebbero permesso di effettuare una diagnosi prenatale di sindrome di Down. Sulla base delle emergenze in atti e delle peculiarità del caso, il giudice rilevava come potesse senz'altro affermarsi che, se opportunamente informata della patologia del nascituro, la madre avrebbe optato per la scelta abortiva, di cui peraltro ravvisava i presupposti di legge. Stando così le cose, il giudice liquidava il danno biologico in favore della madre per “reazione depressiva minore”, riconosceva il danno patrimoniale connesso al mantenimento e all’educazione della minore sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, nonché il danno non patrimoniale derivato dalla lesione dell’interesse dei genitori ad una maternità e ad una paternità consapevole. Tale ultima voce risarcitoria veniva calcolata sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano in materia di danno da lesione del rapporto parentale. Alcun risarcimento veniva disposto in favore della minore. Interposto appello da parte dei sanitari, la Corte di merito, sul rilievo che il Tribunale avesse erroneamente impiegato le Tabelle del Tribunale di Milano e gli importi relativi al danno da perdita del rapporto parentale, applicava invece i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nell'anno 2021 per la liquidazione del danno da omesso consenso informato, con rideterminazione in misura inferiore dell’entità del risarcimento. Il Collegio confermava l’esclusione del risarcimento per la minore. Avverso tale pronuncia, i genitori proponevano ricorso in Cassazione. La questione La lesione della libertà di autodeterminazione è risarcibile come danno esistenziale o come danno da omesso consenso informato? Le soluzioni giuridiche Il Supremo Consesso, con la sentenza emarginata in epigrafe, ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello per aver escluso, “incomprensibilmente”, la risarcibilità della componente di danno identificata come di “natura esistenziale", pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, caratterizzata dalla conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili. Più in particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito come il danno liquidato dalla Corte distrettuale, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, più latamente inteso come diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, che si estrinseca nell'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto, afferisca ad un pregiudizio rinvenibile anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, perché attinente alla lesione del diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023). Per converso, secondo approdo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di omessa diagnosi di una malformazione fetale che, precludendo la scelta d'interruzione della gravidanza, abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1e 4 della l. n. 194 del 1978, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove correttamente allegato e provato come nella fattispecie de qua, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione «da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge» (Cass. n. 2070 del 29/01/2018). La lesione della libertà di autodeterminazione è caratterizzata sia dalla afflizione interna generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione in presenza delle condizionilegittimanti l’accesso all’aborto terapeutico, sia dalle negative ricadute esistenziali costituite dalla conduzione di una vita con disagi e sofferenze, che sarebbero state evitate da una compiuta scelta abortiva. Osservazioni La questione affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento è degna di nota perché affronta la responsabilità sanitaria per nascita indesiderata sotto molteplici aspetti. In primo luogo, per “nascita indesiderata” si intende una fattispecie complessa caratterizzata dai seguenti presupposti: la responsabilità della struttura sanitaria; i requisiti di legge richiesti per l'interruzione della gravidanza e la prova della volontà abortiva della madre; il nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta dai sanitari e la lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante che, in conseguenza dell'omessa informazione sulla esistenza di malformazioni del feto ed in presenza delle condizioni legittimanti l'accesso all'aborto terapeutico, sia stata privata della facoltà di determinarsi consapevolmente in tal senso (v., amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, capitolo 13, par. 2. e ss.). Il giudice chiamato a decidere sull’azione risarcitoria è tenuto, preliminarmente, alla verifica della sussistenza dei suddetti fatti costitutivi della domanda. Nel caso esaminato, la responsabilità del personale medico è stata determinata dalla condotta omissiva per non aver prospettato alla gestante la praticabilità dei test combinati prenatali, previsti dalle Linee Guida in subiecta materia per le donne che abbiano compiuto 35 anni di età. L’omessa informazione ha leso, inconfutabilmente, il diritto di autodeterminazione della paziente a sottoporsi ad amniocentesi, che, in via progressiva, le avrebbe consentito di conoscere la diagnosi certa della trisomia 21 del nascituro e l’avrebbe orientata verso il diritto di scelta in ordine all'interruzione della gravidanza. Inoltre, in entrambi i giudizi di merito è emersa pure la circostanza che, se fossero stati rispettati il report informativo ed il successivo iter ricognitivo, non vi sarebbero stati motivi ostativi all’interruzione della gravidanza, in quanto sarebbe stato praticabile il cd. aborto terapeutico secondo la previsione di cui all’art. 6, lett. b) della l. 194/1978, che ricorre «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». Venendo all’onere probatorio incombente sulla donna circa la volontà abortiva – anch’esso assolto nella questione oggetto della presente disamina – mette conto riferire come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano avuto modo di chiarire, già da tempo, come il detto onus probandi possa essere assolto tramite praesumptio hominis in base a inferenze desumibili da altri elementi, quali a titolo esemplificativo il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767). Stando così le cose, la violazione da parte della struttura medica degli obblighi informativi sulla medesima gravanti ha provocato un pregiudizio concretante non solo l'obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all'aborto ma, altresì, l'irrimediabile deterioramento della vita quotidiana del nucleo familiare, in termini relazionali e lavorativi. Ne discende come l'omessa informazione sia all'origine di due tipi di danno risarcibile: l'uno consistente nella perdita della possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza, seppure in presenza dei presupposti legittimanti, l'altro nelle inevitabili ricadute di natura esistenziale derivanti dal mancato esercizio dell’opzione abortiva. Degno di nota, infine, appare il riferimento al danno chiesto in favore della neonata. Valga precisare come la sentenza analizzata non abbia affrontato il tema del danno richiesto dai genitori in favore della minore perché ormai coperto dal giudicato, ma nei precedenti gradi di giudizio, gli organi giudicanti hanno unanimemente escluso che la neonata, nel processo azionato dai suoi genitori e vertente sul danno da nascita indesiderata, potesse assurgere ad autonomo centro di interessi. Muovendo dal presupposto che l’errore medico possa interessare anche in via diretta il feto ed esporre, in via consequenziale, l’autore della malpractice al risarcimento del danno una volta accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il pregiudizio che ne sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, è d’obbligo precisare, nondimeno, come nel caso giudiziario analizzato si controverta di una situazione del tutto dissimile. Il risarcimento richiesto dai genitori nel caso di specie afferisce alla “non vita”, che, in disparte l’ossimoro, non è un bene della vita meritevole di tutela giuridica. Infatti, la Cassazione ha correttamente ritenuto che, «in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico» (Cass., Sez. U., cit. sent. n. 25767/2015) Per meglio chiarire, non esiste alcuna causalità giuridica, che costituisce il caposaldo dell’illecito e dell’azione ex art. 2043 c.c., tra l’omessa diagnosi di sindrome di Down e la mancata interruzione della gravidanza, da un lato, e la lesione del diritto a non nascere dall’altro. Ragionando a contrario, e dunque affermando - non senza problemi - che possa invocarsi una responsabilità del medico verso il nato, si aprirebbe una pericolosa strada analoga investente la responsabilità della stessa madre, che nelle circostanze contemplate dall’art. 6 della l. n. 194 del 1978, benché correttamente informata, portasse a termine la gravidanza. E in quest’ottica si ammetterebbe, quale simmetrico termine del rapporto giuridico, l'obbligo della madre di abortire. Al fine di evitare sconfinamenti giudiziari, non può che condividersi il dogma per cui il neonato non possa dolersi di un “diritto a non nascere”, quale lesione di una sua posizione giuridica soggettiva scaturente dall’omessa diagnosi di patologie prenatali che, se rese note tempestivamente, avrebbero determinato la madre verso la soluzione abortiva, occorrendo, di contro, ai fini della configurabilità di un danno risarcibile autonomamente attribuibile al nascituro dopo la sua nascita, la responsabilità omissiva o commissiva del medico nel danneggiamento del feto. |