Affidamento e collocamento dei figli: no ad automatismi basati sull'età, sì alla valutazione in concreto dell'interesse del minore
08 Aprile 2026
Massima Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio. Il caso La vicenda processuale ha origine nell'ambito di un procedimento di separazione e divorzio dinanzi al Tribunale di Parma. In sede di provvedimenti provvisori e urgenti, il giudice di primo grado aveva disposto l'affidamento condiviso dei due figli gemelli minori (di otto anni) con un regime di collocamento paritario, prevedendo la loro permanenza a settimane alterne presso ciascun genitore. La madre proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, contestando tale assetto in quanto ritenuto contrario all'interesse dei figli e alla stabilità delle loro abitudini. La Corte distrettuale accoglieva il reclamo, modificando radicalmente l'impostazione del Tribunale: disponeva il collocamento prevalente dei minori presso la madre, assegnandole la casa familiare, e riduceva il diritto di visita del padre a due pomeriggi settimanali e weekend alternati, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento. La motivazione principale della Corte d'Appello si fondava sulla "tenera età" dei figli, ritenuta ragione sufficiente per preferire un collocamento prevalente presso la figura materna. Avverso tale ordinanza, il padre proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità e l'errata applicazione dell'art. 337-ter c.c., per aver la Corte deciso sulla base di un criterio astratto senza alcuna valutazione concreta della situazione familiare e delle capacità genitoriali. La questione La questione giuridica sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda i criteri che il giudice deve adottare nel disciplinare il collocamento dei figli minori in caso di separazione dei genitori. In particolare, si chiede se la "tenera età" dei figli possa costituire, di per sé, un criterio sufficiente e prevalente per derogare a un regime di frequentazione paritaria e disporre un collocamento prevalente presso la madre, o se tale decisione debba sempre e comunque fondarsi su una valutazione complessiva e concreta dell'interesse superiore del minore, che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie. Le soluzioni giuridiche Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del padre, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. La Suprema Corte, dopo aver confermato l'ammissibilità del ricorso straordinario avverso l'ordinanza reclamata in quanto incidente in modo sostanziale sui diritti relativi all'affidamento, entra nel merito delle censure. I giudici di legittimità ritengono fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, incentrati sulla violazione dell'art. 337-ter c.c. e sull'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ribadisce con forza il proprio consolidato orientamento, secondo cui: "il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo". Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha disatteso tale principio. La sua decisione di modificare il collocamento paritario si è basata su un giudizio "in astratto", incentrato unicamente sulla "tenera età dei figli", senza considerare le specifiche modalità di relazione tra i bambini e i genitori e le concrete condizioni di vita della famiglia. La Cassazione sottolinea come un tale approccio sia errato, specialmente considerando che i minori avevano già compiuto otto anni. La Corte enuncia quindi il principio di diritto secondo cui il giudice non può limitare la frequentazione tra un genitore e il figlio "in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio". La decisione sul collocamento deve sempre perseguire la finalità di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, attraverso una valutazione concreta. L'accoglimento dei motivi relativi al collocamento determina l'assorbimento del secondo motivo, concernente l'assegnazione della casa familiare, la cui statuizione era una diretta conseguenza della scelta del genitore collocatario. Osservazioni L'ordinanza in commento si pone in linea di continuità con l'evoluzione giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente smantellato presunzioni e automatismi in materia di diritto di famiglia, per porre al centro di ogni decisione una valutazione "sartoriale" e concreta dell'interesse del minore. La pronuncia è di particolare rilievo perché censura l'applicazione di un criterio, quello della cosiddetta maternal preference (o preferenza per la madre) in caso di figli in tenera età, che per lungo tempo ha rappresentato un dogma difficilmente scalfibile. La Corte non nega che l'età del minore sia un fattore da considerare, ma chiarisce che non può essere l'unico né l'elemento dirimente, soprattutto quando si traduce in un'aprioristica svalutazione del ruolo paterno e in una drastica riduzione dei tempi di permanenza con uno dei genitori. Il principio della bigenitorialità, inteso non come mera condivisione della responsabilità genitoriale, ma come diritto del figlio a una presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, esige che ogni limitazione a questo diritto sia rigorosamente motivata sulla base di elementi concreti di pregiudizio per il minore. La decisione del Tribunale di Parma, che aveva optato per un collocamento paritario con settimane alterne, rappresentava una piena attuazione di tale principio. La Corte d'Appello, riformandola sulla base di una presunzione legata all'età, ha operato un passo indietro, prontamente corretto dalla Cassazione. Sul piano pratico, la sentenza sembrerebbe inviare un messaggio chiaro ai giudici di merito: le decisioni sull'affidamento e il collocamento richiedono un'istruttoria approfondita e una motivazione ancorata a fatti specifici (capacità di accudimento, disponibilità di tempo, relazione affettiva, supporto della rete familiare, etc.), non a massime di esperienza astratte. Per i genitori e i loro difensori, ciò significa che le rispettive istanze devono essere supportate da prove concrete che dimostrino come una determinata soluzione (collocamento prevalente o paritario) risponda, nel caso specifico, al superiore e preminente interesse dei figli. |