Bigenitorialità e interesse del minore: il giusto bilanciamento
09 Aprile 2026
Massima Non qualsiasi turbamento può incidere sul diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto del genitore ma solo il pericolo, fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto. Il caso Con ricorso promosso davanti al Tribunale di Palmi, Tizio chiedeva il riconoscimento della paternità della minore Tizietta. Nel proprio atto introduttivo Tizio riferiva di essere sposato con Mevia ma di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con Caia e di aver fatto ricorso con quest’ultima ad una procreazione medicalmente assistita da cui, nel 2013, era poi nata Tizietta, riconosciuta solo da Caia. Tizio e Mevia avevano da subito accolto Caia e Tizietta in famiglia fino al 2018, anno in cui i rapporti tra le parti si erano incrinati. Da allora Tizio non aveva più avuto rapporti con la bambina tanto che quest’ultima aveva maturato il convincimento di essere figlia di Sempronio, l’ex marito di Caia. Nel giudizio de quo Caia resisteva alla domanda formulata da Tizio, negando la paternità dell’uomo e invocando altresì l’incapacità di quest’ultimo a svolgere il ruolo genitoriale a causa di condotte contrarie all’interesse della minore nonché per la sua indole violenta ed aggressiva, deducendo peraltro che Tizio aveva riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per reati di mafia e falso materiale. Il Tribunale, stante il conflitto di interessi tra il ricorrente e la convenuta, nominava quindi un curatore speciale per la minore e in seguito avviava un’istruttoria con tanto di CTU anche per verificare il DNA. All’esito del giudizio di primo grado il tribunale respingeva la domanda di Tizio ritenendo che l’accertamento della paternità non corrispondesse all’interesse della minore, in quanto avrebbe creato ulteriore confusione nella vita di Tizietta con risvolti unicamente negativi e in ogni caso concludeva affermando che Tizio non aveva capacità genitoriale, valorizzando in motivazione il suo comportamento prevaricatore e violento, nonché la sua condanna precedente per reati di mafia e falso materiale. Tizio ricorreva in appello. Caia si costituiva senza più mettere in discussione la paternità di Tizio ma continuando a contestarne la idoneità genitoriale. La Corte territoriale di Reggio Calabria riformava la decisione di primo grado sull’assunto che il riconoscimento del figlio naturale, ex art. 250 comma 4, c.c. costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore, che nel caso di specie non veniva ravvisato. Caia proponeva allora ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello per tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 250, 273 e 336 bis c.c. nonché dell’art. 26 della l. 40/88, ex art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c. per non avere la Corte territoriale valutato concretamente e specificatamente l’interesse della minore; 2) violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. nonché dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 8 CEDU, ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., avendo la Corte fatto riferimento al criterio della bigenitorialità piuttosto che all’interesse della minore; 3) omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., non avendo dato la Corte il giusto peso alla condotta di Tizio. La questione La vicenda processuale ruota intorno all’art. 250 c.c. che disciplina il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Detto riconoscimento da parte del padre e della madre può avvenire congiuntamente o separatamente; in tale ultimo caso, se il figlio ha meno di 14 anni, serve il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso di specie Caia è la madre che ha riconosciuto per prima Tizietta e pertanto la legge condiziona il riconoscimento di Tizio al consenso di Caia. Poiché, tuttavia, la madre non voleva dare il proprio consenso, a Tizio non restava che invocare l’art. 250 comma 4 c.c. e rivolgersi al Tribunale territorialmente competente per superare il rifiuto, ottenendo una sentenza che tenesse il luogo del consenso mancante. Nell’ipotesi prevista al comma 4 della norma citata il giudice, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore (ove ritenuto), adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.c.. La Suprema Corte è stata pertanto chiamata a valutare se la sentenza gravata avesse tenuto in debita considerazione l’interesse di Tizietta. Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della madre Caia esaminando congiuntamente i tre motivi di censura in quanto strettamente connessi, affermando che nella decisione gravata non vi fosse stata alcuna violazione di legge, né omesso vaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado, e che non sussisteva alcun pregiudizio per la minore rispetto al secondo riconoscimento da parte del padre naturale. Ripercorrendo la giurisprudenza in materia la Corte di Cassazione precisa che in caso di mancato consenso al secondo riconoscimento il giudice di merito deve valutare sia le ragioni del genitore che rifiuta il consenso, sia quelle del genitore ricorrente, nonché, ovviamente, ogni altro elemento acquisito agli atti ai fini della valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento. Il giudice deve pertanto escludere dalla valutazione suddetta ogni elemento o motivo che sia estraneo al rapporto genitore-figlio. In tal senso la Corte di Cassazione ha ritenuto estranea la precedente condotta di Tizio che aveva riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per reati di mafia ex art. 416 bis c.p. e falso materiale. Questi fatti non costituiscono ragione ostativa al riconoscimento in quanto spiegano gli ermellini nel provvedimento qui oggetto di attenzione “il pregiudizio per il minore che osterebbe al riconoscimento è solo quello che scaturisce direttamente dall’attribuzione dello ‘status’ genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori, prescindendo dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale”. L’eventuale inadeguatezza del padre Tizio, così come più volte rappresentata dalla ricorrente Caia, comporterà semmai l’adozione di specifiche misure volte a limitare l’esercizio della sua responsabilità genitoriale ma non giustifica ex se il diniego al riconoscimento. Nella sentenza di cui ci stiamo occupando la Corte Suprema richiama una propria ordinanza (Cass. civ., sez. I, ord., 28 novembre 2023, n. 33097) in cui aveva chiarito che il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo - da accertarsi in concreto - da parte del padre, mentre la titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale, al contrario, può essere - successivamente al riconoscimento effettuato - soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore. Concludono gli ermellini rilevando come la Corte territoriale avesse dato atto in modo esaustivo delle ragioni per le quali, nel bilanciamento concreto degli interessi coinvolti, non vi fossero ragioni ostative al riconoscimento, valorizzando il trascorso familiare (Tizietta aveva vissuto per 5 anni il rapporto familiare con Tizio, interrompendolo solo nel 2018) e l’assenza di un effettivo grave pregiudizio per la minore derivante dal riconoscimento successivo del padre; negando infine che l’attitudine del padre a commettere delitti potesse automaticamente determinare un pregiudizio per la minore. Osservazioni È mutata nel tempo l’interpretazione di ciò che costituisce “gravissimo pregiudizio” per il minore tale da giustificare il diniego al secondo riconoscimento del figlio. Oggi i precedenti penali del genitore che chiede il riconoscimento, non rappresentano di per sé una causa ostativa allo stesso. In passato, invece, la Cassazione aveva ravvisato il pericolo di detta compromissione in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al riconoscimento, essendo questi inserito nell'ambiente della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23074). Diversi anni più tardi la Cassazione è giunta ad altra conclusione, negando che i precedenti penali del richiedente potessero giustificare in modo automatico il diniego della sua domanda “È dunque illegittima la decisione con cui sia negato il diritto al riconoscimento sulla base del solo riferimento ai precedenti penali del genitore ma che manchi di qualsiasi accertamento in concreto ‒ da espletarsi anche mediante consulenza tecnica d'ufficio ‒ in ordine al pregiudizio effettivo che può derivare al minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, che ‒ nel bilanciamento con il diritto soggettivo del padre al riconoscimento ‒ risulti effettivamente prevalente e che si riveli anche superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori” (cfr. Cass. civ. 33097/2023 cit.). Una più recente ordinanza della Cassazione civile (Cass. civ., sez. I, ord., 17 settembre 2025, n. 25473) è ritornata a valorizzare i precedenti penali del padre, ma in quanto il pregiudizio gravissimo era stato ravvisato proprio nella natura dei reati commessi dal genitore che invocava l’art. 250 c.c., ossia reati a sfondo sessuali commessi ai danni di un minorenne (delitti ci cui agli artt. 609-bis, comma 1 e 2 , 609-ter, comma 2, n. 1 e 600-quater c.p.). Se ne ricava che in linea di massima il riconoscimento successivo da parte di un genitore è sempre ammesso a meno che, per l’appunto, non costituisca un gravissimo pregiudizio per il minore accertato in concreto. Questa soluzione è peraltro bilanciata dal fatto che, una volta effettuato il riconoscimento, esiste semmai la possibilità di modulare l’esercizio della responsabilità genitoriale, fino alla sua decadenza, laddove il genitore dimostri la propria inidoneità. Si ritiene che quella in esame sia una decisione equilibrata e rispettosa dei principi coinvolti. Riferimenti M. Dogliotti, Differenti modi di valutare l’interesse del minore tra p.m.a. e adozione di minori: cinque sentenze della Corte costituzionale di cui quattro pronunciate ed una immaginaria, in Famiglia e Diritto, n. 10, 1 ottobre 2025, p. 933; R. Pesce, Negato al genitore pedofilo il riconoscimento del figlio, in Quotidiano Giuridico, 06.10.2025; A. Nocera, Riconoscimento paternità: necessario bilanciamento tra il diritto del padre e interesse del minore, in Quotidiano Giuridico, 14.12.2023. |