Rinvio pregiudiziale inammissibile se la questione è mista, di fatto e di diritto

09 Aprile 2026

L’art. 363-bis c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale» prevede che il giudice di merito può disporre, con ordinanza, e dopo aver sentito le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione perché sia risolta una questione di esclusivo diritto.

Massima

Va dichiarata inammissibile la questione oggetto di rinvio pregiudiziale interpretativo ove non sia esclusivamente di diritto, qualificandosi piuttosto come mista, «di fatto e di diritto», perché nella specie involge la definizione, in relazione alla fattispecie concreta, delle caratteristiche di una oggettiva impossibilità a conseguire all’estero – e in presenza o di persona – una rituale procura per promuovere un giudizio in Italia; e soprattutto perché implica la definizione della sussistenza di un impedimento che attinga quel livello di gravità nelle generali condizioni interne al Paese, da apprezzare esclusivamente dal giudice del merito.

Il caso

Nel corso di un giudizio relativo all’impugnazione del diniego della concessione di un visto per motivi umanitari richiesto da un cittadino sudanese, ai sensi dell’art. 25 Reg. CE n. 810/2009 (Codice Visti), per essere stato vittima di un episodio di respingimento collettivo verso la Libia, il Tribunale di Roma, con ord. 13 novembre 2025 ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. con cui ha sottoposto alla Corte di Cassazione la risoluzione di tre interrogativi in tema di rilascio, all’estero, della procura alle liti. I quesiti in cui si articola il rinvio pregiudiziale riguardano da un lato la validità della procura alle liti rilasciata all’estero tramite videoconferenza in un contesto di chiusura delle rappresentanze consolari perché il Paese di provenienza del richiedente protezione è teatro di un conflitto armato, e per l’altro verso alla sanatoria della procura così rilasciata se ritenuta invalida (per la lettura per esteso dei quesiti si rinvia all’ordinanza in commento). In particolare il rimettente esponeva che nella giurisprudenza del Tribunale di Roma si erano formati due orientamenti, uno più rigoroso secondo cui la procura rilasciata all’estero deve rispettare le formalità della legge italiana in materia di autenticazione e legalizzazione di atti formati all’estero, e l’altro, più flessibile secondo cui la procedura seguita, con registrazione video e identificazione del ricorrente, offre garanzie sufficienti sull’effettiva provenienza e genuinità della volontà di conferire la procura.

Secondo la Corte il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso in tale ipotesi perché difetta il prerequisito della necessità di risolvere una questione «esclusivamente di diritto» previsto dall’art. 363-bis, comma 1, c.p.c. Ciò perché la questione principale, cui si collegano le altre, non è esclusivamente di diritto; essa rimette alla Corte l’inquadramento rispetto alla oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali (per il rilascio all’estero di una procura alle liti per un giudizio da promuovere in Italia) quando ricorra un contesto di chiusura delle rappresentanze consolari a causa di un conflitto armato. In sostanza il quesito principale non riguarda solo la validità della procura conferita all’estero ai difensori italiani tramite videoconferenza registrata, con identificazione del conferente tramite esibizione del documento di identità e autenticazione del legale, perché concorrono a delinearlo anche elementi della fattispecie concreta, in particolare relativi all’impossibilità di fatto di ottenere l’autenticazione della procura all’estero a causa del conflitto nel paese di provenienza del richiedente. 

La questione

L’art. 363-bis c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale»​ prevede che il giudice di merito può disporre, con ordinanza, e dopo aver sentito le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione perché sia risolta una questione di esclusivo diritto, allorché vi siano alcuni presupposti e, in particolare: a) la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Suprema Corte; b) la questione presenti gravi difficoltà interpretative; c) la questione sia suscettibile di riproporsi in molti giudizi successivi. Con riferimento al requisito sub a), ossia il fatto che la questione sia necessaria per la definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Suprema Corte, presuppone, come è stato efficacemente notato, la «rilevanza» della questione stessa per il giudizio a quo, rilevanza che è un connotato ben noto anche della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del merito: ne deriva che anche nel caso di rinvio pregiudiziale la questione da sottoporre alla Corte deve essere legata da un nesso di pregiudizialità con la decisione del giudizio e il giudice di merito deve applicarla nella controversia per definirla, sia totalmente che parzialmente (E. Scoditti, Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione,il quale ricorda che, oltre all’incidente di legittimità costituzionale e al requisito della rilevanza della questione previsto dall’art. 23, terzo comma, della legge n. 87/1954, anche nel rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Corte, per giurisprudenza costante, non si pronuncia sulla questione ad essa rimessa in sede di pregiudiziale comunitaria dal giudice nazionale qualora sia manifesto che non vi sia rilevanza rispetto al giudizio a quo, ossia che la risoluzione della questione interpretativa non sia collegata con «l’effettività o con l’oggetto della causa principale»).

Con riferimento alla questione sub b) essa rende ragione della necessità, nell’ottica del giudice del merito, del rinvio alla Corte di Cassazione per l’esercizio della nomofilachia preventiva. In ragione dell’importanza di tale presupposto, anche quale strumento di controllo della ragionevole necessità di chiedere preventivamente alla Corte di risolvere la questione di diritto controversa con la conseguente sospensione del processo in corso, correttamente il secondo comma della norma prevede che l’ordinanza di rinvio pregiudiziale debba contenere la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Infine, con riferimento alla questione sub c), il riferimento alla possibilità che la questione si riproponga in molteplici giudizi successivi alimenta il dubbio collegato alla mera potenzialità delle controversie evocate dalla disposizione; si fa chiaramente riferimento, infatti, non già a controversie attuali ma a controversie ipotetiche. Non è quindi richiesta una serialità «reale» ma una serialità «potenziale» il che rende ragione del dubbio di  una eccessiva vaghezza normativa collegata alla richiesta di un tale requisito

L’ordinanza di rinvio deve essere motivata, così come accade nell’ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionale, e nella motivazione del provvedimento il giudice deve rendere conto delle diverse possibilità interpretative in relazione al presupposto sub b).

Con la proposizione del rinvio pregiudiziale si ha la sospensione del processo di merito dal giorno in cui viene depositata l’ordinanza, salvo, secondo la regola generale, la possibilità di compiere gli atti urgenti e l’attività istruttoria non direttamente dipendente dalla risoluzione della questione oggetto di rinvio, cosa che può verificarsi, come specifica la Relazione Illustrativa, in caso siano state proposte più domande connesse solo soggettivamente.

Il Primo Presidente, entro 90 giorni, deve valutare la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, ove tale valutazione sia positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto; ove la valutazione sia invece negativa, pronuncia un decreto con cui ne dichiara l’inammissibilità.

Poiché la questione deve essere «rilevante» ai fini della decisione, la Corte, sia che decida a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza con la requisitoria scritta del p.m.; le parti hanno la facoltà di depositare memorie scritte sintetiche secondo le regole ordinarie poste dall’art. 378 c.p.c. Con la sentenza che chiude il rinvio pregiudiziale, o con il decreto di inammissibilità della questione, la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice a quo.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante sia nel processo a quo, sia, laddove questo si estingua, nel nuovo processo in cui sia riproposta la stessa domanda tra le stesse parti.

Questo lo schema delineato dalla legge delega, in modo assolutamente dettagliato e non per «principi» e poi trasfuso integralmente nel nuovo art. 363-bis c.p.c. (In argomento G. Trisorio Liuzzi, La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale, il quale giustamente dice che pur trattandosi di una legge delega il legislatore ha disciplinato dettagliatamente l’istituto disciplinando sia i presupposti per il suo esercizio sia le regole procedimentali davanti alla Corte).

Quanto alla legittimazione, la norma di nuovo conio fa riferimento al «giudice di merito» senza ulteriori specificazioni. Ne deriva che il legislatore ha inteso prevedere un’amplissima legittimazione attiva al rinvio che potrà, pertanto, essere disposto da qualsiasi giudice di merito, all’interno di qualsiasi procedimento (In questo senso G. Trisorio Liuzzi, La riforma, cit., secondo cui il rinvio può essere disposto da qualsiasi giudice di merito all’interno di qualunque procedimento, ordinario, del lavoro, sommario, semplificato di cognizione ecc.).

La questione potrà senz’altro essere di diritto sostanziale o di diritto processuale ma dovrà necessariamente rispondere ai presupposti previsti dall’art. 363-bis, comma 1, sub 1), 2) e 3) c.p.c. già richiamati. Con riferimento ai presupposti in questione si è giustamente rilevato che, seppure la valutazione sulla possibilità della questione di riproporsi in numerosi giudizi si presenta come “oggettiva”, gli altri due presupposti sono senz’altro “soggettivi” e quindi fondati su una valutazione discrezionale del giudice a quo (con la conseguenza che, precisa G. Trisorio Liuzzi, è difficile che il Primo Presidente possa ritenere il rinvio pregiudiziale inammissibile per difetto di questi due presupposti soggettivi).

Le soluzioni giuridiche

La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Roma perché con il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. non si devolve alla Corte la risoluzione di una questione di solo diritto sulla regolarità della costituzione in giudizio e sulla validità degli atti processuali compiuti in nome e per conto del ricorrente ma si chiede, altresì, di risolvere, in concreto, una preliminare questione processuale tramite l’apprezzamento dei fatti di causa e la sussunzione degli stessi nella clausola elastica dell’impossibilità di osservare le formalità ordinarie, destinata a fungere, nella prospettiva dell’ordinanza di rimessione, da condizione per applicare una deroga in casi speciali.

Conseguentemente la questione oggetto del rinvio pregiudiziale si appalesa non «esclusivamente di diritto» ma si qualifica piuttosto come «mista», «di fatto e di diritto» perché involge la definizione, in relazione alla fattispecie concreta, delle caratteristiche di una oggettiva impossibilità a conseguire all’estero, e in presenza, o di persona, una rituale procura per promuovere un giudizio in Italia; e soprattutto perché implica la definizione della sussistenza di un impedimento che raggiunga quel livello di gravità nelle generali condizioni interne al Paese da apprezzare esclusivamente dal giudice del merito. Non sarebbe quindi configurabile, nella specie, quell’interesse generale allo svolgimento anticipato, da parte della Corte di Cassazione, della funzione di indirizzo della giurisprudenza che è alla base dell’istituto.

Osservazioni

Si è osservato come il concetto di risoluzione di una questione di diritto richiesto dall’art. 363-bis c.p.c. sia di difficile «decodificazione» (si veda Codice di procedura civile commentato, di N. Picardi, a cura di R. Vaccarella, Milano, 2025, sub art. 363-bis). Si ritiene al riguardo che il giudice possa rivolgersi alla Corte anche quando essa si sia già pronunciata sulla questione, purché vi sia un contrasto o interno ad essa o esterno, né il giudice di merito può tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale sollecitare un mutamento della giurisprudenza della Corte o la conferma di un orientamento precedente. Quanto alle questioni sottoponibili alla Corte in sede di rinvio si sono sollevati dubbi con riferimento alle questioni di giurisdizione e di competenza, dubbio che è stato poi risolto dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 13 dicembre 2023, n. 34851) secondo le quali il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., può avere ad oggetto una questione di diritto relativa alle norme disciplinatrici del riparto di giurisdizione, non essendo d’ostacolo, in questo caso, la considerazione che per risolvere tali questioni la Corte opera anche come giudice del fatto perché per tutte le questioni processuali, anche se i profili di diritto e di fatto sono inscindibilmente connessi, è possibile distinguere in via concettuale tra l’interpretazione della norma giuridica che in astratto deve regolare la fattispecie (che può essere oggetto del rinvio pregiudiziale) dalla ricostruzione della concreta vicenda processuale che rimane affidata al giudice del merito, sia preventivamente, ai fini della rilevanza della questione, sia successivamente, per l’applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte.

Pur nella diversità del riferimento tale pronuncia appare esplicativa della necessità di intendere la questione come questione esclusivamente di diritto e non come una questione mista, di fatto e di diritto (come quella oggetto dell’ordinanza di rimessione).

Peraltro condivisibilmente il Primo Presidente ritiene che la questione difetti anche del requisito della numerosità (perché la questione è sollevata con l’intenzione di costruire una regola centrata sul caso di specie e, quindi è priva della suscettibilità di porsi in numerosi giudizi) e della grave difficoltà interpretativa. Nella prospettiva interpretativa dominante indicatori effettivi ed oggettivi della grave difficoltà interpretativa sono proprio l’esistenza di indirizzi contrastanti tra i giudici di merito e l’assenza di orientamenti di legittimità o l’esistenza di un contrasto tra le sezioni della Corte di Cassazione. Cosa che, invece, non si verifica nel caso di specie dato che la questione prospettata si è posta solo all’interno di una sezione del Tribunale di Roma e non risulta essersi mai posta nel contenzioso ordinario davanti ad altri tribunali o giudici di merito.

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