Il danno da perdita di chance da mancata fissazione degli obiettivi: oneri di allegazione

09 Aprile 2026

Alcuni lavoratori chiedono il risarcimento per perdita di chance poiché la datrice non ha fissato gli obiettivi individuali 2013-2014 previsti da un accordo del 2003. Tuttavia non provano che, se fissati, avrebbero avuto concrete possibilità di raggiungerli, in base a lavoro svolto e capacità.

Massima

Ai fini della risarcibilità del danno da perdita di chance da mancata erogazione del premio di risultato non è sufficiente allegare il mero inadempimento dell'obbligo datoriale di prefissare gli obiettivi. Il lavoratore deve dedurre e provare elementi concreti idonei a dimostrare che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbe avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi.

Il caso

Alcuni lavoratori instauravano una causa davanti al Giudice del Lavoro per ottenere la condanna della società datrice al risarcimento del danno da perdita di chance, consistita nella mancata corresponsione del premio annuo. In particolare, i dipendenti ancoravano la loro domanda all’inadempimento datoriale dell'obbligo di fissare gli obiettivi previsti da un accordo sindacale del 2003. Il primo grado si concludeva con un esito favorevole per i lavoratori. La sentenza, tuttavia, veniva riformata in appello (avanzato dalla datrice di lavoro soccombente), in quanto i Giudici rilevavano un difetto di allegazione: gli appellati avrebbero dovuto dedurre che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell'incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali.

I lavoratori ricorrevano per Cassazione contro la sentenza di seconde cure.

La questione

La sentenza in commento, seppur molto sintetica, stimola la disamina delle seguenti questioni giuridiche: quali differenze intercorrono tra il danno da perdita di chance e il danno da mancata promozione? Come si declina il riparto dell’onere probatorio in tema di perdita di chance ontologica ed eziologica? Come è stato affrontato dalla giurisprudenza lo specifico tema del danno da perdita di chance per mancata erogazione del premio di risultato causato dall'omessa fissazione degli obiettivi individuali?

Le soluzioni giuridiche

Bisogna tenere distinte le domande di risarcimento del danno aventi ad oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione e, dall'altro, la perdita di chance, in quanto costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso (Cfr. Cass., sez. IV, 18 gennaio 2006, n. 852).

Per “mancata promozione”, infatti, si intende quella configurata come sicura e certa in caso di partecipazione al concorso. Diversamente, la perdita di chance è considerata la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso.

Ne deriva che anche l’onere della prova che incombe sull’attore sarà declinato in maniera diversa: nel caso di danno da mancata promozione, il lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno, dovrà provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi. Nel caso del danno da perdita di chance, sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima, si fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile.

Di riflesso, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro che corrisponde in pieno alla perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica, il danno da perdita di chance può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità - esistente al momento della legittima esclusione - di conseguire la promozione (Cass. n. 734/2002, Cass. n. 123/2003).

Se ciò è vero, tuttavia dall’esame della casistica è emerso che l’attore può essere “salvato” nel caso in cui con ricorso introduttivo formuli una richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, invece che di danno da mancata promozione, oppure nel caso in cui formuli una domanda risarcitoria nella quale però non sia indicato lo specifico nomen juris del danno che si intende far valere.

Ne è un esempio Cass. civ., sez. lavoro, ord. 35063/2023 che ha affrontato il seguente caso: una lavoratrice chiedeva la condanna del Comune di Pachino al risarcimento del danno pari all'indennità di posizione che le sarebbe spettata, oltre al danno da demansionamento, biologico, esistenziale e morale subito. La ricorrente allegava che, ove avesse avuto la possibilità di partecipare alla procedura, avrebbe di certo superato la selezione per la posizione apicale. La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado escludendo il danno da perdita di chance liquidato dal primo giudice sul presupposto che la relativa richiesta non fosse stata avanzata nel ricorso introduttivo.

Tuttavia, i Giudici di legittimità rilevavano che la ricorrente avesse formulato conclusioni molto ampie nel suo ricorso di primo grado, chiedendo la condanna del Comune di Pachino al risarcimento del danno pari all'indennità diposizione che le sarebbe spettata, oltre al danno da demansionamento, biologico, esistenziale e morale subito in conseguenza del comportamento illegittimo della P.A. Si tratta di una richiesta estremamente estesa, che mal si presta ad essere limitata nei termini indicati dalla Corte d'appello di Catania, in quanto riferita sostanzialmente alla maggior parte dei pregiudizi possibili derivanti dalla condotta del Comune di Pachino. Si riteneva, pertanto, che la corte territoriale avesse errato nel considerare come non formulata in primo grado la domanda di risarcimento del danno conseguente all'avvenuto illegittimo espletamento della procedura di conferimento della posizione organizzativa de qua. Al contrario, la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare giuridicamente con precisione, come era suo potere, le istanze della lavoratrice. La ricorrente, infatti, aveva espressamente allegato che l'esito del concorso in esame sarebbe stato con assoluta certezza a lei favorevole.

La sentenza rileva nella parte in cui afferma che la corte territoriale avrebbe comunque dovuto accertare se sussistessero gli estremi del danno da mancata promozione e provvedere alla relativa liquidazione. Di seguito si riporta il passaggio della pronuncia che qui rileva:

“Queste essendo le allegazioni della ricorrente, diviene irrilevante che il Tribunale di Siracusa non avesse eventualmente qualificato con esattezza il danno dedotto dalla ricorrente, ritenendo che fosse "da perdita di chance", come si evince anche dalla circostanza che, affermata siffatta perdita, l'aveva quantificata nella misura del 100%, con la conseguenza che, in una simile eventualità, non sarebbe stato corretto parlare di chance, ma di certezza e, quindi, di danno da mancata promozione.

La corte territoriale, pur se il Tribunale di Siracusa avesse errato nel considerare la domanda risarcitoria come proposta con riguardo alla perdita di chance e, quindi, anche ammesso che la relativa domanda non fosse stata articolata in primo grado, era tenuta, in ogni caso, a verificare se non ricorressero, quantomeno, gli estremi del danno da mancata promozione e a liquidarlo in favore della ricorrente, ove essa avesse provato che la posizione organizzativa in contestazione sarebbe spettata con assoluta certezza a lei.

La Corte d'appello di Catania, invece, non ha svolto questo accertamento e non ha esercitato come avrebbe dovuto il suo potere di qualificare giuridicamente le domande della ricorrente, nonostante abbia citato in motivazione proprio il precedente rappresentato da Cass., sez. IV, n. 852/2006, che faceva riferimento alla distinzione fra danno da mancata promozione e danno da perdita di chance”.

Tanto richiamato, la domanda avanzata dai lavoratori della sentenza in commento non poteva però essere in alcun modo portata in salvo, poiché gli stessi non avevano allegato alcunché, limitandosi a sostenere l’inadempimento della società datrice per non aver prefissato gli obiettivi.

Per quanto riguarda il danno da occasione perduta, in passato si vedevano contrapposti due orientamenti, che affidavano alla “chance” natura diversa. Un primo, sosteneva la natura eziologica della chance: quello da risarcire era un danno da perdita definitiva di un bene futuro. Secondo la tesi ontologica, invece, ciò che andava risarcito era la perdita di un bene già presente nel patrimonio del danneggiato, ossia l'aspettativa ragionevole.

Più precisamente, la tesi eziologica metteva in discussione la teoria generale di accertamento della causalità e il criterio cd. "del più probabile che non", atteso che il nesso causale che doveva collegare l'occasione perduta alla chance non doveva essere la causa più probabile dell'evento, ma semplicemente una delle possibili radici eziologiche dello stesso. La teoria ontologica, per converso, non ricorreva al giudizio eziologico, e ciò in quanto veniva risarcita l'occasione perduta come bene in sé e per sé considerato, con la conseguenza che il problema che si poneva era solo in termini quantitativi, ovvero di verifica della consistenza che questa spettanza doveva avere per essere risarcita (Cass. civ., sez. lavoro, ord., 08 luglio 2024, n. 18568).

Entrambe le teorie presentavano profili problematici: quella ontologica è stata la più criticata in particolar modo dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, per evitare un ampliamento incontrollabile delle maglie delle ipotesi risarcitorie, si fissava come controlimite quello della risarcibilità delle sole “chances serieuses”, ossia delle sole occasioni perdute apprezzabili in termini statistici. Al contempo, la critica mossa contro la teoria eziologica era quella di sovrapporre impropriamente nesso di causalità ed evento di danno.

La Corte di Cassazione, con le prime due sentenze: Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 28993/2019 Cass. civ., sez. III, sent., 11 novembre 2019, n. 28993) ha superato la distinzione sopra descritta ed ha accolto una terza via, quella della teoria eventistica della chance.

Il terzo orientamento, ad oggi consolidato, vede nella perdita di chance un danno evento che deve concretizzarsi nella perdita di una possibilità. Ai fini del suo accertamento il danno deve possedere le caratteristiche della consistenza, apprezzabilità e serietà (come delineate dalle sentenze di San Martino). Il danno da occasione perduta deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale da apprezzare attraverso il criterio cd. "più probabile che non”. Così, in concreto, per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51%.

Essendo il danno da perdita di chance un danno da perdita di una possibilità, la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.

Sulla scorta di tale ricostruzione del danno da perdita di chance, la Cassazione nella sentenza già citata Cass. n. 18668/2024 ha negato che il relativo risarcimento potesse essere commisurato a tutte le retribuzioni perdute dalla mancata stabilizzazione del dipendente, posto che oggetto del giudizio era la perdita della chance di stabilizzazione, non la certezza del diritto alla stabilizzazione, che andrebbe a coincidere con il danno da mancata promozione. Quindi, il danno andava parametrato alla percentuale statistica dell'occasione persa (ove le retribuzioni perdute possono senz’altro essere utilizzate come parametro).

Sotto il profilo dell’onere probatorio, il lavoratore è tenuto ad allegare l'esistenza del danno, degli elementi costitutivi dello stesso (ossia di una plausibile occasione perduta), del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità.

Da ultima Cass. civ., sez. lav., ord., 03 gennaio 2026, n. 157 ha stabilito che: “In materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il lavoratore è tenuto ad allegare l'esistenza del danno, degli elementi costitutivi dello stesso (ossia di una plausibile occasione perduta), del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità. La dimostrazione dell'an dell'illecito non è sufficiente, occorrendo la prova specifica del danno subito in termini di chance perduta”.  Così la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni dirigenti medici che rivendicavano la mancata corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione poiché il risarcimento per perdita di chances postula l'allegazione e la prova di elementi oggettivi da cui desumere la possibilità concreta di essere destinatari di un provvedimento di conferimento delle funzioni munito di una certa graduazione, calibrata sulle singole specificità individuali. Viceversa, nel caso concreto i ricorrenti avevano chiesto un risarcimento "a pioggia", rivendicando quanto attribuito agli altri dirigenti, mentre avrebbero dovuto "specificare (dandone idonea dimostrazione) quale "peso" avrebbe avuto l'incarico loro conferito, il livello di responsabilità e il corrispondente valore economico, rispetto ai parametri previsti dalla disciplina collettiva". Così la Suprema Corte: “L' "aver ricoperto in passato presso altre strutture incarichi di responsabilità" - nel che sono contemplati i profili sull'esperienza e la professionalità acquisita su cui insistono i ricorrenti – nella sentenza impugnata è stata ritenuta circostanza in sé insufficiente a determinare il valore delle funzioni che avrebbero potuto essere conferite se l'Azienda avesse adottato il provvedimento di graduazione”.

E ciò è sostanzialmente quanto accaduto nella sentenza in commento: i Lavoratori avevano fondato la loro domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per non aver ottenuto il premio di risultato solo sull’inadempimento datoriale di fissazione degli obiettivi. Ma ciò non poteva essere sufficiente, a fronte dell’omessa allegazione che nel caso di concreta assegnazione degli obiettivi, i ricorrenti avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell'incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali.

Un altro requisito da provare è “la valutazione comparativa dei titoli di studio e delle professionalità di ciascun candidato”, quindi il confronto con gli altri dipendenti, volto ad escludere che l’oggetto del contendere con elevata probabilità sarebbe stato affidato ad altri (così Cass. civ., sez. lav., sent. 26 giugno 2013, n. 16090: la controversia aveva ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da un lavoratore di Poste Italiane per il pregiudizio derivante dalla sua illegittima esclusione dalla fase preliminare di una procedura selettiva finalizzata all'inquadramento nell'area Quadri di secondo livello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione dei giudici di merito che avevano liquidato il danno da perdita di chance senza procedere a un'analisi comparativa dei requisiti professionali, dei titoli di studio e delle competenze possedute da ciascun candidato rispetto agli altri partecipanti. Tale omissione avrebbe comportato il rischio di attribuire automaticamente il medesimo diritto risarcitorio a tutti i concorrenti esclusi, a prescindere dall'effettiva consistenza delle loro chances di successo in relazione ai criteri di selezione e ai meriti individuali).

Infine, venendo al tema oggetto della sentenza in commento, ossia il danno da perdita di chance per mancata erogazione del premio di risultato, causato dall'omessa fissazione degli obiettivi individuali, è stato oggetto di recenti pronunce della Cassazione, che ne hanno definito i presupposti e l'onere probatorio.

Premessa generale per affrontare il tema trattato dalla sentenza annotata è che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza del danno risarcibile. L'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto è regolato dagli artt. 1218e 1223 c.c., restando distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (Corte d'Appello Roma sezione lavoro sent. n. 2546/2024).

Quanto all’onere probatorio gravante sul lavoratore, la sentenza in commento della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro 1235/2026 e la gemella Cass. n. 1234/2026 hanno stabilito che non è sufficiente allegare il mero inadempimento dell'obbligo datoriale di prefissare gli obiettivi. Il lavoratore deve dedurre e provare elementi concreti idonei a dimostrare che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbe avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi.

Devono essere allegate e provate circostanze concrete quali:

- le modalità lavorative adottate;

- la tipologia dell'incarico svolto;

- le caratteristiche e capacità professionali possedute;

- elementi che consentano di valutare l'effettiva sussistenza della chance perduta e non la mera astratta possibilità di conseguire il premio.

L’Ordinanza di Cassazione civile sez. lav., 27 aprile 2025, n. 11058, aveva analizzato un caso analogo a quello oggetto della Sentenza in commento. Si trattava di alcuni ricorrenti dipendenti pubblici, che chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato nei confronti della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Infatti, a loro dire. la P.A. non avrebbe adottato il regolamento di organizzazione necessario per stipulare i contratti individuali di lavoro che avrebbero conferito formalmente ai medesimi ricorrenti la posizione dirigenziale, da essi svolta di fatto, alla quale sarebbe conseguito il loro diritto al pagamento dell'indennità di posizione variabile e dell'indennità di risultato. Nel caso in questione il ricorso venne rigettato poiché i lavoratori, pur avendo dimostrato l’inadempimento della datrice di lavoro, non avevano dimostrato il danno patito nella sua entità. Non avevano in altri temini: “descritto, in un'ottica risarcitoria, i compiti dirigenziali loro effettivamente assegnati, il numero delle unità di personale gestite, i risultati periodicamente raggiunti e la corrispondente posizione dirigenziale originata dal nuovo assetto organizzativo alla quale avrebbero potuto astrattamente aspirare…si sono limitati a riferire di avere espletato gli incarichi dirigenziali di cui agli ordini di servizio prodotti in primo grado”.

Ed ancora nel medesimo senso si era già espressa Cassazione civile sez. lav. con Ordinanza 03 novembre 2021, n. 31479 (rv. 662995-01). Si trattava di funzionari di un ente pubblico, i quali lamentavano di aver subito il danno da perdita di chance in relazione all'indennità di risultato loro spettante, non percepita per la mancata costituzione datoriale del sistema di valutazione, e ciò in considerazione della prospettata concreta probabilità di una valutazione positiva, considerata la loro conferma nell'incarico. Anche in questo caso il Giudice di merito, con conferma del Giudice di Legittimità, rigettava i ricorsi non avendo i ricorrenti assolto all’onere della prova sugli stessi incombenti. In particolare, non avevano specificato: quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'Amministrazione - , che quell'obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione, che non si era dotata della struttura amministrativa per apprezzare tale risultato.

Fra l’altro la giurisprudenza  di merito (Corte d'Appello Sezione Lavoro di Roma sentenza 10 luglio 2024, n. 2546) ha precisato che il lavoratore deve dedurre e provare di aver avuto effettive possibilità di raggiungimento degli obiettivi, superiori almeno al 50%, in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell'incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali, non potendo limitarsi a riconnettere il diritto al risarcimento al mero inadempimento dell'obbligo di predeterminare gli obiettivi (Lavoratori con qualifica di quadri avevano convenuto in giudizio la società datrice di lavoro lamentando la mancata corresponsione del premio di risultato individuale annuo per gli anni 2013-2014, previsto da accordo aziendale e condizionato all'assegnazione e al raggiungimento di obiettivi individuali. La società ha riconosciuto di non aver assegnato gli obiettivi individuali per le annualità in questione a causa della grave crisi economica aziendale. I lavoratori hanno richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance senza dedurre né provare che avrebbero avuto concrete possibilità di raggiungere gli obiettivi se fossero stati loro assegnati. Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza).

Per altri versi, da parte della giurisprudenza, si è valutato se la mancata fissazione degli obiettivi da raggiungere da parte dell’azienda, che aveva impedito ai dipendenti di rivendicare quella parte variabile della retribuzione subordinata al raggiungimento di quegli obiettivi, possa determinare l’applicabilità dell'art. 1359 c.c., che stabilisce: “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa” e quindi condurre ad un automatismo nella applicazione del diritto. In senso favorevole si era espressa in passato una parte della giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Milano, sent. 21 novembre 2007). Tuttavia, tale orientamento è stato superato dalla giurisprudenza più recente e oggi consolidata (Cass. civ., sez. lav., ord., 23 maggio 2022, n. 16583; Trib. Milano sezione lav. nella sentenza n. 2548/2023; Trib. Milano, sez. lav. sent., 02 agosto 2025, n. 2701), che ha chiarito che la mancata assegnazione degli obiettivi non comporta automaticamente il diritto alla retribuzione variabile, né consente al giudice di sostituirsi al datore di lavoro nella determinazione degli obiettivi, pertanto, in assenza di prova rigorosa circa la concreta possibilità di raggiungimento degli obiettivi non fissati, la domanda del lavoratore non può essere accolta in via automatica, ma può essere valutata esclusivamente sotto il profilo risarcitorio da perdita di chance, ove ne ricorrano i presupposti probatori.

Sulla base di tale principi ermeneutici, ad esempio, il Tribunale di Milano Sezione Lavoro nella sentenza n. 2548 del 24 luglio 2023 ha rigettato la domanda di retribuzione variabile dei dipendenti, poiché gli stessi non avevano dimostrato che “gli ipotetici obiettivi che sarebbero stati verosimilmente posti e la circostanza che il ricorrente li avrebbe raggiunti”, onere nel caso concreto non assolto, ma reso ancora più gravoso a fronte delle deduzioni della convenuta in merito alla significativa contrazione dell'attività di vendita negli anni in questione che hanno determinato anche la riduzione dell'orario lavorativo per molti dipendenti tra cui il ricorrente.

Analogamente la Corte d'appello Napoli Sezione Lavoro con la sentenza n. 2376 del 5 agosto 2024 aveva rigettato la richiesta risarcitoria di un dirigente di un ente locale, che aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance per mancata erogazione della retribuzione di risultato, lamentando che l'amministrazione non aveva adottato i piani esecutivi di gestione per alcuni anni e non aveva redatto le schede di valutazione per altri anni. Il rigetto veniva motivato in quanto il lavoratore si era limitato a richiamare il ruolo ricoperto e le funzioni svolte, senza allegare specificamente gli obiettivi prefissati o prefissabili e il lavoro concretamente svolto in relazione agli stessi, né a fornire elementi per una valutazione probabilistica del loro raggiungimento.

La Sentenza del Tribunale Milano, Sez. lavoro, 02 agosto 2025, n. 2701 è giunta invece ad opposte conclusioni apprezzando il positivo assolvimento dell’onere della prova del danno da perdita di chance del lavoratore ricorrente, il quale aveva dimostrato che ove gli obiettivi fossero stati tempestivamente e correttamente fissati dalla datrice di lavoro, con elevata probabilità questi li avrebbe potuti raggiungere. In particolare, il lavoratore aveva dimostrato che vi era stato un incremento del fatturato dell'area assegnata da Euro 7,6 milioni nel 2016 a circa Euro 10 milioni nel 2022; performance positive in termini di tonnellate equivalenti vendute e variazioni sul prezzo medio, anche in anni critici come il 2020 e 2021 (pandemia da COVID-19); costante attività commerciale documentata, con risultati in linea con gli standard aziendali. In applicazione dei principi espressi dalla Cassazione n. 2293/2018 e n. 23607/2018, il Giudice meneghino ha ritenuto equo quantificare il danno da perdita di chance in misura pari al 22,9% del totale dei premi richiesti, tenuto conto della durata del rapporto (8 anni); della costanza delle performance; della mancata comunicazione degli obiettivi in almeno 3 annualità; dell'assenza di prova del raggiungimento pieno degli obiettivi, ma della presenza di indici di elevata probabilità.

Quindi, una volta assolto l'onere probatorio, il danno può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto del grado di probabilità di conseguimento del vantaggio. L'ammontare degli emolumenti persi può costituire un parametro di riferimento, ma deve essere ridotto in proporzione alla percentuale statistica dell'occasione perduta (Cass. civ., sez. lav., ord., 08 luglio 2024, n. 18568).

Osservazioni

La sentenza annotata interviene sul tema delle tutele per i lavoratori in caso di mancata erogazione del premio di risultato causato dall'omessa fissazione degli obiettivi individuali, al cui raggiungimento l’erogazione del premio era condizionato.

In passato alcune sentenze avevano opinato nel senso che la mancata fissazione degli obiettivi da raggiungere da parte dell’azienda, determinava automaticamente l’erogazione della parte variabile della retribuzione subordinata al raggiungimento degli stessi, ciò in quanto la condizione, ossia il raggiungimento degli obiettivi,  si considerava avverata ex art. 1359 cc qualora fosse mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, ossia il datore di lavoro che non li aveva appositamente determinati. Nel progresso del tempo si è sviluppata una diversa tesi, divenuta oggi egemone, la quale, non ritenendo applicabile al caso concreto la regola di cui all’art.1359 c.c., ha escluso ogni automatismo risarcitorio nel caso dell’inadempimento datoriale all’onere di determinazione degli obiettivi. La risarcibilità viene ammessa esclusivamente sotto il profilo della perdita di chance.

Il danno da perdita di chance è istituto che ha visto una crescente evoluzione negli ultimi vent’anni, ed il contrasto originario, fra la tesi del danno cd ontologico ed il danno cd eziologico è stata, infine, soppiantata, dal più recente ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della cd teoria eventistica della chance, ritenendo, in concreto, che per determinare se un evento è causato da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51%.

Orbene, il vero problema attiene allo standard probatorio necessario per determinare la perdita di chance giuridicamente rilevante, vista la difficoltà di dimostrare un fatto meramente ipotetico, che non si è avverato: il raggiungimento dell’obiettivo mai fissato. In tal caso, la giurisprudenza ammette il ricorso alla prova presuntiva, con onere a carico del lavoratore, dovendo costui “dedurre che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungimento degli stessi in considerazione delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell'incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali”.

Non c’è dubbio, tuttavia, che l’assolvimento di tale dimostrazione risulta assai ardua: come è possibile per il lavoratore affermare che avrebbe di certo raggiunto gli obiettivi, se neppure si sa quali sono, visto che  il datore di lavoro non li ha predeterminati? Ed è così allora che l’onere della prova assume una connotazione “diabolica”, forse in questa ipotesi il recupero della tesi della risarcibilità del danno da perdita di chance  ontologica, avrebbe potuto offrire una soluzione ragionevole ad una manifesta violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1175, 1375 c.c.) da parte del datore di lavoro, privo tuttavia di un adeguato strumento di tutela per la parte creditrice.

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