Il giudice dell’impugnazione può confermare la confisca malgrado la prescrizione del reato

La Redazione
09 Aprile 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2026, n. 49, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 578-bis c.p.p., sollevate dalla Corte d’appello di Lecce con riferimento all’art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, comma primo, Cost.

Nella fattispecie la Corte d’appello rimettente era chiamata a pronunciarsi su un appello promosso da due imputati ritenuti in primo grado responsabili dei reati di cui agli artt. 30, 44, comma 1, lett. c), e 95 t.u. edilizia, per aver realizzato, in assenza di permesso, un complesso intervento di trasformazione edilizia.

Il giudice a quo rilevava che i reati per i quali gli imputati erano stati condannati risultavano estinti per prescrizione; e tuttavia, facendo applicazione del censurato art. 578-bis c.p.p., la confisca già disposta in primo grado avrebbe dovuto essere mantenuta ove fosse stata accertata la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato.

In tal modo, però, sarebbe stato violato il secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’art. 6, par. 2, CEDU, il cui fine è quello di proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere dall’essere trattate dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le sollevate questioni.

La decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con l’art. 6, par. 2, CEDU, giacché la stessa non equivale all’attribuzione di una «responsabilità penale» al prosciolto. «[I]mputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l’opinione che la stessa è colpevole in base alla norma che disciplina l’accertamento di colpevolezza, il che lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente» (sentenza n. 2/2026).

La responsabilità oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p., deve invece intendersi come mera ascrizione della misura ablativa a chi pure è stato prosciolto dall’imputazione penale. Il giudice di appello o la Corte di cassazione non possono, dunque, al fine di applicare l’art. 578-bis c.p.p., adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.

Del resto, la Corte costituzionale ha ricordato di aver di recente dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma primo, c.p.p., sollevate anche in quel caso dalla Corte d’appello di Lecce, con riferimento ai medesimi parametri interposti di fonte convenzionale (art. 6, par. 2, CEDU) e unionale (artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, e art. 48 CDFUE) evocati nel presente giudizio (sentenza n. 2/2026).

In quella occasione, si è rilevato che «nella sentenza […] 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito, la Corte EDU ha precisato che, ai fini della garanzia del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, non ha alcun rilievo, né ai fini del giudizio per il risarcimento del danno da reato, né ai fini degli altri processi extra-penali, distinguere tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, e che la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto».

Nel tracciare gli effetti extra-penali dell’art. 6, par. 2, CEDU, la sentenza della Grande camera resa nella causa Nealon e Hallam ha, dunque, ammonito a valutare «globalmente», nel loro complesso, le decisioni nazionali, calandole all’interno dell’ordinamento di provenienza, e ha specificato che ciò che deve ritenersi precluso al giudice che decida sugli effetti civili o amministrativi del reato è l’indebita attribuzione alla persona assolta della responsabilità penale sul presupposto della erroneità del suo proscioglimento, sicché emerga la sensazione che il medesimo processo penale avrebbe dovuto concludersi diversamente secondo lo standard di quello stesso giudizio.

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