La presunta illegittimità costituzionale della confisca obbligatoria delle cose strumentali alla realizzazione dei fatti di caporalato

10 Aprile 2026

Con l’ordinanza in commento la Quinta Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Milano ha sollevato, per la presunta violazione degli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale in ordine alla previsione di cui all’art. 603-bis.2 c.p., nella parte in cui dispone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Massima

La questione di legittimità costituzionale della confisca strumentale obbligatoria di cui all’art. 603-bis.2 c.p. assume rilievo poiché «ove fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale della natura obbligatoria della confisca strumentale – con conseguente riespansione della norma generale prevista dall’art. 240, comma 1, c.p. –, sarebbe consentito al giudice, usando le parole della Corte costituzionale, di valutare la sussistenza di “un pericolo di reiterazione del reato da parte del reo, mediante un nuovo uso delle cose già utilizzate o destinate a commettere il precedente reato”; scrutinio che, stando all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, deve essere svolto, non tanto avendo riguardo alla personalità del reo (la confisca facoltativa è del resto compatibile con la sospensione condizionale della pena), ma accertando la relazione intercorrente con l’illecito, che non deve essere di mera occasionalità ma di stretta strumentalità, e quindi rivelatrice dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal bene nel compimento dell’illecito sia le modalità di realizzazione dello stesso sia ancora tenendo presente la necessaria proporzione tra bene e reato, anch’essa elemento indiziante dell’asservimento del primo al secondo e “requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo”».

Il caso

Nel procedimento penale a carico degli amministratori di diritto e di fatto di una società agricola per il reato pluriaggravato di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p., a seguito di istanza della difesa di uno degli imputati, il Tribunale di Milano ha ritenuto necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 603-bis.2 c.p. richiesta dalla Procura della Repubblica per ottenere l’ablazione dell’intero compendio aziendale precedentemente sottoposto a sequestro preventivo, comprensivo di tutti i fondi agricoli, serre, impianti e conti correnti strumentali alla realizzazione dei fatti di caporalato commessi ai danni dei dipendenti.

La questione

Nel caso di specie, la questione sollevata dal Tribunale di Milano riguarda il presunto contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. dell’istituto della confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Le soluzioni giuridiche

La Quinta Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Milano ritiene che l’istituto di cui all’art. 603-bis.2 c.p. incorra nella censurabilità costituzionale per il contrasto con le previsioni di cui agli artt. 3e 27, comma 3 Cost. in tema di proporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio, aderendo all’orientamento della giurisprudenza costituzionale intrapreso con riferimento all’omologa fattispecie stabilita dall’art. 2641 c.c., che prevedeva la confisca strumentale obbligatoria in caso di condanna per i reati societari disciplinati dal Codice civile.  

Invero, alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria, apparirebbe certa la responsabilità degli imputati per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso ai danni dei propri dipendenti, conseguendone la correlata applicazione non solo delle pene principali previste dalla norma incriminatrice, ma anche di quelle accessorie di cui all’art. 603-ter c.p. e delle plurime confische stabilite dall’art. 603-bis.2 c.p., tra cui in particolare quella delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato.  

Nello specifico, la Pubblica Accusa ha invocato la predetta confisca strumentale per ottenere l’ablazione dell’intero compendio aziendale precedentemente sottoposto a sequestro preventivo, comprensivo di tutti i fondi agricoli, una parte dei quali non coltivati all’epoca dei fatti, delle serre adibite ad uffici, altre colture, stoccaggio e confezionamento delle fragole, dei relativi impianti fotovoltaici a tetto di affatto modesto valore, dei conti correnti bancari e di alcuni mezzi agricoli e di locomozione, per un valore certamente superiore rispetto a quello del profitto accertato come derivante dall’illecito.

In buona sostanza, l’applicazione della confisca strumentale, la cui natura obbligatoria preclude all’organo giudicante ogni accertamento o scrutinio ulteriore e diverso rispetto a quello volto a verificare il mero utilizzo del bene per la realizzazione dell’illecito, appare però, pur a fronte dell’elevata gravità del reato contestato, sproporzionata per eccesso, anche in considerazione del profitto concretamente calcolabile, delle rigide pene principali previste dal delitto di cui all’art. 603-bis c.p., nonché della già irrogata sanzione amministrativa per la responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001.

Osservazioni

Il provvedimento del Tribunale di Milano risulta senza dubbio condivisibile, soprattutto alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 7 del 4 febbraio 2025 con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2641 c.c., in tema di confisca strumentale obbligatoria per i casi di condanna per reati societari.

Invero, nel caso in cui fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale della confisca strumentale obbligatoria di cui all’art. 603-bis.2 c.p., si incorrerebbe nella conseguente riespansione della previsione di cui all’art. 240 c.p., che consente al giudice di poter ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato a fronte della valutazione della concreta esistenza del pericolo di reiterazione del reato da parte del reo, mediante un nuovo utilizzo delle cose già utilizzate o destinate a commettere il precedente reato.

In altri termini, stando all’ordinanza in commento, il vigente automatismo della misura ablatoria impedirebbe al giudicante di poter valutare in concreto sia il ruolo effettivamente rivestito dal bene nel compimento dell’illecito sia le modalità di realizzazione dello stesso, oltreché di tener presente la necessaria proporzione tra bene e reato commesso.

Ed infatti, sebbene la giurisprudenza di legittimità citata dalle difese degli imputati ritenga che l’ablazione dell’intero compendio aziendale non costituisca un esito automatico e indefettibile della condanna, visto il necessario accertamento del nesso di specifica e non occasionale strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, oltre alla necessità di stabilire se l’azienda interessata sia stata costituita al fine specifico di commettere il reato o se lo sfruttamento abbia interessato solo una parte dei lavoratori per migliorare la produttività dell’azienda (Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2021, n. 40554; Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876), il Tribunale di Milano ha ritenuto che tale principio non impedisca diverse interpretazioni, che ritengono invece l’azienda oggetto di confisca proprio perché complesso di beni funzionali, in cui e per la quale si è consumato lo sfruttamento da manodopera (Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573).

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità sempre in tema di caporalato, è stato ulteriormente stabilito il principio sulla scorta del quale la relazione di asservimento tra cosa e reato si renda necessaria nei soli casi di confisca facoltativa, perché il giudice deve dar conto dell’esercizio della propria discrezionalità, esigenza del tutto insussistente nei casi di confisca strumentale obbligatoria, stante il carattere tipicamente sanzionatorio di quest’ultima (Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2023, n. 17641).

Rebus sic stantibus, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano non sarebbe risolta neppure se si avesse riguardo ai singoli beni qualificabili come instrumenta sceleris, posto che, nel novero dei beni utilizzati per la commissione del delitto, possono rientrarvi tanto quelli sui quali o per la migliore redditività dei quali è stata svolta l’attività lavorativa in condizioni di sfruttamento (terreni e fondi destinati ad altre coltivazioni), quanto quelli al cui interno la stessa è stata posta in essere (come le serre e i relativi impianti fotovoltaici). Peraltro, pur ricorrendo all’interpretazione letterale, non tutti i beni dell’impresa sarebbero stati strettamente strumentali alla commissione dei fatti di caporalato (come i macchinari e gli utensili meramente destinati allo svolgimento delle mansioni lavorative).

Pertanto, la valutazione della sussistenza del legame di necessaria strumentalità fra i beni aziendali e il delitto contestato sarebbe rimessa ai soli casi di confisca facoltativa, poiché la natura obbligatoria della misura di cui all’art. 603-bis.2 c.p. impedisce sia la formulazione dello scrutinio circa la relazione di strumentalità, sia di applicare il criterio della necessaria proporzionalità fra confisca e reato, con l’inevitabile compromissione dei canoni costituzionali della proporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio, escludendo apertamente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

Riferimenti

M. Arbotti, La proporzionalità sanzionatoria al cospetto delle confische dei proventi: legalità della pena, vecchie geometrie, nuove vocazioni funzionali, in Sist. Pen., 18 giugno 2024.

C. Cubicciotto e B. Andò, Il contrasto e la repressione dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro: il caso Uber, in Riv. Pen. Dir. Proc., 2020, 3.

A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, in Dir. Pen. Cont., 15 ottobre 2015.

D. Ferranti, La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro

nell’ottica del legislatore, in Dir. Pen. Cont., 15 novembre 2016.

S. Finocchiaro, Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in Dir. Pen. Cont., n. 3, 2020.

S. Piergiovanni, Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: le Sezioni unite impongono l'onere di motivare sul periculum in mora, in Sist. Pen., 9 novembre 2021.

G. Pignatone, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Dir. Pen. Cont., 24 settembre 2015.

G. Rapella, Confisca del profitto in assenza di una sentenza definitiva di condanna: la cassazione nega l’applicazione della confisca facoltativa ex art. 240 co. 1 c.p. nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione, in Sist. Pen., 2021.

L. Roccatagliata, Confisca dei beni utilizzati per commettere i reati societari. La Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2641 cod. civ., in Giur. Pen., 29 febbraio 2024.

V. Torre, Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale, in Questione Giustizia, 2019, 4.

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